AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.158
Data decisione, Autorità:
16.03.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00158
Lugano
16 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella
causa n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città, promossa con petizione 3 ottobre 1990 da
__________ __________, __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________,
__________)
letti ed
esaminati gli atti,
posti i
seguenti
punti di questione:
____________________ __________ contro la sentenza emessa il 2 aprile 1993
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Se
deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ __________;
-
Se
deve essere accolta l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria e del gratuito patrocinio presentata da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________
__________ (1931) e __________ __________ (1934) si sono uniti in matrimonio a
__________ il __________ __________ 1956. Dalla loro unione sono nati i figli
__________ (1957) e __________ (1961), entrambi maggiorenni. Il marito, già
__________ presso le __________, è invalido dal settembre 1988 per i postumi di
un’emorragia celebrale (paralisi) e percepisce una pensione di invalidità e una
rendita AI. La moglie ha lavorato per dieci anni presso la __________ e in
seguito ha intrapreso varie attività lavorative occasionali. Essa è stata posta
al beneficio di una rendita intera di invalidità AI dal 1982 e percepisce la
metà della rendita di invalidità per coniugi dal luglio 1989. Dai documenti
agli atti risulta però che ella ha lavorato ancora saltuariamente negli ultimi
anni, come ausiliaria (doc. I).
B. Il
12 gennaio 1981 __________ __________ ha introdotto un'azione di separazione
per tempo indeterminato, cui il marito ha aderito. Con sentenza 11 settembre
1981 (doc. B) il Pretore di Bellinzona, ammessa l'esistenza di una grave
turbativa esistente già da tempo, ha pronunciato la separazione per tempo
indeterminato e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie della
separazione conclusa dai coniugi il 15 maggio 1981 (doc. A). Tale accordo
prevedeva, tra l'altro, a titolo di liquidazione della sostanza coniugale
l'attribuzione alla moglie della proprietà esclusiva della casa d'abitazione
di __________ (allora iscritta a RF a nome del marito), del terreno situato a
__________ (già intestato a nome della moglie), del mobilio della casa e della
vettura. I debiti ipotecari gravanti la casa già abitazione coniugale sono
stati assunti dal marito, mentre il mutuo ipotecario relativo all'acquisto del
terreno di __________ è rimasto a carico della moglie. Fu decretata la
separazione dei beni e la moglie si impegnò a provvedere personalmente al suo
sostentamento.
C. Il
marito ha introdotto il 3 ottobre 1990 azione di divorzio con annessa istanza
per l'ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Per quel che
concerne gli effetti accessori del divorzio __________ __________ ha chiesto la
conferma dell'assetto omologato dal giudice con la sentenza di separazione.
__________ __________ si è opposta alla petizione, contestando al marito il
diritto di chiedere il divorzio, in quanto coniuge esclusivamente colpevole. In
via di riconvenzione la convenuta ha postulato in via principale la conferma
della sentenza di separazione e la modifica delle conseguenze patrimoniali,
chiedendo un contributo alimentare mensile di fr. 500.–, indicizzati. In via
subordinata, nel caso in cui fosse accolta l'azione di divorzio introdotta dal
marito, essa ha postulato un contributo alimentare di fr. 900.–. Anche la
convenuta ha inoltrato domanda di ammissione all'assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio.
L'attore
in sede di replica e risposta riconvenzionale si è opposto integralmente alla
riconvenzione, confermando la propria domanda di divorzio e precisando che le
cause della rottura del matrimonio sarebbero da iscrivere a esclusiva colpa
della moglie. Per il resto ogni parte ha mantenuto le proprie richieste di
giudizio nei rispettivi memoriali conclusivi.
D. Il
Pretore ha pronunciato il divorzio fra i coniugi con sentenza 2 aprile 1993.
Per quel che concerne i rapporti patrimoniali fra le parti egli ha confermato
la validità della liquidazione del regime matrimoniale regolato nell'ambito
della sentenza di separazione. Ha respinto la riconvenzione negando alla
convenuta, da lui ritenuta coniuge preponderantemente colpevole della
disunione, il diritto a contributi alimentari e infine ha ammesso al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio entrambe le parti,
rinunciando di conseguenza alla riscossione di tasse e spese di giustizia e
all’assegnazione di ripetibili.
E. __________
__________ con appellazione 13 maggio 1993 propone che il giudizio impugnato
sia riformato nel senso di respingere l'azione di divorzio e di accogliere la
riconvenzione. Contestualmente essa ha introdotto istanza di ammissione
all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio.
F. Nelle
sue osservazioni del 1° giugno 1993 __________ __________ propone di respingere
l'appello e l'istanza per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito
patrocinio inoltrata dalla moglie. Introduce, a sua volta, domanda di
ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio, a cui la moglie
non si è opposta.
Considerato
in
diritto:
-
L'appello
verte sul pronunciato di divorzio, che la convenuta e attrice riconvenzionale
chiede di sostituire con la pronuncia della conferma della sentenza di
separazione, e sul contributo alimentare a lei dovuto. L’appellante ha rilevato
varie carenze formali della sentenza pretorile, emanata per di più lo stesso
giorno del dibattimento finale, ma non ne ha tratto conclusioni dal profilo
delle domande a giudizio e tali appunti critici, che non formano oggetto di
appello, sfuggono pertanto all’esame in questa sede.
-
Giusta
l'art. 147 cpv. 3 CC dopo tre anni di separazione a tempo indeterminato e
quando non sia avvenuta una riconciliazione, ognuno dei coniugi può domandare
il divorzio o la cessazione della separazione. In tal caso il divorzio deve
essere pronunciato in virtù dell'art. 148 cpv. 1 CC, eccetto che i fatti
determinanti fossero imputabili a esclusiva colpa del coniuge che la ripropone
(DTF 111 II 109). Nell'applicazione dell'art. 148 CC, a differenza
dell'art. 142 cpv. 2 CC, la pronuncia del divorzio può essere ottenuta dal
coniuge maggiormente colpevole, ossia da colui che è preponderantemente
responsabile della disunione, rispetto al coniuge che lo è meno. L'azione di
divorzio proposta dopo la separazione è sottoposta a condizioni speciali, in
quanto il giudice della separazione ha già ammesso l'esistenza di una grave
turbativa delle relazioni coniugali per pronunciare la separazione (DTF
114 II 115).
Il
Tribunale federale ha precisato che, ove il giudizio di divorzio sia
pronunciato in considerazione di fatti sopravvenuti dopo la separazione, il
coniuge attore può ottenere il divorzio se prova che il coniuge innocente al
momento della separazione non lo è più a causa del suo comportamento
successivo, per aver mancato in modo non trascurabile ai doveri essenziali del
matrimonio, e ciò anche se tale colpa non è stata causale per la disunione. Una
relazione adulterina, anche se di breve durata, non è una mancanza veniale al
dovere di fedeltà, che persiste malgrado la separazione (DTF 114 II 113,
in particolare p. 116).
- Il
Pretore ha pronunciato il divorzio fra le parti, ritenendo che l’opposizione della
moglie, coniuge colpevole, non poteva essere tenuta in considerazione.
L’appellante contesta le conclusioni del primo giudice, ribadendo che la
responsabilità esclusiva della disunione deve essere imputata all'attore, che
aveva trascurato in modo grave la famiglia.
a) Al
momento della pronuncia della separazione giudiziaria il Pretore si era
limitato a constatare l'esistenza di una grave turbativa, senza procedere a
un’istruttoria sull’attribuzione della colpa all’uno o all’altro coniuge (cfr.
sentenza 11.9.1981, p. 2). L'istanza di conciliazione precedente alla
separazione fu introdotta dall'attore con l'intenzione espressa di chiedere il
divorzio. Fu però l’appellante a inoltrare la petizione di separazione a tempo
indeterminato, sostenendo che il marito aveva allacciato una relazione, da due
anni, con un’altra donna e che da allora i rapporti fra le parti si sarebbero
deteriorati e sarebbero mutati completamente, nel senso che da quel momento il
marito sarebbe venuto meno ai suoi doveri verso la famiglia. Il marito da parte
sua, pur aderendo alla domanda di separazione, ha sempre negato che all’origine
della turbativa vi fossa una relazione affettiva con un'altra donna, ritenendo
invece l'origine della disunione causata dal "carattere impulsivo della
moglie che lo metteva costantemente a dura prova" (inc. no. __________,
risposta __________, p. 1). A detta del marito le difficoltà sarebbero sorte
già a partire dal 1970, poiché egli avrebbe dovuto sottostare sempre alla
moglie; mentre che questa afferma di essere sempre stata ben trattata fino a
quando il marito avrebbe preso interesse per la signora __________ (inc. no.
/, verbale conc. del __________).
b) Le
risultanze di causa hanno smentito la tesi della convenuta. Anzi, dalle
testimonianze risulta che la pretesa relazione del marito era invece una
sincera amicizia con tutta la famiglia __________ – marito compreso – che
perdura ancora malgrado lo stato di salute molto precario dell’attore.
Dall’istruttoria si evince poi che il marito non ha mai cercato in alcun modo
di escludere da tale amicizia la moglie, tanto che almeno nei primi tempi, ambo
le famiglie si frequentavano (teste __________ __________ p. 4). Non risulta
pertanto provato a carico del marito alcun rimprovero che possa costituire una
mancanza ai doveri coniugali e il preteso abbandono della famiglia, lungi
dall’essere la causa del dissidio, è apparso come l’esito di un processo di
disgregazione del matrimonio, culminato poi nella separazione di fatto. Nemmeno
i brevi messaggi del marito prodotti dalla convenuta (doc. A) rivestono qualche
significato, potendo rappresentare una situazione alquanto ordinaria,
soprattutto alla vigilia di una separazione di fatto.
c) Accertata
inconfutabilmente, tanto da non essere nemmeno più negata dall’interessata, è
invece la relazione allacciata dalla convenuta con __________ __________ nel
periodo intercorrente tra l'inoltro dell'istanza per il tentativo di
conciliazione e l'avvio della causa di separazione (fine del 1980), anche se
dopo la separazione di fatto dei coniugi (verbale di audizioni dei testi
__________ __________ p. 12, __________ __________ p. 11; __________ __________
p. 16). Ancor prima dell'emanazione della sentenza di separazione, quindi, la
convenuta aveva mancato al suo dovere di fedeltà, invocando per di più quale
causa della disunione al fine di ottenere la separazione, di essere lei stessa
tradita dal coniuge. D’altra parte i testi chiamati a deporre hanno evidenziato
un atteggiamento della convenuta piuttosto distaccato e autoritario nei
confronti del marito. Afferma infatti la teste : "Ho constatato
già dall'inizio (cioè prima della rottura del 1980) che i rapporti tra i
coniugi non erano armoniosi. La moglie aveva un carattere molto autoritario. Il
marito aveva addirittura una paura fisica di lei. In faccia a tutti ci diceva
che __________ non era il suo tipo perché piccolo e brutto mentre che lei era
grande. Lo umiliava in tutti i sensi". (teste __________ __________ p. 4).
E ancora un altro teste afferma: " era molto riservato e non si
esprimeva volentieri sui suoi affari privati. Personalmente avevo ricavato
l'idea che sua moglie fosse 'grama come al tossic'. Lo desumevo dal
comportamento nervoso e dimesso del marito" (teste __________ __________
p. 6). Lo stesso carattere autoritario e l'atteggiamento poco rispettoso nei
confronti del marito è descritto dalla teste __________ __________ (p. 7 e 8).
L’indole intemperante della convenuta è inoltre confermato dalla teste
__________ __________ quando descrive in che termini incresciosi è avvenuto il
contatto con __________ __________ dopo la rottura della relazione avuta da quest'ultima
con il proprio marito (p. 11).
d) Dinanzi
a tali inequivocabili emergenze processuali e alla luce della giurisprudenza
sopra citata, la domanda di divorzio del marito deve essere accolta. L’attore
non può infatti essere considerato coniuge esclusivamente responsabile della
disunione e pertanto l’opposizione della moglie al divorzio ai sensi dell’art.
148 cpv. 1 CC è destituita di buon diritto. In tale ambito, come giustamente
rilevato dal Pretore, la questione di sapere se al momento della separazione la
convenuta fosse stata coniuge colpevole o innocente è priva di rilevanza, in
quanto il giudizio non potrebbe variare visto che l’attore, comunque non
responsabile della disunione, ha il diritto di ottenere il divorzio. Le
argomentazioni sviluppate dall’appellante per opporsi al divorzio sulla base di
motivi di ordine pubblico ed economici sono irrilevanti in presenza di un
coniuge richiedente il divorzio esente da colpa, data la sostanziale differenza
fra l’art. 142 cpv. 2 CC e l’art. 148 cpv. 1 CC, ma possono essere esaminate
nell’ambito della richiesta di un contributo alimentare.
Ne
consegue che l’opposizione al divorzio non può essere tutelata e che su questo
punto l’appello deve essere respinto.
- In
via subordinata, in caso di divorzio, la convenuta chiede un contributo
alimentare di fr. 900.– ai sensi degli art. 151 e 152 CC, che il Pretore ha
respinto ritenendo che la richiedente, responsabile in misura preponderante
della disunione, non aveva diritto né a un’indennità per perdita del diritto al
mantenimento (art. 151 CC) né a una rendita di indigenza (art. 152 CC).
L'appellante
ritiene superficiale, arbitrario e contraddittorio tale apprezzamento, poiché
il primo giudice non avrebbe tenuto conto di numerose circostanze emerse in
corso d'istruttoria, sia riguardo alle reciproche colpe di entrambi i coniugi
che per quel che concerne le motivazioni di ordine economico e di ordine
pubblico addotte dalla moglie a fondamento del proprio diritto al
riconoscimento di una rendita alimentare. Il Pretore sarebbe inoltre incorso in
contraddizione poiché da una parte, nel giudizio sul divorzio, avrebbe ammesso
l'innocenza dell'appellante al momento della separazione, e dall'altra, nel
giudizio sugli alimenti, le avrebbe negato il diritto agli stessi,
considerandola erroneamente coniuge colpevole. Per quel che concerne il
pregiudizio, ella sostiene in particolare che a seguito del divorzio verrebbe a
percepire, al posto della metà di una rendita intera per coniugi, computata sui
contributi versati dal marito, una rendita intera per persone sole, computata
unicamente sui contributi da ella soluti, con una perdita di circa il 30% del
suo attuale reddito (cfr. doc. E, F) e rivendica un contributo mensile di fr.
900.–.
a) Presupposto per il riconoscimento di un'indennità
alimentare ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC e di una pensione d'indigenza ai
sensi dell'art. 152 CC è l'innocenza del coniuge richiedente. Mentre al
pagamento ai sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC può essere tenuto solo il coniuge
colpevole, la cui colpa cioè, non necessariamente esclusiva o preponderante, è
causale per la rottura del vincolo coniugale (Deschenaux/Tercier,
Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985 § 14 n. 640; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband,
art. 151 n. 15; Rep. 1979, p. 52; 1982 p. 357), al pagamento della
pensione d'indigenza ai sensi dell'art. 152 CC può essere tenuto anche il
coniuge non colpevole (vedi in tal senso Rep. 1985 p. 284-286).
Il
giudizio sulle pensioni alimentari, conseguenze accessorie del divorzio, e in
genere i rapporti patrimoniali fra i coniugi, sono soggetti alla massima
dispositiva ed al principio attitatorio (Rep. 1987 195; Guglielmoni/Trezzini, in: Rep. 1990 129 e
riferimenti citati; Spühler/Frei-Maurer, op. cit., n. 84 ad
art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare i fatti su cui
fondano le loro pretese.
b) Nella
fattispecie l’appellante non ha potuto provare l’esistenza dei presupposti
dell'art. 151 cpv. 1 CC. Come visto in precedenza, lungi dal poter dimostrare
che l'attore era coniuge colpevole della disunione, la convenuta è riuscita
solo a far accertare in modo inconfutabile il proprio adulterio, avvenuto ancor
prima dell’emanazione della sentenza di separazione, anche se dopo la
separazione di fatto dei coniugi. Non si può quindi imporre al marito,
risultato non colpevole della disunione, un’indennità a favore della moglie ai
sensi dell'art. 151 cpv. 1 CC.
c) Occorre
quindi esaminare se l'appellante non possa ottenere l'importo richiesto come
rendita di indigenza, sulla base dell'art. 152 CC. Si tratta in questo caso di
un contributo che ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge si
trovi a causa del divorzio in una situazione d'indigenza. La grave ristrettezza
del coniuge innocente giusta la citata norma è da ammettere quando si verifichi
per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione economica rispetto
a quella esistente in costanza di matrimonio, con conseguente pericolo di
indigenza (Rep. 1984, p. 310; SJ 1992 380).
Contrariamente
all’opinione del Pretore, pur essendosi resa colpevole di adulterio ancor prima
dell’emanazione della sentenza di separazione, l’appellante non può essere
considerata coniuge preponderantemente colpevole della disunione e non ha
quindi perso la qualifica di coniuge innocente ai sensi dell’art. 152
CC. La violazione grave dei doveri coniugali in cui essa è incorsa non è
infatti stata la causa determinante per la disunione, essendo accertato che il
matrimonio era in crisi già prima dell’adulterio commesso dall’appellante, come
ben risulta dal verbale di esperimento di conciliazione del 3 settembre 1980.
In tali circostanze, considerato il carattere sociale della rendita di
indigenza, tale prestazione non può essere negata alla convenuta, la cui colpa,
oggettivamente grave, ha precluso tutt’al più una poco probabile
riconciliazione, ma non è stata la causa decisiva della disunione (DTF
98 II 9; Deschenaux/Tercier, op. cit., § 14 n.
691).
- Rimane
da verificare se l’appellante si trovi in grave ristrettezza a seguito del
divorzio e se la situazione finanziaria dell’attore gli consenta di fornire una
pensione alimentare.
a) La
convenuta è al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1982 e dal 1°
luglio 1989, a seguito dell’intervenuta invalidità del marito, percepisce la
metà della rendita d’invalidità per coniugi, che ammontava nel 1993 a fr.
1’410.– mensili, oltre a fr. 508.– di prestazioni complementari. L’istruttoria
è stata incentrata essenzialmente sul problema della colpa nella disunione e
mancano quindi pressoché integralmente i dati relativi al fabbisogno della
convenuta. Tenuto conto dei parametri abituali e del fatto che l’appellante è
esente da imposte (cfr. documentazione allegata all’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria), tale importo può prudenzialmente essere
valutato in fr. 2’125.– (minimo base esecutivo fr. 925.–, premio di cassa
malati stimato fr. 300.–, alloggio comprensivo di oneri ipotecari e
riscaldamento fr. 900.–) cui deve essere aggiunto il 20% (DTF 114 II
304, 118 II 100) per un totale quindi di fr. 2’550.–.
b) Per
valutare la situazione d’indigenza, non si può però trascurare il fatto che la
convenuta è proprietaria della casa monofamiliare in cui abita, il cui valore
venale al netto degli oneri ipotecari è stato stabilito dal perito giudiziario
in fr. 270’000.–. Vendendo l’immobile e impiegando in investimenti tradizionali
il ricavo, essa potrebbe ottenere un reddito di almeno fr. 1’000.– mensili (fr.
250’000.– al 5%), sgravandosi così degli oneri di manutenzione della casa,
peraltro ormai sovradimensionata per una persona sola, poiché dispone di 4
locali più servizi, ripostiglio, garage e locale lavanderia (cfr. perizia 24
marzo 1992 pag. 3) oltre al giardino. Ad analogo risultato si giungerebbe
tenendo conto della possibilità di locare a terzi l’immobile, sia sotto forma
di messa a disposizione delle camere esuberanti che sotto forma di locazione di
tutta la casa. Nella regione __________ il canone di locazione di un
appartamento di 2 locali non supera l’importo di fr. 900.– già inserito nel
calcolo del fabbisogno e anzi, scegliendo un alloggio al beneficio dei sussidi
cantonali e federali in favore dei pensionati AVS/AI, sarebbe possibile
comprimere verosimilmente il costo al disotto di fr. 500.– mensili.
c) Mettendo
a frutto la propria sostanza immobiliare in modo più redditizio di quello
attuale, l’appellante otterrebbe quindi un reddito tale da far fronte al
proprio fabbisogno. In tale reddito rientra però un consistente importo
derivante dalle prestazioni complementari. Il quesito di sapere se nel calcolo
della rendita di indigenza si debbano tenere in considerazione le rendite PC è
controverso. Il Tribunale cantonale di Friburgo ha ritenuto che le prestazioni
complementari AI sono sussidiarie rispetto alla rendita d’indigenza dovuta in
virtù dell’art. 152 CC (SJZ 1993 n. 40 pag. 366) ma tale interpretazione
è contestata da parte della dottrina, che rileva come le prestazioni
complementari non rientrino nell’assistenza pubblica, ma siano veri e propri
diritti dell’assicurato (Thomas Koller in: Recht 1994 p. 80).
d) L’appellante
ha fatto valere quale pregiudizio derivante dal divorzio la probabile
diminuzione dell’attuale reddito di fr. 1’918.– mensili, poiché la rendita
semplice d’invalidità sarà calcolata sui redditi dell’assicurata e non più su
quelli del marito (cfr. doc. F). Nel frattempo è però stata votata la decima
revisione dell’AVS e i contributi versati da entrambi i coniugi saranno
ripartiti dopo il divorzio in parti uguali sui due singoli conti individuali
(cosiddetto splitting), contrariamente a quanto avveniva in precedenza.
La convenuta potrà inoltre beneficiare dell’abbuono educativo per gli anni in
cui si è dedicata alla cura dei figli, con conseguente incremento del reddito
assicurato e di converso della rendita di vecchiaia. La decima revisione
dell’AVS è tuttavia oggetto di referendum su cui il popolo dovrà ancora
pronunciarsi. Oltre a ciò l’appellante non disporrà di una previdenza
supplementare, non potendo più vantare diritti sulla cassa pensione del marito
dopo il divorzio, salvo in caso di morte dell’ex marito (art. 23 cpv. 5 e 24
Statuti della Cassa federale di assicurazione) e non potendo costituirsi
un’adeguata copertura assicurativa previdenziale a causa dell’età e
dell’invalidità, appare equo e conforme agli intendimenti sociali che sono alla
base dell’art. 152 CC accordarle una rendita d’indigenza minima. In mancanza di
elementi concreti con cui valutare il pregiudizio, tale prestazione dovrà
essere fissata secondo equità, prendendo in considerazione la particolare
situazione del coniuge debitore della pensione alimentare.
- L’attore
è invalido dal 1988 e nel dicembre 1991 ha subito una seconda emorragia
cerebrale, che lo ha lasciato paralizzato dal lato destro (cartella clinica,
doc. V richiamato) e che ha reso necessario un lungo ricovero ospedaliero. Egli
abbisogna da allora di cure e assistenza costanti e si è pertanto trasferito
alla residenza “__________ __________ ”, le cui strutture sono adeguate alla
sua situazione. Nel 1993 egli ha percepito la metà della rendita intera AI per
coniugi di fr. 16’920.– e una rendita della cassa pensione di fr. 37’821,60,
per un totale mensile di fr. 4’561,80. A fronte di queste entrate vi sono però
uscite non indifferenti dovute alla sua condizione di invalido semiparalizzato.
Il costo mensile presso la residenza “__________ __________ ”, comprensivo di
alloggio e un pasto al giorno, ammonta a fr. 2’392.–, cui si aggiungono fr.
600.– di spese extra (lettera 14 febbraio 1994 residenza __________) per un
totale di fr. 2’992.–. Si devono poi computare mensilmente fr. 555.– per
imposte e tasse, fr. 12.– per assicurazioni, fr. 438.– per cassa malati e
infine fr. 85.– per i contributi AVS (lettera 16 febbraio 1995). Anche
tralasciando le spese extra di fr. 600.–, occorre però aggiungere il 20% e si
arriva quindi ad un fabbisogno di fr. 4’180.– arrotondati. Per motivi di
equità, considerata l’emiparesi dell’attore e le verosimili maggiori spese che
egli deve affrontare a causa della sua malattia, si giustifica riconoscere
all’appellante un contributo alimentare di fr. 200.– mensili.
Dal
momento che le prestazioni assicurative di cui è beneficiario l’attore sono
periodicamente rivalutate anche il contributo alimentare in favore
dell’appellante dovrà essere regolarmente adeguato, ma solo nella misura in cui
lo saranno le rendite del debitore. È infatti notorio che l’adeguamento al
rincaro è ormai divenuto sempre più raro. Non vi è quindi alcun motivo per
adeguare il contributo alimentare all’evoluzione dei prezzi al consumo, tale
indice non essendo ormai più automaticamente ribaltato sulle rendite e sui
salari.
L’appello
può quindi trovare parziale accoglimento solo sul tema delle conseguenze
accessorie del divorzio, con il riconoscimento all’appellante di una rendita
d’indigenza di fr. 200.– mensili, da adeguarsi al rincaro nella misura in cui
saranno adeguate le rendite del debitore (noto all’appellante, che percepisce a
sua volta una rendita AI).
- Resta
ora da esaminare l'istanza di ammissione all'assistenza giudiziaria e al
gratuito patrocinio proposta da entrambe le parti in sede di appello.
L'appellante
afferma di non essere in grado di sopperire alle spese di causa, poiché la sua
situazione economica sarebbe al limite dell'indigenza. Essa è però proprietaria
di una casa d'abitazione a __________ (particella n. __________ RFD __________)
il cui valore commerciale è stato valutato dal perito giudiziario in fr.
395'000.– (cfr. rapporto peritale 2.4.1992, p. 1). In una recente sentenza il
Tribunale federale ha precisato che il solo fatto di essere proprietari
immobiliari non esclude la possibilità di ottenere il beneficio dell'assistenza
giudiziaria (DTF 119 Ia 11). In questi casi occorre tuttavia che
l'istante abbia esaurito tutte le possibilità di mettere a frutto la sua
proprietà, accendendo ad esempio un mutuo per procurarsi i mezzi finanziari
necessari al pagamento delle spese giudiziarie e di patrocinio. La prassi
cantonale non si discosta da tale principio (I CCA sentenza del 14
ottobre 1994 in re D. / D.; II CCA sentenza del 26 ottobre 1994 G. SA /
S.)
Nel
caso concreto, l'immobile di proprietà dell’appellante è ipotecato per un
importo di fr. 120'038,60 ed ha quindi un valore netto di fr. 274'961,40.
L’appellante può pertanto ottenere un finanziamento sufficiente a coprire gli
oneri processuali della presente causa civile aumentando l’aggravio ipotecario
sulla sua proprietà e non può di conseguenza essere considerata indigente,
dovendo nella valutazione di tale requisito essere considerato non solo il
reddito, ma anche la sostanza ( DTF 118 Ia 369). L’istanza di ammissione
al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve di conseguenza essere respinta.
L’istanza
dell’attore può per contro trovare accoglimento, dal momento che il suo reddito
non gli consente, dopo pagamento degli oneri ricorrenti elencati dianzi e della
rendita di indigenza riconosciuta all’appellante, di far fronte alle spese
legali.
- Le
spese e tasse di giustizia seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv.
1 CPC). Nel caso concreto l’appellante vede accolta solo la domanda subordinata
relativa alla rendita di indigenza, per di più in misura assai ridotta rispetto
alle richieste a giudizio. Non si giustifica comunque una modifica della
ripartizione degli oneri processuali operata dal Pretore, l’istruttoria di
prima sede essendo stata dedicata quasi completamente al tema della colpa, su
cui l’appellante è rimasta soccombente. In questa sede, invece, la pur minima
vittoria sul principio stesso della rendita di indigenza consente di ripartire
le spese e tasse di giustizia in ragione di metà ciascuno e di compensare le
ripetibili.
Per
questi motivi,
richiamata
per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L'appello é parzialmente accolto e la sentenza
impugnata è così riformata:
2.__________
__________ verserà ad __________ __________, a titolo di rendita di indigenza
ai sensi dell’art. 152 CC, l’importo di fr. 200.– mensili anticipati entro il
10 di ogni mese. Tale contributo sarà adeguato in occasione delle modifiche
delle rendite percepite dal debitore, nella stessa proporzione.
-
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria
presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell’avv. __________ __________.
- Gli oneri processuali del presente giudizio,
consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 400.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 450.–
sono
a carico per metà di __________ __________ e per metà di __________ __________,
e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Non
si assegnano ripetibili.
- Intimazione a :
-avv.
__________ __________, __________
-avv.
__________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la
prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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