AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.168
Data decisione, Autorità:
18.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00168
Lugano
18 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. / della Pretura del Distretto di Bellinzona (iscrizione
provvisoria di ipoteca legale) promossa con istanza del 18 aprile 1994 da
__________,
__________, __________
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________.
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
e __________ __________, __________
__________, __________
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 2 novembre 1994 presentato da __________,
__________ contro la sentenza emessa il 27 ottobre 1994 in luogo e vece del
Pretore dal Segretario assessore del Distretto di Bellinzona;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. La ditta __________, __________ (in seguito:
) ha chiesto il 18 aprile 1994 al Pretore del Distretto di Bellinzona
che fosse iscritta in via provvisoria un’ ipoteca legale a suo favore di fr. 60
000.– oltre interessi al 10% su ognuna delle particelle n. __________ RFD di
__________ - (proprietà di __________ __________), n. __________ RFD
(comproprietà di __________ e __________ __________) e n. __________ RFD
(proprietà di __________ __________) in garanzia della somma di fr. 99 846.50
con interessi al 10% rivendicata a titolo di saldo per lavori ordinati dalla
ditta __________ __________ di __________. In via cautelare l’istante ha
postulato l’iscrizione senza contraddittorio di un’ipoteca collettiva di fr. 99
846.50 sui tre fondi citati o – subordinatamente – la stessa iscrizione chiesta
in via provvisoria.
B. Il 29 aprile 1994 la ditta __________ ha comunicato al
giudice di essere incorsa in errore, i fondi da gravare non essendo le particelle
n. , __________ e __________ RFD, bensì le particelle n. __________
RFD, __________ e __________ RFP di __________ -, tutte intestate
__________. __________ __________ e formanti una cava gestita appunto dalla
ditta __________ __________ Ciò posto, con decreto del 3 maggio 1994 il
Segretario assessore della Pretura ha dimesso dalla lite tanto __________ e
__________ __________ quanto __________ __________.
C. All’udienza del 6 giugno 1994, indetta dal Pretore per
discutere l’iscrizione provvisoria, __________ __________ si è opposto alla
richiesta della __________ con l’argomento che la ditta si era limitata a
prestare lavoro nella cava (brillamento di mine a scopo di estrazione), senza
creare alcuna opera. L’istante ha mantenuto la propria richiesta, facendo
valere che solo grazie al suo intervento la cava era stata resa conforme alle
norme INSAI e poteva continuare l’attività. Entrambe le parti hanno notificato
prove, tra cui un sopralluogo.
D. Statuendo sulla richiesta cautelare (rimasta inevasa) della
__________ , il Segretario assessore ha decretato il 9 giugno 1994 in
luogo e vece del Pretore l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale
collettiva sulle particelle n. __________ RFD, __________ e __________ RFP di
__________ - per l’importo di fr. 99 846.50 oltre interessi al 10%
dal 18 aprile 1994. L’iscrizione si sarebbe estinta 30 giorni dopo il passaggio
in giudicato della sentenza che avrebbe ordinato l’iscrizione definitiva o la
cancellazione del pegno.
E. In esito alle risultanze del sopralluogo l’ing. __________
__________ si è rivolto al Pretore il 30 giugno 1994 perché l’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale disposta a titolo cautelare sulla sua
particella n. __________ RFD di __________ -__________ fosse cancellata, il
fondo essendo risultato estraneo ai lavori eseguiti dalla __________ Con
decreto del 1° luglio 1994 il Segretario assessore ha accolto l’istanza e ha
svincolato in luogo e vece del Pretore la particella n. __________ RFD
dall’ipoteca legale collettiva. Solo le particelle n. __________ e __________
RFP sono rimaste così gravate dal pegno.
F. Chiusa l’istruttoria, al dibattimento finale del 28
settembre 1994 ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di giudizio. La
__________ __________ ha ricordato di avere eseguito lavori edili
indispensabili per l’esecizio della cava, onde il diritto all’ipoteca legale
relativamente al saldo impagato per le prestazioni svolte. __________
__________ ha ribadito la sua opposizione, sottolineando che la ditta istante
ha compiuto soltanto lavoro di sbancamento, senza realizzare la minima opera
suscettibile di aumentare il valore dei fondi.
G. Con sentenza del 27 ottobre 1994, emessa in luogo e vece
del Pretore, il Segretario assessore ha respinto l’istanza e ha ordinato la
cancellazione dell’ipoteca legale collettiva iscritta a titolo cautelare. Egli
ha rilevato, in sintesi, che il lavoro svolto dalla __________ aveva bensì
creato un valore; di tale valore aveva beneficiato però l’azienda che gestiva
la cava, non i fondi in sé, i quali anzi venivano sviliti e impoveriti
dall’estrazione di materiale. Ciò ostava all’iscrizione dell’ipoteca richiesta.
Le spese del procedimento (fr. 100.–) e la tassa di giustizia (fr. 800.–) sono
state poste a carico della ditta istante, tenuta a rifondere a __________
__________ un’indennità di fr. 6000.– per ripetibili.
H. Insorta con un appello del 2 novembre 1994 contro la
sentenza predetta, la ditta __________ ha postulato – previo conferimento
dell’effetto sospensivo al gravame – la riforma del giudizio impugnato, nel
senso di accogliere la sua istanza e di ordinare l’iscrizione provvisoria di
un’ipoteca legale collettiva gravante le particelle n. __________ e __________
RFP di __________ -__________ per il noto ammontare di fr. 99 846.50 oltre
interessi al 10% dal 18 aprile 1994. La presidente della I Camera civile ha
accordato all’ap-pello effetto sospensivo con decreto del 7 novembre 1994.
I. Nelle sue osservazioni del 26 novembre 1994 l’__________.
__________ __________ propone il rigetto dell’appello e la conferma della
sentenza di prima sede.
Considerando
in diritto:
-
L’art. 961 cpv. 1 n. 1 CC stabilisce che nel registro
fondiario pos-sono essere fatte iscrizioni provvisorie a sicurezza di asserti
diritti reali (art. 22 cpv. 4 RRF). La relativa istanza è trattata con la procedura
di camera di consiglio (art. 4 n. 19 e art. 5 LAC). Artigiani e imprenditori
hanno il diritto di ottenere la costituzione di un’ipoteca legale per crediti
inerenti a materiale e lavoro, o lavoro soltanto, da essi fornito per una costruzione
o per altre opere sopra un dato fondo, e ciò sopra il fondo stesso, tanto se i
loro crediti siano contro il proprietario quanto contro un imprenditore (art.
837 cpv. 1 n. 3 CC). L’iscrizione di tale ipoteca deve avvenire entro tre mesi
dal compimento dei lavori (art. 839 cpv. 2 CC). Nel caso in esame non è
litigiosa né la tempestività dell’iscrizio-ne a registro fondiario (non
contestata) né l’ammontare della somma rivendicata dall’istante a saldo della
pretesa. Controverso è il diritto di ottenere un’ipoteca legale per le
prestazioni eseguite.
-
L’appellante sostiene – in sintesi – che decisiva ai fini
dell’ipote-ca legale è l’esecuzione di un lavoro edile suscettibile di aumentare
il valore del fondo, poco importando che tale valore ridondi al fondo stesso o
a chi sfrutta il suolo. Il lavoro svolto in concreto ha aumentato il valore dei
terreni già per il fatto che una cava sfruttabile (conforme alle normative di
sicurezza imposte dall’ INSAI) vale più di una cava inservibile. Né
l’estrazione di materiale – sempre a parere dell’appellante – svilirebbe i
fondi, poiché in tal caso non godrebbe dell’ipoteca legale nemmeno il costruttore
di una galleria, ciò che sarebbe manifestamente impensabile.
-
L’iscrizione di un’ipoteca legale può essere chiesta da un
imprenditore o da un artigiano – come si è visto – per materiali e lavoro, o
lavoro soltanto, destinati a una costruzione o ad altre opere
sopra un dato fondo (art. 837 cpv. 1 n. 3 CC). Nella fattispecie l’appellante
non ha prestato lavoro per una costruzione, né egli pretende di aver
contribuito all’edificazione di un fabbricato qualsiasi (sul concetto di
“costruzione”: Steinauer, Les
droits réels, vol. III, Berna 1992, pag. 214, n. 2871). L’argomento per cui
l’apertura di cave, scavi e colmate richiede una “licenza di costruzione”
secondo il diritto pubblico cantonale (art. 4 lett. d RLE) non giova quindi alla
ditta istante. Ciò premesso, occorre esaminare se l’appellante abbia fornito
lavoro per un’altra opera nell’accezione dell’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC.
-
La nozione di altra opera va intesa in senso lato e
comprende tutto quanto l’uomo fissa al suolo con l’ausilio di mezzi tecnici (Steinauer, op. cit., n. 2872 con
richiami di dottrina). Questa Camera ha già avuto modo di riconoscere tale
caratteristica a una mastodontica gru incorporata nella roccia mediante ancoraggi
di cemento (Rep 1990 pag. 196). Ma “altre opere” sono considerate anche vie e
strade, terrapieni, ponti, linee ferroviarie, condotte, trafori, istallazioni
sportive, giardini, canali, fontane e i serbatoi di accumulazione che fanno
corpo con il terreno; non rientrano fra le “altre opere”, per contro, semplici
lavori di scavo, di sterro, di terrazzamento, di prosciugamento o di bonifica,
a meno che si trovino in relazione – appunto – con un edificio o con un’opera
immobiliare (Steinauer, op. cit.,
n. 2872a–b; Zobl, Das Bauhandwerkerpfandrecht
de lege lata und de lege ferenda, in: RDS 101/1982, vol.II, pag. 84, nota 380
con richiami di dottrina e giurisprudenza).
-
Nel caso in esame la ditta __________ ha commissionato
all’appellante la trivellazione e il brillamento – verticale e a ventaglio – di
masse rocciose nella parte della cava posta sulle particelle n. __________ e
__________ RFP di __________ -__________ (doc. B e D). L’incarico comprendeva
il taglio della vegetazione, il lavoro di perforazione secondo piani di minamento,
la fornitura del materiale e dei mezzi meccanici necessari, la messa a
disposizione di personale specialistico e l’organizzazione delle misure di
sicurezza (doc. cit.). Scopo dell’intervento era di trasformare
progressivamente la parete della cava, a strapiombo, in una struttura “a
gradoni” (a terrazzamenti) conforme all’ordinanza 6 maggio 1952 del Consiglio federale
concernente le misure da prendere per prevenire gli infortuni nei lavori
all’aperto per l’estrazione e la preparazione di pietre (RS 832.311.13), come
pure – e soprattutto – alle direttive INSAI concernenti l’abbattimento di rocce
nelle cave di pietre (pieghevole allegato ai verbali; deposizioni __________ e
__________, verbali pag. 5 e 11).
-
Dato quanto precede, la questione di sapere se
l’appellante abbia fornito materiale e lavoro, o lavoro soltanto, per un’altra
opera nel senso dell’art. 837 cpv. 1 n. 3 CC va risolta negativamente.
L’appellante non ha contribuito infatti alla costruzione di alcunché: ha
stagliato la parete di una cava facendo uso di esplosivi secondo piani prestabiliti,
in modo da conformare la roccia “a gradoni”, senza per altro sbancare il materiale
– a parte frantumare i massi più grandi – che veniva asportato dalla ditta
__________ (circostanza non contestata: verbali, pag. 1–3 e 14). Ora, come si è
spiegato, prestazioni che si esauriscono in lavori di scavo, di sterro o di
terrazzamento non costituiscono altre opere a norma dell’art. 837 cpv. 1
n. 3 CC. Diverso sarebbe il caso qualora simili prestazioni siano eseguite in
rapporto con un’altra opera o in funzione di un’altra opera (si
pensi allo scavo per l’edificazione di uno stabile o di un impianto). Essi
potrebbero ritenersi allora prestazioni rientranti nell’ambito di un più vasto
intervento costruttivo. Ma nel caso in oggetto l’appellante si è limitata a sagomare
una parete rocciosa in base a progetti geologici, senza partecipare con ciò
alla creazione di alcuna opera (per esempio muri o terrapieni) o impianto.
-
Davanti al primo giudice l’appellante ha fatto valere di
aver dovuto formare anche piste di accesso e pulire la roccia (verbali, pag. 2
nel mezzo). A prescindere dal fatto però che la formazione delle piste da parte
dell’appellante è contestata (verbali, pag. 14), esse non possono essere
equiparate a vie o strade proprio perché non hanno comportato – diversamente da
vie o strade – alcun intervento costruttivo. Quanto alla pulizia della roccia
(taglio della vegetazione e rimozione del terriccio superficiale), non v’è
ragione per trattarla diversamente dai lavori di sterro. L’appello si fonda,
per tutto il resto, sull’erroneo presupposto che il maggior valore creato dal
lavoro di un artigiano o di un imprenditore conferisca senz’altro il diritto
alla costituzione di un’ ipoteca legale sul fondo. Come si è illustrato,
invece, il lavoro dell’artigiano o dell’imprenditore dev’essere destinato a una
costruzione o ad altre opere (sopra, consid. 3). Tale finalità manca nel caso
in rassegna, di modo che la sentenza impugnata merita conferma senza che
occorra indagare sulla distinzione adottata dal Segretario assessore – e
criticata nell’appello – tra maggior valore aziendale e maggior valore immobiliare.
-
L’appellante censura, da ultimo, un’eccessiva indennità
per ripetibili (fr. 6000.–) assegnata dal Segretario assessore alla controparte.
Giusta l’art. 150 seconda frase CPC l’indennità per ripetibili è fissata entro
i limiti della tariffa dell’Ordine degli avvocati, tenendo conto della natura e
del valore della lite e delle prestazioni indispensabili del patrocinatore.
Ancorché meramente indicativa per il giudice (Rep 1985 pag. 86), la tariffa
citata prevede nel caso di “procedimenti civili speciali di natura contenziosa”
(la camera di consiglio rientra fra questi: libro III del Codice di procedura
civile) un onorario per il patrocinatore compreso fra il 30 e l’80% di quello
normale (art. 15 prima frase TOA). L’onorario normale per una causa con valore
litigioso di fr. 99 846.50 varia dal 6 al 10% (art. 9 cpv. 1 TOA). Ne discende
che in concreto il Segretario assessore si è dipartito da aliquote medio-alte,
invero generose per rapporto al grado di difficoltà della causa. Non bisogna
trascurare però ch’egli fruisce pur sempre di un’ampia autonomia di giudizio
nell’applicazione – per di più indicativa – della tariffa (cfr. l’art. 8 TOA).
L’indennità di fr. 6000.– può quindi apparire abbondante, ma non è sicuramente
il risultato di un eccesso o di un abuso del potere di apprezzamento,
attenendosi essa in maniera ragionevole entro i minimi e i massimi tariffari
rapportati al valore della lite. Anche su quest’ultimo punto l’appello si rivela
dunque infondato.
-
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono posti a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1200.– per ripetibili
di appello.
- Intimazione:
–
avv. __________, __________;
–
avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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