AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.21
Data decisione, Autorità:
15.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00021
Lugano
15 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione confessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
promossa con petizione del 14 gennaio
1992 da
__________,
__________, e
__________,
__________,
(patrocinati
dall’avv. dott. _________, __________),
contro
(patrocinato
dall’avv. __________, __________),
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello del 16 marzo 1994 presentato da __________contro
la sentenza emessa il 9 febbraio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. _________e
_________sono comproprietari, in ragione di ½ ciascuno, della particella n.
__________ RFD di __________ (località
__________), descritta a registro fondiario come coltivo vignato (doc. A).
_________ è proprietario del fondo contiguo, n. __________1 RFD, sul quale è
posta una casa di abitazione (doc. B).
A
favore della particella n. __________ e a carico della n. __________ e stato iscritto
il 30 novembre 1957, in sede di impianto del registro fondiario definitivo (minuta
n. __________ (doc. A, C), un diritto di
passo agricolo.
B. Il
14 gennaio 1992 _________ e __________hanno convenuto ________ davanti il
Pretore di Mendrisio Sud, chiedendo che gli fosse fatto ordine di eliminare a
proprie spese il cancello posto all’imbocco del suo fondo (n. __________) a
confine con la strada cantonale o, in subordine, di lasciarlo costantemente
aperto; inoltre, che egli fosse tenuto - previa sistemazione del fondo - a
mettere loro a disposizione una superficie di terreno della propria particella
con una larghezza minima di 3.00 m, per consentire l’accesso alla loro
proprietà mediante veicoli a motore. Infine essi hanno chiesto che fosse
ordinato all’Ufficiale dei registri di Mendrisio di modificare (“rettificare”)
a libro mastro l’iscrizione della nota servitù in diritto di passo con ogni
veicolo; il tutto con le comminatorie penali previste all’art. 292 CP.
C. Nella
risposta del 21 febbraio 1992 _________ ha proposto di respingere integralmente
la petizione. Egli ha fatto valere che la nota servitù sarebbe limitata a un
diritto di passo pedonale, come attestato dall’uso fattone in passato, così che
il prospettato diritto di transito con veicoli costituirebbe un’estensione inammissibile
della servitù. Inoltre, il cancello litigioso non sarebbe d’ostacolo al
corretto esercizio del diritto di passo.
D. Nei
successivi allegati preliminari (replica dell’11 marzo 1992, duplica del 7
maggio 1992) entrambe le parti hanno ribadito le proprie tesi e domande,
opponendosi a quelle avversarie.
E. Esperita
l’istruttoria, le parti hanno inoltrato un memoriale conclusivo, confermandosi
nelle rispettive richieste di giudizio. Il dibattimento finale si è tenuto il 9
novembre 1993.
F. Statuendo
il 9 febbraio 1994 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha
fatto ordine al convenuto di ripristinare il diritto di passo sulla propria
particella a favore di quella degli attori, su una larghezza di 1.50 m,
ordinandogli altresì di eliminare il cancello litigioso, nella misura in cui
ostacola il passaggio per la citata larghezza. Egli ha posto inoltre la tassa
di giustizia di fr. 1’000.– a carico degli attori in solido nella misura di 4/5
e a carico del convenuto per 1/5. __________ e _______ sono stati condannati a
rifondere alla controparte in solido l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili.
G. ________è
insorto il 16 marzo 1994 con un appello volto a ottenere, in riforma del
querelato giudizio, l’integrale reiezione della petizione, con protesta di
spese e ripetibili di prima e seconda istanza.
Nelle
loro osservazioni del 3 maggio 1994 _________ e ________ hanno proposto di
respingere l’appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerato
in
diritto:
- Il
Pretore, costatato che l’estensione del diritto di passo agricolo non risulta
dall’iscrizione a registro fondiario né dal titolo di acquisto, ha esaminato il
modo in cui la servitù fu esercitata per molto tempo, pacificamente e in buona
fede. Sulla scorta delle deposizioni testimoniali relative all’uso fattone in
passato, alla larghezza e all’ubicazione del sentiero e considerate le risultanze
del sopralluogo, egli ha concluso che la servitù litigiosa ha l’estensione del
diritto di condurre bestie (“actus” romano, art. 171 cpv. 2 LAC),
negando invece il diritto di passo con carro postulato dagli attori. Egli ha
pertanto respinto la richiesta di accertamento di un diritto di passo veicolare
- presupponendo questo l’esistenza di una servitù di passo con carro, non data
nella fattispecie -, ha fatto obbligo al convenuto di ripristinare il passaggio
per una larghezza di 1.50 m e gli ha ordinato di eliminare il cancello posto
all’imbocco della sua proprietà, nella misura in cui è di ostacolo a tale
larghezza.
L’appellante
rimprovera al Pretore di avere ravvisato a torto un diritto di condurre bestie
invece di limitarsi ad ammettere un diritto di passo pedonale. L’unica prova a
suffragio della tesi del primo giudice consisterebbe infatti nella deposizione
del teste ________ , in chiaro contrasto con tutte le altre risultanze istruttorie,
e per giunta in passato inimicatosi con il convenuto.
- Secondo
l’art. 738 CC l’iscrizione nel registro fondiario fa fede circa l’estensione
della servitù in quanto determini chiaramente i diritti e le obbligazioni che
ne derivano. Entro i limiti dell’iscrizione, l’estensione della servitù può risultare
dal titolo di acquisto o dal modo in cui fu esercitata per molto tempo, pacificamente
e in buona fede. Occorre riferirsi al senso e allo scopo della servitù e
considerare l’interesse e le necessità del fondo dominante (DTF 117 II 537, consid.
4 con riferimenti; I CCA 23 dicembre 1992 in causa M/T consid. 1, Liver, Commentario zurighese, ed. 1980,
art. 738 CC, n. 16 e 109 segg.), ritenuto che ogni servitù va interpretata
restrittivamente e non deve limitare i diritti del fondo serviente che nella
misura necessaria al suo normale esercizio (DTF 109 II 414 consid. 3; Steinauer, Les droits réels, Tomo II,
n. 2292, pag. 321-322).
3 a) In
concreto la questione è di sapere se la servitù litigiosa ha per oggetto un semplice
diritto di passo (art. 171 cpv. 1 LAC, “iter” romano), come sostenuto
dall’appellante, o un diritto di condurre bestie (art. 171 cpv. 2 LAC, “actus”
romano), come accertato dal Pretore. Giustamente il primo giudice ha rilevato
che l’estensione del diritto litigioso non può essere desunta dall’iscrizione a
registro fondiario (“diritto di passo agricolo”) - doc. A - e neppure dal
titolo di acquisto: manca infatti il contratto di costituzione della servitù e
la minuta n. 283 (doc. C) relativa al diritto in esame, non dà alcun
ragguaglio. Ci si deve pertanto riferire al modo in cui fu esercitato il
diritto di passo agricolo per molto tempo, pacificamente e in buona fede (art.
738 cpv. 2 seconda frase CC; Steinauer,
op. cit. n. 2295, pag. 323).
b) Il
tracciato del diritto di passo in questione non è contestato dalle parti.
Entrambe riconoscono che lo stesso non ha subìto variazioni nel tempo, semmai
alcuni miglioramenti a seguito di interventi edilizi effettuati dal convenuto
sul fondo serviente e sulla particella confinante n. __________ RFD di ________
, pure di sua proprietà (appello pag. 7 punto 5, pag. 11 punto 9; osservazioni
pag. 4 punto 5). L’appellante sostiene a torto che il Pretore ha concluso per
uno spostamento della servitù, facendola passare attraverso il cancello
litigioso (appello, pag. 5 segg. punto 5): il primo giudice ha ordinato la
parziale rimozione del cancello perché ha conferito al diritto di passo una
larghezza maggiore (1.50 m) rispetto a quella attuale del sentiero in
corrispondenza del noto cancello (80 cm, cfr. verbale sopralluogo) e non perché
abbia inteso modificare l’andamento del sentiero (sentenza impugnata, pag. 8
pt. 8, pag. 7 pt. 5).
Dall’istruttoria
risulta che il contestato diritto di passo è sempre stato usato come transito
pedonale e che il trasporto di mezzi o prodotti agricoli avveniva unicamente a
braccia. Il transito era reso difficoltoso dalla ristrettezza del passaggio e
dalla configurazione del terreno, siccome provvisto di una scala e di una curva
e perché - prima degli interventi edilizi effettuati dal convenuto negli anni
‘70 - sul lato a valle il sentiero era delimitato da una siepe, a confine di
una scarpata (testi __________, __________ __________, __________, __________,
__________, doc. 2, 3, 4, 5, verbale di sopralluogo, fotografia versata agli
atti da __________ __________). A causa della ristrettezza del passaggio, ancora,
due persone a piedi non potevano transitare una accanto all’altra, ed era impossibile
fare uso anche solo di una carriola o di un carretto tirato a mano (teste
________ , __________, __________, __________, doc. 5), mentre il teste
________ha precisato di non avere mai visto nessuno transitare con mezzi agricoli.
Il teste
__________ _________ha dichiarato invero di essere passato dal sentiero con una
carriola e che suo padre vi transitava con un bue e un aratro a tre ruote in
ferro. Tale deposizione - rilasciata peraltro da un testimone che per sua stessa
ammissione aveva avuto in passato litigi con il convenuto - non è tuttavia
decisiva. Essa si trova in palese contrasto con tutte le altre risultanze
istruttorie ed è poco credibile. Basti pensare che, come già rilevato, il passo
è molto stretto, che vi è una scala e che in origine sul versante a valle del
passaggio vi era un dirupo. Risulta quindi difficile immaginare che il padre
del teste potesse transitare con bue e aratro quando gli altri testimoni hanno
dichiarato che era impossibile passare anche solo con una carriola o due
persone affiancate. Come che sia, in tale deposizione non si può ravvedere
l’uso fatto in passato della servitù, tutte le altre risultanze attestando
esclusivamente un uso pedonale del sentiero.
c) Dall’istruttoria
nel suo complesso emerge in conclusione che l’uso fatto nel tempo della servitù
è stato prettamente pedonale. Se ne deduce che l’estensione della stessa
corrisponde a un semplice diritto di passo (art. 171 cpv. 1 LAC), che contempla
il diritto al passaggio di persona a cavallo o in bicicletta e il diritto di portare
carichi sulla persona, quali gerle, ceste, secchi ecc., ad esclusione del passaggio
con bestiame, con carro, carretto a mano e carriola e che, nel dubbio, ha una
larghezza di almeno 85 cm (Jacomella,
I rapporti di vicinato nel Canton Ticino, pag. 120). Del resto secondo il diritto
cantonale - contrariamente all’assunto dell’appellante (pag. 8 punto 6)
applicabile per determinare l’estensione dei diritti di passaggio, in virtù
della riserva prevista dal diritto federale (art. 740 CC, Liver, op. cit., art. 740 CC, n. 16
segg.) - il diritto di condurre bestie ha una larghezza di 1.70 m (art. 171
cpv. 2 LAC, Jacomella, op. cit.,
pag. 120). Nel caso concreto, come visto, le effettive dimensioni del sentiero risultano
però inferiori (1.10 - 1.30 m), di modo che l’estensione della servitù litigiosa
non può essere quella riconosciuta dal Pretore. La decisione impugnata non può
quindi essere confermata e su questo punto l’appello deve essere accolto.
-
Per
l’art. 737 cpv. 3 CC il proprietario del fondo serviente non può intraprendere
nulla che possa impedire o rendere più difficoltoso l’esercizio della servitù.
Il Pretore ha ordinato al convenuto di eliminare il cancello posto all’imbocco
del fondo serviente, in quanto necessario per consentire il passaggio della larghezza
di 1.50 m. Tale decisione, alla luce di quanto esposto al considerando precedente,
non può essere integralmente condivisa. Assodato che il cancello rende più
difficoltoso l’esercizio della servitù si giustifica di ordinare al convenuto
la rimozione del cancello per consentire un passaggio agli attori di almeno 85
cm.
-
L’appellante
censura infine il giudizio sulla ripartizione delle spese e sull’assegnazione
di ripetibili, chiedendo che la tassa di giustizia e le spese di fr. 1’000.–
siano poste integralmente a carico degli attori, in solido, e che gli siano riconosciuti
fr. 2’500.– a titolo di ripetibili. Il Pretore aveva suddiviso gli oneri processuali
nella misura di 4/5 a carico degli attori e per 1/5 a carico del convenuto. Inoltre
aveva riconosciuto a quest’ultimo fr. 1’000.– per ripetibili.
A
norma dell’art. 148 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare
all’altra, oltre le tasse e le spese, anche le ripetibili. Visto l’esito del
presente giudizio, si giustifica una modifica degli oneri processuali di prima
sede. La minima vittoria degli attori relativa alla domanda n. 1 di petizione
giustifica di porre a loro carico - in solido - i 4/5 delle spese di prima sede
e di riconoscere al convenuto l’importo di fr. 2’000.– per ripetibili (art. 13,
9, 8 TOA).
Le
spese dell’odierno pronunciato seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e
sono addebitate agli attori in solido, soccombenti in misura pressoché
integrale, in ragione di 4/5. Essi rifonderanno inoltre alla controparte
un’adeguata indennità per ripetibili di appello.
Per i
quali motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione 14 gennaio 1992 di ________e _________, __________ __________, è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza è fatto ordine ad __________ __________ di rimuovere il cancello
posto all’imbocco del fondo n. __________ RFD di ________ in modo da
consentire un passaggio della larghezza di 85 cm.
Per
il resto la petizione è respinta.
-
La tassa
di giustizia, fissata in fr. 1’000.–, e le spese, sono a carico degli attori,
in solido, in ragione di 4/5 e del convenuto in ragione di 1/5. Gli attori
rifonderanno al convenuto, pure in solido, l’importo di fr. 2’000.– per
ripetibili.
-
invariato
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 450.–
b)
spese fr. 50.–
totale fr. 500.–
sono
a carico di ______ e ________ , in solido, in ragione di 4/5 e di __________
_________ in ragione di 1/5. Gli appellanti rifonderanno inoltre alla
controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
avv. dott. __________ __________,
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio- Sud.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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