AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.159
Data decisione, Autorità:
01.03.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00159
Lugano
1° marzo 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio-Sud (azione di accertamento di paternità e mantenimento) promossa con
petizione 10 giugno 1987 da
__________ __________,
(patrocinata
dal curatore ad hoc avv. __________ __________, __________)
contro
________i, già in __________ / e ora in __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolta
l'appellazione 5 giugno 1992 di __________ __________ contro la sentenza 19
maggio 1992 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud;
-
Il giudizio su spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________, 1955, nubile, ha dato alla luce il __________ 1986 __________
__________. Essa ha indicato il padre nella persona di __________ __________,
cittadino italiano domiciliato in __________. __________ __________ __________,
rappresentata dal suo curatore ad hoc, ha avviato il 10 giugno 1987
un’azione di accertamento della paternità, combinata con un’azione di
mantenimento, nei confronti di __________ __________, postulando un contributo
alimentare mensile di fr. 3’500.–, aumentato a fr. 4’000.– dal sesto anno di
età e a fr. 5’000.– dal dodicesimo anno di età fino al compimento degli studi,
da adeguare al rincaro. La misura provvisionale richiesta con la petizione è
stata accolta dal Pretore con decreto 3 febbraio 1988, nel quale il convenuto è
stato condannato a versare all’attrice, in pendenza di causa, un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili comprensivo degli assegni familiari dal 1°
luglio 1987, oltre a un importo di fr. 9’000.– a copertura parziale delle spese
di parto e di gravidanza e del contributo dalla nascita all’introduzione
dell’azione giudiziaria.
B. __________
__________ si è opposto a tutte le richieste dell’attrice nella risposta 22
febbraio 1988, adducendo in particolare di non disporre della situazione economica
descritta in petizione.
Nelle conclusioni 3
dicembre 1991 __________ ha confermato la richiesta tendente all’accertamento
della paternità, ha ridotto a fr. 1’800.– la richiesta di contributo alimentare
mensile, con effetto dal 1° novembre 1986 e da adeguare all’evoluzione del costo
della vita, ha ribadito la richiesta di fr. 6’000.– a titolo di contributo per
le spese di parto e infine ha postulato l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria. __________ __________, dal canto suo, nelle proprie
conclusioni 27 novembre 1991 ha sostanzialmente ribadito le tesi di risposta.
Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
C. Statuendo il 19
maggio 1992, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione e ha accertato la
paternità del convenuto nei confronti dell’attrice, fissando a suo carico un
contributo alimentare di fr. 815.– mensili, non comprensivi degli assegni
familiari, da adeguare all’evoluzione dell’indice del costo della vita, dalla
data della nascita alla maggiore età di __________. Egli ha ammesso l’attrice
al beneficio dell’assistenza giudiziaria e ha ripartito la tassa di giustizia
di fr. 3’000.– in ragione di 4/5 a carico del convenuto e di 1/5 a carico
dell’attrice, addebitando le spese di perizia al convenuto, condannato pure a
rifondere alla controparte l’importo di fr. 7’000.– per ripetibili.
D. __________
__________ è insorto il 5 giugno 1992, chiedendo in riforma del giudizio
impugnato la riduzione a fr. 490.– del contributo alimentare e la soppressione
della clausola relativa all’indicizzazione.
E. Con osservazioni
14 luglio 1992 __________ __________ __________ ha proposto la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
F. La I Camera civile
del Tribunale di appello ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la
sentenza impugnata, riducendo a fr. 590.–, fr. 650.–, fr. 655.– e fr. 780.– il
contributo alimentare, in funzione delle diverse fasce d’età, sopprimendo la
clausola d’indicizzazione e modificando la ripartizione delle tasse di giustizia
di prima sede.
G. Il ricorso per
riforma presentato l’11 gennaio 1993 da __________ è stato accolto l’11 marzo
1993 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha annullato la sentenza
di appello, rinviando la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio nel senso
dei considerandi.
H. Le parti sono
state sentite personalmente all’udienza dell’11 giugno 1993 e la giudice
delegata ha proceduto a un complemento d’istruttoria sui redditi dei genitori,
richiedendo agli interessati svariata documentazione e avviando ricerche in
Italia, rimaste senza esito. Le parti hanno avuto occasione di esprimersi sui
nuovi documenti acquisiti agli atti.
Considerato
in diritto:
- Per stabilire il
contributo alimentare dovuto all’attrice dal padre, il primo giudice ha valutato
in fr. 1450.– il fabbisogno complessivo di __________ __________, seguendo il
metodo proposto da parte della dottrina (cfr. RDT 1991, pag. 18 e segg.) che
non corrisponde a quello costantemente applicato dalla Camera. Visto però che
in concreto l’appellante non ha contestato l’entità del fabbisogno della
figlia, questa Camera non è autorizzata a rivedere d’ufficio tale importo a
sfavore dell’attrice (cfr. sentenza del Tribunale federale dell’11 marzo 1993
fra le parti, consid. 2). Dedotto l’assegno familiare di fr. 145.–, il Pretore
ha ripartito il residuo fabbisogno di fr. 1305.– in ragione di fr. 815.– a
carico del padre e di fr. 490.– a carico della madre, dopo aver accertato che
quest’ultima disponeva di un reddito di fr. 3000.– mensili e che il padre
avrebbe potuto conseguire un reddito potenziale di
fr.
5000.– mensili, sfruttando appieno la sua capacità lavorativa nella professione
di __________.
L’appellante contesta
la determinazione del proprio reddito operata dal Pretore, adducendo che il suo
guadagno effettivo è di Lire 18’000’000 annue e che pertanto, in base alla
ripartizione seguita dal primo giudice, il contributo alimentare a suo carico
dev’essere limitato a fr. 490.– mensili. Egli censura inoltre l’apprezzamento
delle prove, rilevando che dalle deposizioni testimoniali, contrariamente a
quanto asserito nella sentenza pretorile, non è emerso un tenore di vita
particolarmente elevato e incompatibile con il suo reddito effettivo, che deve
quindi essere determinante per il calcolo del contributo alimentare.
La Camera, dando
seguito all’indicazione del Tribunale federale, ha proceduto d’ufficio a
indagini e accertamenti per determinare i redditi dei genitori e i rispettivi
fabbisogni. L’approfondita istruttoria sulla situazione economica dei genitori
è iniziata all’udienza indetta dalla Camera il 22 giugno 1993 e si è conclusa
con la produzione di un’abbondante documentazione, su cui ognuna delle parti ha
potuto esprimersi. In particolare si deve rilevare che i dati forniti da una
parte e dall’altra non sono stati contestati, salvo per quanto riguarda
l’ammontare del minimo di base esecutivo, di cui si dirà in seguito. Per
ripartire tra i genitori l’onere di mantenimento del figlio ai sensi dell’art.
285 cpv. 1 CC infatti, occorre determinare le rispettive disponibilità al netto
degli oneri usuali e delle necessità vitali.
- Come si è
accennato in precedenza, l’appellante ritiene eccessivo il reddito potenziale
di fr. 5’000.– mensili ammesso dal Pretore. Interrogato dalla Camera
all’udienza 22 giugno 1993, egli ha riferito di essere __________ diplomato dal
1974 e di studiare medicina parallelamente all’attività lavorativa nel proprio
laboratorio __________ a __________ (provincia di __________). Il convenuto ha
ammesso che il suo reddito lordo era di Lit. 18’000’000 annue nel 1991
(interrogatorio formale, act. XXI) e ha stimato le sue entrate nel 1993
a Lit. 20’000’000 circa. Non è contestato che in Svizzera, dove ha preso dimora
dal 1° marzo 1991 in seguito al suo matrimonio con __________ nata __________,
egli avrebbe serie difficoltà nel reperire un’attività lavorativa, anche per il
notorio elevato tasso di disoccupazione della popolazione indigena. Il Pretore,
constatato che il reddito effettivo percepito si riferiva a un’attività parziale,
sull’arco di circa 10 ore settimanali, e che gli studi di medicina si
protraevano dal 1982, è giunto alla conclusione che l’interessato avrebbe
potuto percepire, sfruttando appieno le sue potenzialità di guadagno, un
reddito annuo pari fr. 60’000.–. Il primo giudice ha ottenuto tale importo
riportando il reddito effettivo conseguito lavorando una media di 10 ore alla
settimana, come ammesso dallo stesso convenuto (interrogatorio formale del 15
maggio 1991, domande 17 e 18), su 40 ore settimanali. Come correttamente
osserva il Pretore, anche se lo stesso convenuto ha ammesso che un avviato
laboratorio di __________ potrebbe consentire un reddito medio di fr. 10’000.–
mensili (interrogatorio formale, domanda 15), tale importo – peraltro assai
elevato anche per il Cantone Ticino – non può seriamente essere considerato il
reddito medio conseguibile in condizioni abituali del mercato dalla maggioranza
dei professionisti impegnati in tale settore. Si tratta evidentemente di un
reddito limite, ottenibile in condizioni particolari (“Se c’è parecchio
lavoro”, cfr. interrogatorio formale) che non ricorrono abitualmente e che
non può assurgere a reddito di confronto. A giusta ragione quindi il Pretore se
n’è scostato e ha considerato come reddito potenziale quello che l’interessato
potrebbe percepire se lavorasse a tempo pieno, moltiplicando per quattro il
reddito dichiarato – conseguito con una media di 10 ore settimanali – così che
il reddito potenziale corrisponde a quanto l’appellante avrebbe potuto
guadagnare lavorando sull’arco di 40 ore settimanali in media. Né vi è motivo
di distanziarsi dall’apprezzamento del Pretore per quel che concerne gli studi
in medicina. Anche tenendo presente le notevoli differenze esistenti tra il
sistema universitario svizzero e quello italiano, infatti, un periodo di dieci
anni per giungere al livello di uno studente al terzo anno appare troppo lungo
e le aspirazioni – legittime – del convenuto di conseguire una laurea in medicina
ed esercitare in seguito la professione di dentista non si concilia, in queste
condizioni, con l’obbligo di provvedere al mantenimento della figlia nella
misura delle sue potenzialità, tanto più che egli già dispone di una
professione con interessanti prospettive di guadagno (DTF 119 II 314 consid. 4,
117 II 17 consid. 1).
D’altra parte mal si
comprenderebbe come il convenuto potesse condurre il tenore di vita evocato dai
testi con il modesto reddito da lui dichiarato, anche tenendo conto del fatto
che egli viveva con i genitori e aveva quindi ridotte spese per il suo mantenimento.
Dall’istruttoria risulta infatti che durante la relazione con la madre
dell’attrice egli le aveva offerto svariati soggiorni in località turistiche
con alloggio in alberghi di buon livello (deposizioni __________ __________,
__________ __________i), frequentava case da gioco e locali notturni, usciva
almeno due volte la settimana con l’amica al ristorante, si vestiva con abiti
di marca, disponeva di auto sportive, anche se non di sua proprietà, e aveva
offerto all’amica regali di valore, come anelli e un __________ importato
appositamente dalla __________ __________ (deposizioni __________, __________,
__________). Dagli allegati scritti, inoltre, non emerge che l’appellante abbia
avuto finanziamenti dai propri genitori, di condizioni finanziare relativamente
modeste. I debiti che egli ha indicato nel proprio fabbisogno (cfr. allegati
alla lettera 27 aprile 1995) sono del resto stati contratti nel 1988, ossia in
epoca posteriore a quella cui si riferiscono le deposizioni testimoniali di cui
sopra. Il convenuto, invitato dalla Camera a precisare i propri fabbisogni e
alle proprie spese nel periodo 1986-1992, ha indicato cifre ben superiori al
reddito di Lit. 18’000’000 che pretende di vedersi ammettere. Nella lettera 27
aprile 1995 il suo fabbisogno è valutato in fr. 2’389.– nel 1986, fr. 2’343.–
nel 1987, fr. 2’437.– nel 1988, fr. 3’994.– nel 1989, fr. 2’670.– nel 1990, fr.
3’512.– nel 1991 e fr. 4’352.– nel 1992, cifre che comprendono anche il
pagamento delle rate mensili per i debiti. L’insieme delle citate circostanze
porta a confermare l’apprezzamento del reddito potenziale operato dal primo
giudice, che deve essere mantenuto in fr. 5’000.– mensili. L’instabilità della
lira italiana rispetto al franco svizzero impone infatti, per motivi di equità,
di non considerare ulteriori aumenti relativi all’indicizzazione, teoricamente
possibile secondo le tariffe di categoria, adeguate al rincaro, ma in realtà
vanificate nel cambio lira/franco svizzero dal continuo degradarsi della moneta
italiana.
3 a) Il fabbisogno del
padre, ignorato come si è visto in precedenza dal Pretore, deve essere
ricostruito partendo dai dati forniti dai diretti interessati in sede di
appello. L’appellante, per sua stessa ammissione, ha vissuto con i propri
genitori in Italia fino al marzo 1991, data alla quale si è trasferito in
Svizzera con la moglie, che ha dato alla luce nel luglio 1991 la figlia
__________. La moglie dell’appellante contribuisce al mantenimento della famiglia
lavorando a ore con un reddito di fr. 1200.– mensili. Si tratta di una
rimunerazione modesta, usuale però in talune industrie del __________. Il
convenuto, invitato dalla Camera a fornire i dati relativi al proprio
fabbisogno, ha indicato tutta una serie di cifre, non contestata di principio dalla
controparte. L’attrice sostiene però che i rispettivi fabbisogni devono essere
calcolati per entrambi i genitori con le stesse modalità e con i dati riferiti
al periodo di tempo considerato. L’osservazione è pertinente e i dati indicati
dall’appellante devono essere corretti tenendo conto dei minimi base indicati
nelle tabelle dei minimi esecutivi per gli anni corrispondenti (edite dalla
CEF). Il convenuto, che fino al suo matrimonio ha vissuto presso i propri
genitori, deve inoltre essere considerato alla stregua di una persona sola che
vive presso parenti fino al 28 febbraio 1991. Le spese professionali addotte,
comprensive di trasferte e pasti fuori casa, possono essere stimate
prudentemente in fr. 250.– mensili, il costo del vitto e dei beni di consumo in
genere essendo notoriamente inferiore in Italia che nel Ticino. Non vi è
tuttavia un divario rilevante tra il tenore di vita nella zona lombarda di
confine e il nostro Cantone, motivo per cui si giustifica, in assenza di dati
concreti sul minimo vitale italiano, ammettere secondo equità i minimi
esecutivi in vigore nel nostro Cantone. Per quel che concerne invece le spese
di alloggio, l’importo di fr. 600.– indicato dall’appellante appare eccessivo
come partecipazione alle spese di un figlio convivente, e in siffatte circostanze
un importo di fr. 400.– è più appropriato, anche perché è noto che il livello
italiano delle pigioni è assai inferiore a quello ticinese. I debiti elencati
dall’appellante possono essere considerati nel fabbisogno, apparendo verosimile
che gli stessi siano stati contratti per le esigenze professionali dello studio
odontotecnico (interrogatorio formale 15 maggio 1991, domanda 26). Tali costi
professionali possono tuttavia venir computati solo fino al 1991, avendo
l’appellante affermato di aver ultimato il pagamento rateale nel 1991 (ibidem)
e non essendo stato né dimostrato né reso verosimile che l’indebitamente
successivo sia stato eseguito per investimenti professionali. Non possono
invece venir computati nel fabbisogno gli importi da rimborsare all’Ufficio
cantonale anticipi alimenti a titolo di contributi alimentari arretrati per la
figlia __________ __________, da determinare tenendo conto della disponibilità
effettiva del padre, e che risulterebbero falsati con l’inserimento di tali
importi. Per semplificare il calcolo, già complesso perché ricostruito
completamente su un lungo periodo, è inoltre opportuno considerare nel
fabbisogno dell’appellante la modifica dei dati successiva al matrimonio e alla
nascita della figlia __________ sin dall’inizio del 1991. Il fabbisogno in
denaro di quest’ultima può essere stimato sulla base delle raccomandazioni
dell’Ufficio della gioventù di Zurigo per gli anni corrispondenti, dedotto
l’onere per l’alloggio già computato nel fabbisogno del padre, ritenuto che ai
costi per le cure e l’educazione provvede anche la madre.
b) Partendo da queste
premesse, il fabbisogno del convenuto può essere stimato in:
fr.
1’639.– nel 1986 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio
dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 223.–, imposte fr. 41.–, spese
professionali stimate fr. 250.–), ciò che lascia, su un reddito di fr. 5’000.-
netti mensili, una disponibilità mensile di fr. 3’361.–;
fr.
1’593.– nel 1987 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio
dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 168.–, imposte fr. 50.–, spese
professionali stimate fr. 250.–), ossia una disponibilità di fr. 3’407.–;
fr.
1’687.– nel 1988 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio
dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 123.–, imposte fr. 57.–, spese
professionali stimate fr. 250.–), ossia una disponibilità di fr. 3’313.–;
fr.
3’244.– nel 1989 (minimo base fr. 725.–, partecipazione alle spese di alloggio
dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 272.–, imposte fr. 65.–, spese
professionali stimate fr. 250.–, rimborso rateale debito fr. 1’532.–), ossia
una disponibilità di fr. 1’756.–;
fr.
1’645.– nel 1990 (minimo base fr. 780.–, partecipazione alle spese di alloggio
dei genitori fr. 400.–, oneri sociali INPS fr. 156.–, imposte fr. 59.–, spese
professionali stimate fr. 250.–), ossia una disponibilità di fr. 3’355.–;
fr.
3’187.– nel 1991 (minimo base per coniugati fr. 1’160.–, alloggio fr. 1’100.–, oneri
sociali INPS fr. 257.–, imposte fr. 30.–, spese professionali stimate fr.
250.–, fabbisogno in denaro per la figlia __________ secondo le raccomandazioni
dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, edizione 1988, dedotta la quota per
l’alloggio fr. 390.–), ossia una disponibilità di fr. 1’645.–;
fr.
3’201.– nel 1992 (minimo base per coniugati fr. 1’250.–, alloggio fr. 1’100.–,
oneri sociali INPS fr. 185.–, imposte fr. 26.–, spese professionali stimate fr.
250.–, fabbisogno in denaro per la figlia __________ secondo le raccomandazioni
dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, edizione 1988, dedotta la quota per
l’alloggio fr. 390.–), ossia una disponibilità di fr. 1’799.–;
fr.
3661.– presumibili dal 1993 (minimo base per coniugati fr. 1’370.–, alloggio fr.
1’100.–, oneri sociali e imposte in Italia invariati, spese professionali
stimate fr. 250.–, fabbisogno in denaro per la figlia __________ secondo le
raccomandazioni dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo, edizione 1993, dedotta
la quota per l’alloggio fr. 480.–), ossia una disponibilità di fr. 1’339.–.
- a) La madre
dell’attrice, dal canto suo, è di professione segretaria. Essa ha riferito di
aver lavorato in uno studio legale fino al 1987, e di essere stata nel 1988 e
1989 disoccupata al 50% e impiegata statale per il rimanente 50%, di essere
stata assunta come funzionaria presso la __________ di __________ dal 1° agosto
1990 e infine di aver dovuto ridurre al 50% tale attività dal 1° luglio 1993
per motivi personali, non avendo lo __________ accettato di ridurre al 76% il
suo tempo di lavoro. A suo dire la riduzione dell’orario lavorativo,
intervenuta quando ormai la bambina era nell’obbligo scolastico, era dovuta al
precario stato di salute della propria madre, che si era occupata fino ad
allora della bambina durante le assenze della madre. Dai documenti richiamati
il reddito medio mensile netto (già dedotto l’assegno familiare e arrotondato)
percepito dalla madre dell’attrice è stato di fr. 3’300.– nel 1986 e nel 1987,
di fr. 2’850.– nel 1988, di fr. 2’550.– nel 1989, di fr. 3’200.– nel 1990, di
fr. 4’150.– nel 1991 e di fr. 4’300.– nel 1992. Non si può comunque tenere
conto della riduzione dell’attività lavorativa al 50% intervenuta nel 1993, poiché
la stessa è avvenuta per desiderio dell’interessata, che ha scelto liberamente
di ridurre il proprio guadagno e deve dunque vedersi imputare, alla stessa
stregua del convenuto, il reddito potenziale che avrebbe potuto percepire
continuando a lavorare al 100%, come essa del resto ha fatto quando la figlia era
in età prescolastica. D’altro canto il fabbisogno della figlia è stato calcolato
dal Pretore proprio tenendo conto dell’attività a tempo pieno della madre, che
comporta inevitabili maggiori spese di cura durante l’orario lavorativo. In
conclusione il reddito della madre dell’attrice può essere valutato in fr.
4’300.– netti mensili dopo il 1993. Le retribuzioni dei funzionari statali
ticinesi non hanno infatti subito adeguamenti di rilievo negli ultimi anni ed
anzi non sono neppure più state adeguate integralmente al rincaro, per cui non
si giustifica di ammettere un reddito più elevato.
b) Nel fabbisogno
della madre, calcolato sulla base delle note tabelle dei minimi di esistenza
edite dalla CEF, possono venire inserite, oltre le consuete voci di spesa, anche
le spese mediche non coperte dalla cassa-malati, comprovate dall’interessata.
Per quel che concerne le spese professionali, ossia le trasferte dal luogo di
domicilio al posto di lavoro e i supplementi per i pasti presi fuori casa a
mezzogiorno, si giustifica secondo equità considerare un importo mensile di fr.
250.–, nel quale sono tuttavia comprese tutte le spese di trasporto, ivi
compresa la quota parte di costi del veicolo presumibilmente destinati al
lavoro. Le spese di trasloco, indicate dall’interessata nel 1986, non trovano
posto per la loro natura di spese eccezionali nel fabbisogno, destinato alle
sole voci ricorrenti. Partendo da queste premesse il fabbisogno e le
disponibilità della madre dell’attrice sono pertanto le seguenti:
fr.
1’850.– nel 1986 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 90.–, assicurazioni fr. 25.–, imposte fr. 310.–, spese
professionali fr. 50.–, spese mediche supplementari fr. 20.–), con una disponibilità
sul proprio reddito di fr. 1’450.–;
fr.
2’095.– nel 1987 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 145.–, assicurazioni fr. 25.–, imposte fr. 230.–,
spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 115.–), con una
disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’205.–;
fr.
2’278.– nel 1988 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 196,10, assicurazioni fr. 170,50, imposte fr. 265.–,
spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 41.–), con una
disponibilità sul proprio reddito di fr. 572.–;
fr.
2’222.– nel 1989 (minimo base per persona sola fr. 805.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 213,10, assicurazioni fr. 173,10, imposte fr.
214,70, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 16.–
arrotondate), con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 328.–;
fr.
2’386.– nel 1990 (minimo base per persona sola fr. 865.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 272,60, assicurazioni fr. 226,75, imposte fr.
215,90, spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 5.–),
con una disponibilità sul proprio reddito di fr. 814.–;
fr.
2’495.– nel 1991 (minimo base per persona sola fr. 865.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 299.–, assicurazioni fr. 176.–, imposte fr. 118.–,
spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 236,30), con una
disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’655.–;
fr.
2’451.– nel 1992 (minimo base per persona sola fr. 940.–, alloggio fr. 550.–,
premio di cassa-malati fr. 367,50, assicurazioni fr. 176.–, imposte fr. 118.–,
spese professionali fr. 250.–, spese mediche supplementari fr. 50.–), con una
disponibilità sul proprio reddito di fr. 1’849.–;
dal
1993 in poi, non risultando notevoli mutamenti, si può stimare che la situazione
sia rimasta sostanzialmente invariata, con un fabbisogno medio di fr. 2’500.–
circa mensili e una disponibilità media di fr. 1’800.– rispetto a una media
mensile di reddito potenziale di fr. 4’300.–, come si è visto in precedenza.
- Riassumendo, le
rispettive disponibilità dei genitori dell’attrice, arrotondate, sono per il
padre di fr. 3’360.– nel 1986, fr. 3’400.– nel 1987, fr. 3’310.– nel 1988, fr.
1’750.– nel 1989, fr. 3’350.– nel 1990, fr. 1’640.– nel 1991 (matrimonio e
nascita di ______), fr. 1’790.– nel 1992 e fr. 1’330.– dal 1993. Per la madre
invece la disponibilità è stata di fr. 1’450.– nel 1986, fr. 1’205.– nel 1987,
fr. 570.– nel 1988 (inizio della disoccupazione), fr. 320.– nel 1989, fr. 810.–
nel 1990, fr. 1’650.– nel 1991 e fr. 1’800.– dal 1992 in poi. Valutando tali
dati emerge che le rispettive disponibilità dei genitori sono pressoché
identiche a partire dal 1991, mentre nei cinque anni precedenti, in media, il
padre aveva una disponibilità ben maggiore (fr. 3’030.– mensili di media)
rispetto a quella della madre (fr. 870.– mensili di media). Per ripartire tra i
genitori il mantenimento dell’attrice, valutato dal Pretore in fr. 1’305.–
mensili al momento della nascita, occorre considerare, oltre i dati matematici
di cui sopra, anche diverse altre circostanze, quali il maggior impegno della
madre nella cura e nell’educazione della figlia, i nuovi oneri familiari del
padre a partire dal 1991, e non da ultimo l’instabilità di cambio nel rapporto
fra lira e franco svizzero. Dopo aver soppesato accuratamente tutti questi
parametri, appare conforme all’equità confermare il giudizio del Pretore nel
senso di porre a carico dell’appellante un contributo alimentare di fr. 815.–
mensili dal 1986 al 31 dicembre 1990, riservato alla madre il diritto di percepire
gli assegni familiari in aggiunta a tale contributo.
a) Dal 1° gennaio
1991 al 31 ottobre 1992, data del passaggio ad altra categoria di età
dell’attrice, la sostanziale parità degli importi a disposizione dei genitori
conduce invece a stabilire il contributo alimentare mensile a carico del padre
in fr. 650.–.
Come già rilevato nella
precedente sentenza fra le parti ( I CCA __________/__________del 23 novembre
1992) il giudizio pretorile dovrebbe essere completato d’ufficio con l’aumento
scalare del contributo a seconda delle varie fasce d’età dell’attrice (Stettler, Traité de droit privé suisse,
vol. III, II/1, pag. 348). Il Pretore non essendosi premurato di determinare il
fabbisogno dell’attrice secondo il metodo da lui seguito fino alla maggiore
età, in concreto ci si può ricondurre, dal settimo anno di età, alla
Raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo, da adeguare al caso
concreto. Visto che alla madre dell’attrice è stato computato un reddito a
tempo pieno, occorre infatti considerare un maggior costo per le cure della
bambina durante l’orario di lavoro, che può essere stimato in fr. 300.–
mensili. Si giustifica anche di dare un valore monetario ai costi per le cure e
l’educazione, che sono coperti in natura dalla madre solo per una parte. Le
citate raccomandazioni (la cui nuova edizione al 1° gennaio 1993 è stata
pubblicata nella Rivista di diritto tutelare 1993 pag. 78) sono del resto state
recentemente adeguate in funzione delle critiche menzionate nella sentenza
pretorile e rivalutano ora le voci “cura ed educazione”, motivo per cui non vi
è ragione di scostarsene, applicandovi i correttivi dianzi citati. Si può
adeguatamente tenere conto del buon reddito complessivo dei genitori
tralasciando di dedurre dal fabbisogno l’importo dell’assegno familiare
percepito dalla madre, regolarmente aumentato secondo l’indice dell’evoluzione
dei prezzi. Su queste basi il fabbisogno dell’attrice ammonta quindi a fr.
1’520.– dal settimo al sedicesimo anno e a fr. 1’590.– dal diciassettesimo anno
alla maggiore età. Poiché le disponibilità dei genitori, come già ricordato in
precedenza, sono sostanzialmente identiche, tale importo dovrebbe essere diviso
a metà, ma in concreto una ripartizione così schematica non tiene adeguatamente
conto del maggior impegno della madre, difficilmente valutabile in denaro ma
che non può essere ignorato. Alla luce di tutte le circostanze evocate, e del
fatto che la madre percepisce in aggiunta al proprio reddito l’assegno
familiare, di attuali fr. 181.–, il contributo alimentare a carico del padre
può essere stabilito in fr. 800.– dal settimo al sedicesimo anno di età e in
fr. 810.– dal diciassettesimo anno alla maggiore età.
b) Il Tribunale
federale, riformando la precedente sentenza di questa Camera fra le parti, ha
ricordato che l’indicizzazione del contributo alimentare dovuto alla prole è di
principio possibile anche per gli indipendenti (citando Stettler, op. cit., pag. 348-350). In concreto la
possibilità per un indipendente di adeguare il proprio reddito al rincaro è
dubbia. È vero che le tariffe degli __________ italiani sono regolarmente
adeguate, come dimostrato dall’opuscolo prodotto dallo stesso appellante, ma è
anche vero che da diversi anni le grandi ditte e gli enti pubblici non
accordano più automaticamente l’adeguamento al rincaro ai propri dipendenti,
come noto per esperienza diretta ai membri della Camera e ai giudici del
Tribunale federale. La crisi economica persistente e la continua riduzione del
potere d’acquisto dei salariati lascia d’altra parte presagire che gli
indipendenti non potranno aumentare senza limite le proprie tariffe, per non perdere
la clientela. Per di più, in concreto, il debitore della prestazione alimentare
lavora in Italia ed è svantaggiato dal rinvilio continuo della lira italiana
rispetto al franco svizzero, motivo per cui è ragionevole supporre che
l’eventuale aumento del reddito in lire sarà più o meno assorbito dal tasso di
cambio.
Va comunque aggiunto che
la fissazione di aumenti scalari, non pregiudica il diritto del figlio di
chiedere ancora l’aumento dei contributi o la loro indicizzazione futura ove,
per le mutate circostanze, essi non si rivelino più adeguati alla concreta situazione
(art. 286 cpv. 2 CC), sia per l’aumento del suo fabbisogno, sia per diminuite e
impreviste possibilità economiche della madre, sia infine per il miglioramento
della situazione del padre di cui egli ha diritto di partecipare.
c) L’appello del
convenuto deve dunque essere accolto in misura parziale.
- Gli oneri
processuali seguono di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Visto
l’esito dell’appello, che ha ridotto solo in minima misura il contributo
alimentare stabilito dal Pretore, la ripartizione degli oneri processuali di
prima sede merita conferma. Davanti al Pretore la lunga istruttoria è stata
infatti imperniata essenzialmente sull’azione di paternità, in cui l’appellante
è risultato integralmente soccombente, essendosi opposto alla petizione.
L’attrice, dal canto suo, è in parte soccombente, avendo fin dall’inizio
preteso un contributo alimentare sproporzionato.
In questa sede, tenuto
conto della modesta percentuale di successo dell’appellante, egli dovrà
sopportare i 9/10 degli oneri processuali e rifondere alla controparte una
congrua indennità per ripetibili ridotte di appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
è condannato a versare a __________ __________ __________, nelle mani della
madre __________ __________, il seguente contributo alimentare:
– fr. 815.– dal 26 ottobre 1986
al 31 dicembre 1990
– fr. 650.– dal 1° gennaio 1991
al 31 ottobre 1992
– fr. 800.– dal 1° novembre 1992
al 31 ottobre 1998
– fr. 810.– dal 1° novembre 1998
al 31 ottobre 2004
§ La madre percepirà
direttamente l’assegno familiare in aggiunta a tale contributo.
§
Per il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
II. Gli oneri del presente
giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’500.–
b)
spese fr. 150.–
fr. 1’650.–
sono a carico di
__________ __________ nella misura di 9/10 e a carico di __________ __________
__________ nella misura di 1/10. __________ __________ verserà ad __________
__________ __________ un’indennità di fr. 1’200.– per ripetibili ridotte di
appello.
III. Intimazione:
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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