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11.1995.189 ΓÇó Appeal by non-party in condominium dispute inadmissible
11.1995.189Other CourtMay 17, 1995Inadmissible
A single co-owner appealed a first-instance judgment that had annulled a condominium assembly resolution concerning pool renovation. The appellate court held that, in actions challenging condominium resolutions, passive standing belongs only to the condominium community, not to individual co-owners. The appellant was a third party to the litigation and had no sufficient legal interest because the annulment merely required the communities to decide again and did not affect his own legal position. The appeal was therefore declared inadmissible in summary procedure. Costs were charged to the appellant, and no party compensation was granted because the appeal had not been served on the respondent.
Arts. 75 and 712m CC; standing to appeal in actions challenging condominium resolutions: only a party to the litigation, or a person entitled to intervene with a direct legal interest, may attack the judgment. A single co-owner who was not a party to the first-instance proceedings lacks appellate standing if the judgment does not alter his own legal position but merely annuls the challenged assembly resolution and leaves the condominium bodies free to decide anew (consid. 2). The individual owner’s abstract interest as co-owner is insufficient; the possibility of later judicial protection under Art. 647 CC in connection with Art. 712g CC is unaffected. If the appeal is inadmissible, costs follow the outcome under Art. 148 CPC and no ripetibili are awarded where the appeal was not notified to the respondent (consid. 3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.189
Data decisione, Autorità: 17.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00189
Lugano 17 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________),
contro
COMUNIONE DEI COMPROPRIETARI DEI CONDOMINI “__________ ”, “__________ ”, “__________ ” e “__________ ”, __________ (rappresentata dall’amministratrice __________ e patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 17 aprile 1995 da __________ contro la sentenza emanata il 3 aprile 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 3;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con petizione 13 dicembre 1989 __________, comproprietario della particella n. __________RFD __________ denominata Condominio __________, ha chiesto l’annullamento della deliberazione condominiale 14 ottobre 1989 relativa alla ristrutturazione della piscina;
che in causa sono state convenute le quattro Comunioni dei comproprietari dei condominii __________, __________, __________ e __________, che compongono il Supercondominio __________ __________, la piscina trovandosi nella superficie gravata da reciproche servitù di uso;
che il Pretore con sentenza 3 aprile 1994 ha accolto la petizione e ha annullato la decisione presa dall’assemblea dei quattro Condominii il 14 ottobre 1989 sulla ristrutturazione della piscina (oggetto n. 5), ponendo la tassa di giustizia di fr. 1000.– e le spese a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte l’importo di fr. 1500.– a titolo di ripetibili;
che __________, comproprietario di uno dei citati condominii della __________, ha interposto appello il 17 aprile 1995, chiedendo in riforma dell’impugnata sentenza la reiezione della petizione, con carico di spese e ripetibili all’attore __________ __________;
che tale ricorso non è stato intimato alle parti;
Considerato
in diritto:
che la sentenza impugnata è stata emanata nell’ambito di una contestazione di una delibera dell’assemblea dei comproprietari ai sensi dei combinati articoli 75 e 712m CC;
che la legittimazione passiva in una causa di contestazione delle risoluzioni condominiali compete esclusivamente alla Comunione dei comproprietari e non ai singoli condomini (DTF 119 II 404 consid. 5; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum, Bern, Band I, 1991, pag. 200 n. 903; Meyer–Hayoz/Rey, Berner Kommentar, n. 139 ad art. 712m ZGB);
che in concreto la causa è stata promossa contro le quattro Comunioni condominiali interessate alla ristrutturazione della piscina, mentre l’appello è stato introdotto da un singolo comproprietario di uno dei Condominii convenuti, che non è parte in causa e non ha di conseguenza la legittimazione a ricorrere;
che ci si potrebbe chiedere se l’appello non sia da considerare come un intervento in lite a sostegno della parte convenuta, di per sé possibile anche in sede di ricorso (art. 51 cpv. 2 CPC Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, nota 11 ad art. 307; Rep 1990 pag. 268 consid. 7);
che tuttavia, in concreto, l’appellante non ha un interesse giuridico nella vertenza, la sua posizione giuridica di comproprietario non trovandosi modificata dalla sentenza impugnata;
che infatti, annullata la deliberazione 14 ottobre 1989, le Comunioni dei comproprietari dovranno nuovamente pronunciarsi sulla ristrutturazione della piscina;
che l’annullamento della decisione assembleare 14 ottobre 1989 non pregiudica inoltre il diritto di ogni proprietario di chiedere o di far ordinare dal giudice l’esecuzione degli atti di amministrazione necessari a conservare il valore della cosa o di attuare le misure urgenti necessarie a preservare la cosa da un danno imminente o maggiore (art. 647 CC, cui rinvia l’art. 712g cpv. 1 CC);
che pertanto il giudicato 3 aprile 1995 non può essere impugnato da un terzo estraneo alla vertenza, che non adempie le condizioni per intervenire in lite, e l’appello, irricevibile, può essere evaso con la procedura sommaria prevista dall'art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica accordare ripetibili all’attore, cui il gravame non è nemmeno stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico di __________. Non si assegnano ripetibili.
– __________, __________
– avv. __________, __________
– avv. __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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