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11.1995.178 ΓÇó Correction request against alimony modification judgment denied
11.1995.178Other CourtApr 5, 1995Dismissed
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal decided on an application to correct its own earlier judgment of 28 February 1995 concerning modification of spousal maintenance. The applicant sought three corrections. The court held that two of them concerned the appraisal of evidence, which cannot be corrected under the rules on material errors, and that the third mis-cited legal basis was plainly unfounded. The application was rejected. Because the applicant was unrepresented and the motion was not even served on the other party, no costs or party compensation were ordered.
Art. 339 CPC; correction of judgments is limited to material drafting errors and simple calculation mistakes, including in the dispositive, and exceptionally to interpretation of ambiguous or obscure dispositives; it cannot serve to reopen evidentiary assessment or the merits under Art. 90 CPC. A correction request aimed at altering factual findings derived from the appreciation of evidence is inadmissible in substance. Likewise, an alleged error in legal citations is not corrigible where the cited provisions are not materially wrong but merely contested by the applicant. If the request is manifestly unsuccessful, it may be rejected without service on the opposing party; costs may exceptionally be waived and no party compensation awarded (consid. 1-3).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.178
Data decisione, Autorità: 05.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00178
Lugano 5 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente, Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della Presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza di correzione del 3 aprile 1995 presentata da
__________, __________
relativa alla sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile del Tribunale di appello nella causa n. __________ (modifica di pensione alimentare) che opponeva l’istan-te a
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’istanza di correzione;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 3 aprile 1995 __________ __________ __________ ha chiesto di correggere su tre punti la motivazione di una sentenza emessa il 28 febbraio 1995 dalla I Camera civile di appello nell’ambito di una causa vertente tra lei medesima e il marito __________ __________ __________ (modifica di pensione alimentare);
che l’art. 339 cpv. 1 CPC prevede la correzione di “errori materiali nella redazione o di semplici errori di calcolo, anche nei dispositivi”;
che gli errori materiali devono ricondursi a inavvertenze o a sviste meramente redazionali, non all’esito – foss’anche discutibile – dell’apprezzamento delle prove (art. 90 CPC);
che l’istanza di correzione è destinata in altri termini a far apportare semplici rettifiche (art. 339 cpv. 1 CPC), eventualmente a far interpretare dispositivi ambigui o oscuri (art. 339 cpv. 2 CPC), ma non può rimettere in causa la valutazione delle risultanze istruttorie;
che le prime due correzioni chieste dall’istante riguardano accertamenti legati alla valutazione delle prove (reddito conseguito dal figlio __________ nel 1988, guadagno mensile del marito nello stesso anno) e non semplici sviste o inavvertenze redazionali;
che a tale proposito una modifica della sentenza non può quindi entrare in linea di conto, a prescindere dalla circostanza che le pretese correzioni nulla influirebbero sui dispositivi, unici suscettibili di passare in giudicato (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 365; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, Basilea 1986, pag. 225 n. 621; Walder-Bohner, Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 283; Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ª edizione, pag. 146);
che la terza correzione postulata concerne infine articoli di legge, ma al riguardo l’istanza è palesemente infondata, l’obbligo di fornire un contributo alimentare al coniuge in pendenza di separazione essendo retto appunto dalle norme citate nella sentenza e non – come crede l’istante – dagli art. 150, 151 e 153 CC;
che, ciò posto, l’istanza di correzione appare già a un primo esame votata all’insuccesso, ciò che ne rende superflua la notifica alla controparte;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza, ma avendo l’istante agito senza l’ausilio di un legale si può rinunciare – per questa volta – al prelievo di tasse e spese;
che non si giustifica invece di assegnare ripetibili alla controparte, cui l’istanza non è nemmeno stata notificata;
pronuncia:
L’istanza è respinta.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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