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Numero d'incarto:
11.1995.195
Data decisione, Autorità:
13.03.1997, ICCA
Incarto n.
11.95.00195
Lugano
13 marzo 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa n. __/ (contestazione dell'inventario successorio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa
con petizione del 4 marzo 1993 da
__________, __________ e
__________ -__________, __________
(patrocinate
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 2 maggio 1995
presentata da __________ __________ e __________ __________ -__________ contro
la sentenza emanata il 20 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Bellinzona.
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il __________ 1990 è
deceduta a __________ __________ __________. Uniche eredi sono le figlie
__________, __________ in __________ e . Il 25 luglio 1990 __________
__________ e __________ __________ - hanno presentato un’azione di
divisione. Il 12 ottobre 1991 il Pretore del Distretto di Riviera ha ordinato
la divisione, incaricando il notaio __________ __________ di procedere
all’inventario e alla divisione dell’eredità.
B. Dopo la chiusura
dell’inventario, il 4 marzo 1993 __________ __________ e __________ __________
-__________ hanno convenuto la sorella __________ davanti al Pretore del
Distretto di Riviera per ottenere che nell’in-ventario della successione fossero
iscritti un credito di fr. 228’480.– corrispondente al valore di un diritto di
abitazione concesso dalla madre alla convenuta sulla particella n.
__________RFP di __________, un altro credito di fr. 50’000.– per i
prelevamenti effettuati dalla sorella su due libretti di risparmio intestati
alla madre e il saldo di due libretti di risparmio aperti da quest’ultima
presso la Banca __________ di __________. Nella sua risposta del 21 dicembre
1993 __________ __________ si è opposta alla petizione.
C. Nel corso della
procedura il Pretore del Distretto di Riviera si è astenuto dal giudicare la
causa e ha trasmesso l’incarto al Pretore del Distretto di Bellinzona. Ultimata
l’istruttoria, le parti hanno presentato le rispettive conclusioni. Nel loro
memoriale del 30 marzo 1995 __________ __________ e __________ __________
-__________ hanno rinunciato a postulare l’inserimento nell’inventario del
saldo dei due libretti di risparmio al portatore, precisando in fr. 167’000.–
il valore del diritto di abitazione e in fr. 50’254.– quello dei prelevamenti
dai libretti di risparmio della madre. __________ __________, dal canto suo, ha
ribadito la sua opposizione. Il dibattimento finale ha avuto luogo il 30 marzo
1995.
D. Statuendo il 20
aprile 1995, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha ordinato
l’iscrizione nell’inventario della successione fu __________ __________ di un
credito di fr. 31’904.– nei confronti della coerede __________ __________. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 2’000.–, sono state poste per 1/8 a
carico della convenuta e per 7/8 a carico delle attrici, tenute a versare alla
sorella fr. 8’000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza pretorile
__________ __________ e __________ __________ sono insorte con un appello del 2
maggio 1995 nel quale chiedono l’iscrizione nell’inventario di un credito di fr.
167’000.– corrispondente al valore del noto diritto di abitazione concesso
dalla madre alla figlia. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 1995 __________
__________ propone di respingere il gravame e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Controversa rimane
unicamente, nella fattispecie, la questione di sapere se nell’inventario della
successione debba figurare il credito di fr. 167’000.– corrispondente al valore
del diritto di abitazione concesso da __________ __________ alla figlia
__________ sulla particella n. __________RFP di __________. Il Pretore, dopo
aver escluso che la concessione di tale diritto sia avvenuta a titolo oneroso,
ha respinto la pretesa delle attrici ritenendo che la madre aveva dispensato
questa liberalità dall’obbligo di collazione. Le appellanti contestano siffatta
conclusione sostenendo che l’atto di costituzione del diritto di abitazione è
silente in merito alla dispensa della collazione e che la testimonianza del
notaio rogante non permette di sovvertire la presunzione dell’art. 626 cpv. 2
CC.
-
Per l’art. 626 cpv.
1 CC gli eredi legittimi sono reciprocamente obbligati a conferire tutto ciò
che il defunto ha dato loro per atto tra vivi in acconto della loro quota. È
soggetto a collazione, salvo espressa disposizione contraria del defunto, tutto
ciò che questi ha dato ai suoi discendenti per causa di nozze, corredo, cessione
di beni, condono di debiti o simili liberalità. Le disposizioni sulla
collazione (ordine e dispensa) sono disposizioni a causa di morte, ma non
soggiacciono alle medesime condizioni di forma (DTF 118 II 286 consid. 3). La
giurisprudenza esige nondimeno che una dispensa ai sensi dell’art. 626 cpv. 2
CC, pur non essendo vincolata a forma alcuna, sia espressa (DTF 69 II 73 consid.
2, 68 II 78). Per ritenersi espressa essa deve trovare riscontro in una
manifestazione della volontà del defunto, palesata sia verbalmente (con parole
o scritti) sia mediante segni (DTF 68 II 82; Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, nota 45 ad art. 626 CC). Se la dispensa della collazione è
esclusa per atti concludenti, ciò non significa ancora che non siano richieste
rigorose esigenze di forma e di chiarezza. La dottrina su questo punto è invero
divisa: alcuni autori reputano che la dispensa non possa essere dedotta da elementi
estrinseci, altri propendono per la soluzione contraria (per un riassunto: Vollery, Les relations entre rapports et
réunions en droit successoral, Friburgo 1994, n. 118 pag. 74). Per il Tribunale
federale la dispensa è espressa quando è frutto di una dichiarazione del
defunto e può essere interpretata alla luce di tutte le circostanze del caso
(DTF 89 II 77 consid. 2 e 3).
-
Dal fascicolo
processuale risulta che con atto notarile sottoscritto il 21 settembre 1978
__________ __________ ha costituito a favore della convenuta un diritto di
abitazione vita natural durante sulla particella n. __________RFP di
__________. Tale diritto è “concesso ed opponibile a titolo totalmente gratuito
grazie all’assistenza prestata” (rogito n. __________del notaio __________
__________: doc. D). La locuzione usata nell’istromento non è felice, ma lascia
trasparire chiaramente e oltre ogni ragionevole dubbio la volontà della concedente
di dispensare dall’obbligo di collazione il diritto di abitazione concesso alla
figlia. Il notaio rogante ha dichiarato che il contenuto dell’atto è stato
discusso con la concedente, alla quale era stato chiesto – appunto – se il
diritto dovesse essere collazionato. Ottenuta risposta negativa, il notaio ha
sostituito l’espressione “da non collazionare”, che alla concedente non
riusciva familiare, con il citato riferimento al compenso per l’assistenza
prestata (testimonianza __________ dell’11 aprile 1994, verbali pag. 6). Del
resto nulla induce a credere – né risulta dagli atti – che, come pretendono le
appellanti, la concedente fosse incapace di intendere il significato della
dispensa. Si aggiunga che, effettivamente, la convenuta si è sempre occupata della
madre (interrogatorio formale __________ __________, risposta 1). Ben poteva
concludere il Pretore, quindi, che l’intenzione della concedente, espressa al
notaio, era quella di dare istruzioni imperative perché in sede di divisione
ereditaria le figlie fossero trattate in modo differenziato. Si aggiunga che la
dispensa dall’obbligo di collazione è indipendente dai valori di cui ha potuto
beneficiare l’erede, proprio perché tale istituto permette al disponente – riservate
eventuali azioni di riduzione (art. 629 cpv. 1 CC) – di escludere dell’obbligo
di collazione tutto ciò ch’egli ha dato in vita ai suoi discendenti (art. 626
cpv. 2 CC). Ciò posto l’appello, infondato, deve essere respinto.
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CC). L’indennità per
ripetibili all’appellata è commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
richiamata sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 950.–
b) spese fr.
50.–
fr.
1’000.–
sono
posti a carico delle appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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