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Numero d'incarto:
11.1995.198
Data decisione, Autorità:
18.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00198
Lugano
19 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (misure cautelari in causa di
stato) della Pretura della giurisdizione
di Locarno-Campagna promossa con istanza dell’8 marzo 1995 da
__________, nata __________, __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________),
contro
__________I, __________,
(patrocinato
dall’avv. Nicola __________, __________),
e
ora sul decreto 5 maggio 1995 con cui
il Pretore ha respinto un’istanza di modifica supercautelare del decreto 9
marzo 1995 presentata il 2 maggio 1995 dal marito;
letti
ed esaminati gli atti,
posti
i seguenti:
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione dell’11 maggio
1995 di __________ __________ contro il decreto 5 maggio 1995 del Pretore della
giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
__________ __________ e __________ nata __________ si sono uniti in matrimonio
il ____________________ 1970 a __________;
che
dalla loro unione sono nati i figli __________ (1971), __________ (1973) e
__________ (1981);
che
il 31 maggio 1994 Eri__________a __________ ha introdotto un’istanza di misure
provvisionali, chiedendo di obbligare il marito a versare un contributo alimentare
di fr. 1’500.-- per lei stessa e di
fr.
800.-- per la figlia __________;
che
all’udienza del 27 giugno 1994 i coniugi hanno sottoscritto una transazione giudiziale
con la quale hanno, in particolare, fissato l’obbligo per il marito di versare
un contributo alimentare di fr. 560.-- per la moglie e di fr. 600.-- per la
figlia __________;
che
l’8 marzo 1995 la moglie ha instato per un nuovo tentativo di conciliazione e
con istanza di medesima data ha postulato la conferma, già in via
supercautelare, dell’accordo sottoscritto il 27 giugno 1994;
che
con decreto del 9 marzo 1995 il Pretore ha accolto la richiesta supercautelare
della moglie;
che
all’udienza del 2 maggio 1995 la moglie ha confermato le proprie pretese, cui
si è opposto il marito, il quale ha pure chiesto la revoca in via
supercautelare del decreto 9 marzo 1995;
che
il 5 maggio 1995 il Pretore ha respinto l’istanza di revoca supercautelare del
decreto 9 marzo 1995 presentata dal marito;
che,
insorto contro il predetto decreto con appello dell’11 maggio 1995, __________
__________ chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, l’accoglimento
della sua istanza di revoca supercautelare del decreto 9 marzo 1995;
che
l’appello non è stato notificato alla controparte;
considerando
in
diritto:
che
il provvedimento cautelare deciso dal Pretore giusta l’art. 145 cpv. 2 CC è
stato emanato con la procedura sommaria di cui agli art. 376 segg. CPC;
che
secondo l’art. 382 cpv. 1 CPC soltanto i provvedimenti cautelari preceduti da
contraddittorio possono essere appellati;
che
per contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria
tra le parti, bensì la discussione finale (art. 395 CPC), indetta dopo
l’eventuale istruttoria (Rep, 1983 280 consid. 1, con rinvii; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, n. 2 ad
art. 382; I CCA 1° settembre 1994 in re G./G.; II CCA 30 gennaio 1991 in re
P.);
che,
nella fattispecie, all’udienza del 2 maggio 1995 le parti hanno entrambe notificato
prove, ragion per cui il Pretore ha citato le parti all’udienza del 13 giugno
1995 per l’audizione di due testi;
che
in concreto l’istruttoria del procedimento cautelare non è neppure iniziata, di
modo che nessuna discussione finale può avere avuto luogo;
che
in tali circostanze il decreto impugnato non può ritenersi emesso “previo contraddittorio”,
sicchè l’appello sfugge ad un esame di merito e può essere evaso con la
procedura sommaria prevista dall’art. 313 bis CPC;
che
data l’emanazione del presente giudizio la richiesta di effetto sospensivo contenuta
nell’appello diviene senza oggetto;
che
gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti
a carico dell’appellante;
che
nella commisurazione della tassa di giustizia occorre tener conto del fatto che
la decisione odierna non comporta un sindacato di merito, il Pretore dovendo
ancora istruire la causa;
che
non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è
stato neppure notificato;
per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
richiamato
l’art. 313bis CPC,
pronuncia:
-
L’appello è irricevibile.
-
Gli oneri del presente giudizio consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 200.--
sono
posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
avv. __________, __________
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Campagna, Locarno
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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