AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.164
Data decisione, Autorità:
21.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00164
Lugano
21 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Nani
sedente per statuire nella causa
n. / ____________________ (contributo per il mantenimento
del figlio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con
istanza del 3 luglio 1992 da
__________ __________, ______________________________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se
dev’essere accolto l’appello del 9 giugno 1993 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 10 maggio 1993 in luogo e vece del
Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 5 luglio 1993 presentato da __________
__________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 5 maggio 1987,
passata in giudicato, il Pretore del Distretto di Riviera ha pronunciato il
divorzio tra __________ __________ (1949) e __________ __________ nata
__________ (1950). I figli __________ (__________1972) e __________
(__________1974) sono stati affidati alla madre. Il padre è stato tenuto a
versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili indicizzati per ogni
figlio, aumentato a fr. 1100.– indicizzati dopo il 1° gennaio 1989, più gli assegni
familiari. La moglie ha rinunciato a qualsiasi rendita.
B. Il 3 luglio 1992
__________ ha adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, perché il
padre fosse condannato a versarle dal 1° ottobre 1992 un contributo alimentare
di fr. 2370.– mensili indicizzati (rispetto ai fr. 1432.– erogati a quel
momento per effetto del rincaro), e ciò fino al 31 dicembre 1996, “riservate
cause di protrazione degli studi per motivi indipendenti dalla volontà, come
malattia”. Ha chiesto inoltre che il padre fosse obbligato a corrisponderle
metà del capitale (fr. 5000.–) relativo a una polizza di assicurazione sulla
vita che sarebbe scaduta il 30 novembre 1992.
C. All’udienza del 25 agosto
1992 __________ ha proposto di respingere l’istanza. Il Segretario assessore ha
autorizzato la madre di __________ a introdurre un memoriale scritto di replica
e il convenuto uno di duplica. L’istante è diventata maggiorenne il __________
1992 e alla discussione finale del 12 febbraio 1993 ha mantenuto le sue
richieste di giudizio. In tale occasione __________ ha riconosciuto alla figlia
un contributo di fr. 1000.– mensili fino al termine degli studi universitari,
postulando il rigetto dell’azione per il resto.
D. Statuendo il 10 maggio
1993 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente
accolto l’istanza e ha condannato __________ a versare alla figlia, dal
dicembre 1992, un contributo mensile di fr. 1400.– (da adeguare al rincaro
nella stessa misura in cui ne avrebbe beneficiato lo stipendio del padre) fino
al 31 dicembre 1996, riservate cause di protrazione degli studi per motivi
gravi indipendenti dalla volontà della figlia. La richiesta volta a ottenere
metà del capitale relativo alla nota polizza di assicurazione sulla vita è
stata respinta. Gli oneri processuali, compresa una tassa di giustizia di fr.
300.–, sono stati posti a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuno,
compensate le ripetibili.
E. Contro la sentenza del
Segretario assessore __________ è insorta con un appello del 9 giugno 1993 in
cui chiede che il contributo a suo favore sia fissato in fr. 2000.– mensili dal
dicembre 1992 (importo da adeguare al rincaro nella misura stabilita dal
giudizio impugnato) e che gli oneri processuali siano posti interamente a
carico del convenuto, il quale dev’essere tenuto a rifonderle un’indennità di
fr. 4000.– per ripetibili.
F. Nelle sue osservazioni
del 5 luglio 1993 __________ propone di respingere il gravame e con appello
adesivo postula anzi la riduzione del contributo previsto nella sentenza del
Segretario assessore da fr. 1400.– a fr. 1200.– mensili. __________ si è
pronunciata il 6 agosto 1993 per la reiezione dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. I genitori devono
provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese d’educazione e
formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’ob-bligo di mantenimento dura fino alla
maggiore età del figlio; se, diventato maggiorenne, il figlio non ha ancora
ultimato la propria formazione, i genitori, per quanto si possa ragionevolmente
pretendere da loro dato l’insieme delle circostanze, devono continuare a
provvedere al suo mantenimento fino al momento in cui questa formazione possa
normalmente concludersi (art. 277 CC). In caso di divorzio dei genitori il
contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua di una
conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del matrimonio
(art. 156 cpv. 2 CC). Il figlio che intende ottenere un aumento di tale
contributo deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza di
divorzio (anche il figlio ha la legittimazione attiva: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, nota
67 ad art. 157 CC).
a) In concreto
__________ ha promosso causa per far aumentare il contributo a lei destinato
già dal 1° ottobre 1992, prima della maggiore età. La sua azione mirava quindi,
in primo luogo, alla modifica del dispositivo n. 4 della sentenza pronunciata
il 5 maggio 1987 dal Pretore del Distretto di Riviera. In tale misura la causa
non si fondava sull’art. 286 cpv. 2 CC (invocato nell’istanza), bensì sull’art.
157 CC. Ma anche per quanto riguarda il contributo chiesto dalla figlia dopo la
maggiore età, v’è da domandarsi se la rivendicazione si fondasse sull’art. 277
cpv. 2 CC (citato nell’istanza) o non fosse piuttosto – una volta ancora – un
caso di applicazione dell’art. 157 CC (in tal senso: Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4ª edizione, pag. 157,
n. 22.11). Sia come sia, la questione non ha grande rilievo. Dato che nella
misura in cui era volta all’aumento del contributo alimentare prima dei
vent’anni l’azione non poteva proporsi con la procedura semplificata degli art.
425 segg. CPC (art. 280 cpv. 1 e 2 CC), essendo ancorata appunto all’art. 157
CC e non all’art. 279 o 286 CC, essa non poteva proporsi con tale procedura
nemmeno nella misura in cui era intesa al mantenimento del contributo dopo la
maggiore età. Basti ricordare, per analogia, che quando un’azione di
mantenimento (soggetta alla procedura semplificata: art. 279 CC) è promossa
insieme con un’azione di paternità (ovvero congiuntamente a un’azione non
soggetta a tale procedura), occorre far capo alla procedura ordinaria (Hegnauer, op. cit., pag. 144, n.
21.05).
b) Ne segue che
l’intero processo davanti al Pretore del Distretto di Lugano è stato trattato
con una procedura diversa da quella stabilita dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC
non disciplina gli effetti di una simile disattenzione. L’ipotesi che gli atti
compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1 CPC) può tuttavia essere esclusa, sia
perché il giudice adito era senz’altro competente a decidere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 39 ad
art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato
(anche se in modo informe e con l’intervento di una persona addirittura
estranea al processo, come la madre dell’istante). Quanto a un’eventuale
annullabilità, il problema non merita particolare disamina già per il fatto che
nessuna delle parti si è prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al
primo giudice né in questa sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le
parti hanno avuto modo di far valere i loro diritti davanti a un’autorità di appello,
munita di pieno potere cognitivo in fatto e in diritto. Non si può dire quindi
che abbiano subìto pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza
impugnata. I due rimedi giuridici presentati a questa Camera possono, ciò
posto, essere vagliati nel merito.
I. Sull’appello principale
-
L’unico punto litigioso
verte sull’ammontare della somma che __________ può esigere dal padre dopo la
maggiore età. Il convenuto ha rinunciato già in prima sede a contestare il
diritto della figlia a riscuotere un contributo finanziario per conseguire la
licenza in __________ e __________ presso l’Università di __________.
L’appellante, da parte sua, non insiste più sulla corresponsione prima della
maggiore età di un contributo diverso da quello fissato dal giudice del
divorzio né sul pagamento di metà del capitale derivante dalla citata polizza
di assicurazione sulla vita. Controversa rimane quindi – come detto – l’entità
dell’importo a carico del convenuto dal dicembre 1992, che la figlia definisce
insufficiente.
-
Dopo avere calcolato in
fr. 1681.– il fabbisogno mensile della figlia, il primo giudice ha accertato
che il convenuto, direttore di __________, percepisce uno stipendio netto di
fr. 11 542.40 mensili e ha un fabbisogno di fr. 6812.–. La madre, __________ (a
tempo parziale) presso una compagnia di __________, guadagna fr. 4300.– netti e
ha un fabbisogno di fr. 3890.– mensili. In tali circostanze egli ha ritenuto di
porre a carico del padre una partecipazione di fr. 1400.– mensili al
mantenimento della figlia e di lasciare la rimanenza a carico della madre, tenuta
anche a prestazioni in natura nei periodi infrasmestrali e nei fine settimana
durante i quali la figlia rientra nel Ticino.
-
L’appellante fa valere
anzitutto che il suo fabbisogno mensile ammonta a fr. 2581.60, non a fr. 1681.–.
L’argomentazione è parzialmente fondata. Dopo la maggiore età dei figli le raccomandazioni
edite dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, edizione 1993 in: Rivista di
diritto tutelare 1993, pag. 78), ritenute da questa Camera un buon punto di
riferimento per determinare i contributi a favore di minorenni, non danno più
indicazioni. Il fabbisogno dell’appellante va determinato quindi, dal 1°
dicembre 1992, in base ai minimi di esistenza previsti dal diritto esecutivo,
ossia fr. 940.– mensili fino al 31 dicembre 1993 e fr. 1025.– dopo di allora
(tabelle edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello
come autorità di vigilanza, identiche per il fabbisogno di persone sole ai
minimi di esistenza vigenti nel Canton Vaud). A tale somma vanno aggiunti i
costi dell’alloggio, le assicurazioni obbligatorie e le spese di formazione. Se
si considera che __________ paga
fr. 585.– mensili per
l’alloggio a __________ (senza autorimessa: doc. AAA, terzo foglio), circa fr.
155.– di cassa malati, fr. 30.– di AVS e approssimativamente fr. 430.– di
formazione (fr. 70.– circa di tasse di iscrizione e di esame, fr. 160.– per il
rientro quindicinale da __________ a __________, fr. 200.– stimati per
l’acquisto di materiale scolastico), si ottiene un totale di fr. 2140.– fino al
31 dicembre 1993 e di fr. 2225.– mensili dopo di allora. Ulteriori
maggiorazioni non si giustificano, ove si pensi che come studente l’interessata
può notoriamente fruire di tariffe speciali nelle mense universitarie, per
accedere a spettacoli e manifestazioni, presso librai e rivenditori
determinati, per i premi della cassa malati, per gli abbonamenti ai mezzi
pubblici e così via.
-
Secondo l’appellante, la
madre non può essere chiamata a contribuire al suo fabbisogno in denaro. Ora,
la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che in linea di principio è
possibile esigere da un genitore prestazioni per il mantenimento di un figlio
maggiorenne agli studi se, una volta corrisposte tali prestazioni, al genitore
rimane un reddito che eccede all’incirca del 20% il minimo vitale in senso
esteso (DTF 118 II 99 consid. 4b). In concreto lo stipendio della madre ammonta
a fr. 4300.– netti mensili, tuttavia essa non profitta appieno della sua
capacità lucrativa (lavora 32 ore la settimana: doc. BBB), senza che ciò sia
dovuto all’età o allo stato di salute. Dai genitori nondimeno può essere
preteso uno sforzo equivalente nel mantenimento dei figli (non si vede perché
il padre debba lavorare a tempo pieno e la madre no, le difficoltà connesse
all’attuale periodo di ristagno economico valendo notoriamente anche nel
settore __________), tanto più che nel caso in esame il divorzio risale al 1987
e che a quell’epoca la madre dell’appellante (37 anni) non doveva già più
occuparsi di bambini in tenera età. Lavorasse a tempo pieno, essa potrebbe
conseguire un reddito attorno ai fr. 5300.–, ciò che le permetterebbe di avere
un’eccedenza a fine mese di circa fr. 630.– (fr. 5300.–, meno il fabbisogno di
fr. 3890.– maggiorato del 20%). Il fatto ch’essa tiene a disposizione della
figlia una camera per le vacanze infrasemestrali e i fine settimana nulla muta,
poiché di ciò si tiene già calcolo riconoscendole l’intero onere ipotecario gravante
lo stabile (meno evidentemente la quota del figlio __________, che rientra nel
fabbisogno di quest’ ultimo).
-
Sostiene l’appellante
che lo stipendio mensile del padre non è di fr. 11 542.40, bensì di fr. 12
504.–. Essa non pretende però che il primo giudice abbia interpretato
erroneamente il doc. 1 e nemmeno spiega da quale atto di causa si dedurrebbe la
riscossione di una tredicesima o di gratifiche a fine anno. Non vi è ragione
quindi per rimettere in causa l’accertamento del Segretario assessore. Quanto
al fabbisogno di fr. 6812.– mensili (in cui è incluso il contributo mensile di
fr. 1432.– erogato al figlio __________: riassunto scritto allegato al verbale
del contraddittorio, act. II, sesto foglio), esso non comprende –
contrariamente a quello della madre – l’onere fiscale, che è arbitrario
omettere (DTF 114 II 394 consid. 4b, 118 II 99 in basso), ma al cui proposito
manca qualunque indicazione e che non incombe a questa Camera calcolare (DTF
del 27 maggio 1991 in re J. contro S., inedita). Si può in ogni modo
tenere conto dell’ omissione aumentando (con molta prudenza) il fabbisogno
proprio del padre a fr. 7000.– mensili. Ciò significa ch’egli ha un’eccedenza,
a fine mese, di circa fr. 1700.– (fr. 11 542.40, meno il fabbisogno di fr.
7000.– aumentato del 20%, meno il contributo di fr. 1432.– al figlio
__________).
-
Ciò posto, appare equo
che il convenuto contribuisca al mantenimento dell’appellante con l’eccedenza
di fr. 1700.–. Dato che la figlia ha un fabbisogno mensile variante tra fr. 2100.–
mensili e fr. 2225.–, la madre deve sussidiare a sua volta la figlia con la
propria eccedenza (potenziale) di fr. 630.– in misura crescente da fr. 440.– a
fr. 525.– mensili. I due genitori sono chiamati, con ciò, a contribuire
sostanzialmente ognuno nella misura delle proprie forze.
Diversa è la situazione dopo
la maggiore età del secondogenito __________ (__________1994), poiché dopo di
allora ridonda al padre un’eccedenza di fr. 1432.– mensili. Dal 1° marzo 1994 è
giustificato porre a carico del convenuto, dunque, l’intero importo di fr.
2000.– mensili richiesto dalla figlia. Quest’ultimo aumento non trova
applicazione, evidentemente, qualora il convenuto dovesse sussidiare il
mantenimento del figlio __________ anche dopo la maggiore età. In tal caso,
anzi, potrebbero essere imposti sforzi supplementari sia ai genitori, che
potrebbero vedersi costretti a ridurre il tenore di vita, sia alla figlia
__________, che potrebbe essere tenuta a sopperire parzialmente al proprio
fabbisogno. La questione esula tuttavia dal quadro dell’attuale procedura e non
può essere vagliata oltre.
II. Sull’appello adesivo
- Con l’appello adesivo il
convenuto chiede una riduzione del suo obbligo contributivo da fr. 1400.– a fr.
1200.– mensili. Il ricorso, dato quanto precede, non ha alcuna possibilità di
successo, né all’appellante adesivo giova il fatto di essersi risposato, la seconda
moglie essendo tenuta in ogni modo ad assisterlo nella misura in cui egli non
sia più in grado di far fronte da solo alle necessità della famiglia; spetta
alla seconda moglie, in tali evenienze, intraprendere tutto quanto si può
ragionevolmente esigere da lei per evitare che la famiglia cada nel bisogno
(art. 163 CC). Si aggiunga, per il resto, che nella misura in cui l’appellante
adesivo contesta il fabbisogno della figlia, le sue critiche sono già state
trattate nell’ambito dell’appello principale (consid. 4), ove questa Camera ha
valutato equamente le singole poste rilevanti ai fini del contributo (spese di
locazione, di cassa malati, di materiale scolastico, di trasferta
–). Il fatto che la madre dell’appellante non lavori a
tempo pieno è già stato considerato, a sua volta, nella valutazione del
rispettivo reddito potenziale (consid. 5), mentre per quanto attiene al reddito
dell’appellante adesivo è stato confermato l’accertamento del primo giudice
(consid. 6). A torto l’appellante adesivo pretende infine che l’ex moglie si
sarebbe assunta nell’appello principale un onere di fr. 584.60 a favore della
figlia. In realtà l’ex moglie non è parte in causa e poco importa quanto la
figlia crede (a ragione o a torto) di poter esigere dalla madre. Ne segue che
l’appello adesivo, manifestamente infondato, deve essere respinto in ogni suo
punto.
III. Sulle spese e le ripetibili
- L’esito dell’appello
principale comporta la modifica del pronunciato sulle spese e ripetibili di
primo grado, che in ossequio al grado di vicendevole soccombenza (art. 148 cpv.
2 CPC) vanno poste per un quarto a carico della figlia (la quale esigeva inizialmente
fr. 2370.– mensili sin dall’ottobre 1992, più fr. 5000.– in capitale) e per tre
quarti a carico del padre (il quale rifiutava inizialmente ogni prestazione),
tenuto a rifondere alla figlia un’ indennità per ripetibili ridotte. Mal si
comprenderebbe del resto – contrariamente all’opinione dell’appellante
principale – perché un padre dovrebbe difendersi interamente a proprie spese
dalle richieste esagerate di un figlio maggiorenne.
In questa sede si giustifica
di suddividere gli oneri dell’appello principale in ragione di metà ciascuno e
di compensare le ripetibili, ove si pensi che la figlia ottiene sostanzialmente
la metà di quanto richiesto (fr. 1700.– mensili in luogo di fr. 2000.–) e che
l’eventuale aumento a fr. 2000.– (indipendente dalle argomentazioni
dell’appello) è subordinato al raggiungimento dell’indipendenza economica da
parte del figlio __________. L’appellante adesivo, soccombente, sopporta invece
gli oneri del suo ricorso e corrisponderà alla controparte una congrua
indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi
motivi,
vista sulle
spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello
principale è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è riformata come
segue:
- L’azione è parzialmente accolta.
__________ __________ verserà mensilmente a __________ __________ la somma di
fr. 1700.– come contributo di mantenimento dal dicembre 1992 al febbraio 1994 e
di fr. 2000.– dal marzo 1994 al dicembre 1996 nel senso dei considerandi.
(Lemmi invariati)
- Le spese processuali, compresa una tassa di
giustizia di fr. 300.–, sono poste per un quarto a carico dell’attrice e per
tre quarti a carico del convenuto, che rifonderà all’attrice un’indennità di
fr. 2000.– per ripetibili ridotte.
Per
il rimanente la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli
oneri dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono posti a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L’appello
adesivo è respinto.
IV. Gli
oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr. 700.–
per ripetibili.
- Intimazione:
avv. __________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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