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Numero d'incarto:
11.1995.153
Data decisione, Autorità:
19.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00153
Lugano
19 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ________ (azione di nullità di fondazione e riconvenzione
di accertamento dell’esistenza di una fondazione) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1, promossa con
petizione del 22 aprile 1993 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
e
e __________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
Fondazione __________ e __________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________ __________, __________);
e
ora sul decreto del 7 febbraio 1994 con cui il Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 1, ha ordinato l’amministrazione dell’eredità lasciata in
Svizzera da __________ __________, cittadino italiano con ultimo domicilio a
__________, su istanza della Fondazione __________ e __________ __________;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione del 18 febbraio
1994 presentata da __________, __________ e __________ __________ contro il
decreto emesso il 7 febbraio 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
1;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di ammissione al
beneficio dell’assistenza giudiziaria formulata dall’appellata il 28 marzo
1994;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A.
__________a, __________ e
__________ __________ sono gli eredi legittimi di __________ ,
cittadino italiano con ultimo domicilio a __________ e ivi deceduto il
__________ 1983. Con due testamenti olografi, rispettivamente del 18 giugno
1971 e del 23 novembre 1978, __________ __________ aveva devoluto la sostanza,
depositata in Svizzera, di due anstalten del __________ dapprima all’Ente
ospedaliero di __________ () e successivamente a una costituenda
fondazione per opere assistenziali nella stessa zona.
B. Le due disposizioni testamentarie sono state
pubblicate a Lugano l’8 ottobre 1986. Il 23 dicembre successivo il Pretore del
Distretto di Lugano ha ordinato l’amministrazione giudiziaria dei beni della
successione posti nel Distretto di Lugano e ha designato l’avv. __________
__________ come amministratrice. Questa sentenza è stata confermata il 9 marzo
1987 da questa Camera, che ha respinto un appello interposto da __________ e
__________ __________ (inc. /).
C. Con sentenza 25 settembre 1991 la Corte di appello
di __________ ha confermato l’inefficacia del primo testamento, già dichiarata
con sentenza del 3 marzo 1989 dal Tribunale di __________, adito da __________
__________, e ha decretato l’inefficacia anche del testamento 23 novembre 1978,
devolvendo i beni della successione posti in Svizzera ai figli del defunto,
__________, __________ e __________ __________e. Un ricorso inoltrato dall’avv.
__________ __________ contro la citata sentenza è stato respinto dalla Corte
suprema di Cassazione di __________ il 26 maggio 1993. Il 16 agosto 1995 la I
Camera civile del Tribunale di appello, ha delibato, su istanza dei fratelli
__________, il dispositivo n. 1 della sentenza del 25 settembre 1991 emessa
dalla Corte di appello di __________, 2a sezione civile, con il
quale è riconosciuta la loro qualità di eredi legittimi.
Sulla
scorta della sentenza della Corte suprema di cassazione, il 7 febbraio 1994 il
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha dichiarato chiusa
l’amministrazione dei beni relitti in Svizzera da __________ __________, ha
conferito all’amministratrice scarico del suo mandato, approvando i rendiconti
e la relazione finale fino al 31 agosto 1993 e ha ordinato alla stessa di
consegnare agli eredi __________ il patrimonio oggetto dell’amministrazione.
D. Nel frattempo, il 28 aprile 1993, __________a,
__________ e __________ __________ hanno promosso dinanzi il Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 1, un’azione tendente all’accertamento della
nullità della Fondazione __________ e __________ __________. Con risposta del
1° luglio 1993 la Fondazione si è opposta all’azione dei fratelli __________ e
con azione riconvenzionale ha postulato, in via principale, l’accertamento
della sua qualità di erede istituita del defunto __________ P__________lone, in
via subordinata l’accertamento della sua qualità di legataria, e in via ancor
più subordinata la condanna degli eredi __________ a versarle la somma di fr.
45’000’000.--.
Il
19 luglio 1993 la Fondazione __________ e __________ __________ ha postulato
l’amministrazione giudiziaria dei beni di pertinenza del defunto che si trovano
in Svizzera. Il Pretore, dopo aver in un primo tempo respinto l’istanza con
decreto del 23 luglio 1993 e dopo avere sentito gli eredi __________
all’udienza del 7 settembre 1993, con decreto del 7 febbraio 1994 ha ordinato
l’amministrazione giudiziaria dei beni della successione situati nel Distretto
di Lugano e ha designato quale amministratore il lic. oec. HSG __________
__________.
E. Insorti contro la predetta sentenza con un appello
del 18 febbraio 1994, __________, __________ e __________ __________ propongono
che - conferito al gravame effetto sospensivo - il giudizio impugnato sia
riformato nel senso di respingere la domanda di amministrazione giudiziaria
della successione, subordinatamente di ordinarla previa presentazione da parte
della Fondazione __________ e __________ __________ di una garanzia bancaria di
fr. 9’540’000.--. La richiesta di effetto sospensivo è stata respinta dalla
presidente della I Camera civile con decreto del 10 marzo 1994.
Nelle
osservazioni del 28 marzo 1994 la Fondazione __________ e __________ __________
propone la reiezione del gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerando
in
diritto:
Il Pretore, respingendo le
eccezioni sollevate dai figli __________, ha accolto la richiesta di
amministrazione giudiziaria dei beni della successione ritenendo adempiuti gli
estremi dell’art. 554 cpv. 1 n. 2 CC poiché l’esistenza di un erede era incerta.
Gli
appellanti si dolgono di tale risultanza, sostenendo che nella fattispecie non
sono dati né i presupposti per l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria
(art. 554 CC), né quelli per l’emanazione di un provvedimento cautelare sulla
base degli art. 598 cpv. 2 CC e 376 CPC.
- Trattandosi della successione di un cittadino
straniero con ultimo domicilio all’estero, la fattispecie configura una
vertenza di carattere internazionale.
a)
L’art. 88 cpv. 1 LDIP stabilisce che le autorità svizzere del luogo di
situazione sono competenti a occuparsi dei beni lasciati in Svizzera da uno
straniero con ultimo domicilio all’estero se le autorità estere non se ne
occupano. L’art. 89 LDIP prevede che, seppure le autorità estere dovessero
occuparsi di tali beni, le autorità svizzere del luogo di situazione rimangono
competenti a ordinare i necessari provvedimenti d’urgenza. In questo ambito né
l’art. 17 del trattato di domicilio consolare con l’Italia, del 22 luglio 1868
(RS 0.142.114.541), né l’art. IV del protocollo concernente l’esecuzione dei
trattati e delle convenzioni conchiusi e firmati a Berna e Firenze tra la
Svizzera e l’Italia, del 1° maggio 1869 (RS 0. 142. 114. 541.1), contrastano
con le due norme citate. Quanto alla convenzione tra la Svizzera e l’Italia
circa il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni giudiziarie, del 3
gennaio 1993 (RS 0.276.194.541), essa nemmeno si applica “alle decisioni che
ordinano un sequestro o qualsiasi altro provvedimento provvisionale” (art. 9).
Anzi, secondo l’art. 10 della Convenzione medesima, “i provvedimenti provvisori
o conservativi previsti dalla legislazione di uno dei due paesi possono essere
richiesti dalle autorità di questo Stato, qualunque sia il tribunale competente
a decidere il merito”.
b)
L’art. 89 LDIP, che istituisce la competenza svizzera a occuparsi dei beni posti
in Svizzera assoggettati per il resto (procedimento successorio e controversie
ereditarie) alla competenza estera si riferisce unicamente - come detto - a provvedimenti
d’urgenza (“provvedimenti conservativi”, secondo il titolo marginale). I
provvedimenti a salvaguardia dell’eredità - per esempio la nomina di un
amministratore - restano invece di competenza dell’autorità estere preposte
all’apertura della successione (Bucher,
Droit international privé suisse, vol. II, Basilea 1992, pag. 313 n. 965 con
rinvii; Heini in: IPRG Kommentar,
Zurigo 1993, nota 3 in fine ad art. 89;
Schnyder, Das neue IPR-Gesetz, 2a edizione, pag. 83 in alto;
FF 1983 I 360 in fondo; impreciso: Merkt,
Les mesures provisoires en droit international privé, Zurigo 1993, pag. 144 in
basso). La prassi di questa Camera antecedente l’introduzione della legge
federale sul diritto internazionale privato non operava distinzioni e
considerava i provvedimenti a salvaguardia della devoluzione ereditaria come
provvedimenti conservativi, onde la competenza del giudice svizzero anche a
ordinare l’amministrazione di un’eredità (Rep. 1988 pag. 347). Tale
assimilazione non può più trovare conferma alla luce dell’attuale orientamento
dottrinale e legislativo (I CCA sentenza del 12 ottobre 1995 nella causa A.-
B., consid. 5b). Si aggiunga che l’amministrazione dell’eredità richiesta da un
legatario (art. 594 cpv. 2 CC) o domandata nell’ambito di una petizione di eredità
(art. 598 cpv. 2 CC; Tour/Picenoni,
Berner Kommentar, n. 34 ad art. 598), è in ogni caso quella prevista dall’art.
554 CC, ciò che esclude comunque la competenza dell’autorità svizzera a
pronunciarla in siffatti casi.
Ci
si potrebbe domandare, invero, quali provvedimenti debbano essere ritenuti
“conservativi” nel senso dell’art. 89 LDIP e quali siano destinati invece a
salvaguardare la devoluzione dell’eredità. Questa Camera ha stabilito
recentemente che un blocco richiesto da un erede su conti bancari del defunto
ha semplice carattere conservativo (sentenza del 4 settembre 1995 nella causa
H.-H., consid. 1). In concreto non occorre approfondire oltre la questione.
Basti ricordare che la nomina di un amministratore della successione è una vera
e propria misura a salvaguardia della devoluzione ereditaria (art. 551 e segg.
CC). Essa compete quindi all’autorità estera preposta all’apertura della
successione, salvo che tale autorità non si occupi dei beni lasciati in
Svizzera dall’ereditando. Rimane da vagliare quest’ultima ipotesi.
-
Dal fascicolo processuale non risulta alcun
elemento concreto, ad esempio atti giudiziari, che renda verosimile il
disinteresse dell’autorità italiana a occuparsi dei beni lasciati in Svizzera
da __________ __________. Al contrario: l’art. 23 delle disposizioni del Codice
civile italiano sulla legge in generale (“preleggi”) stabilisce espressamente
che “le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni,
dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona
della cui eredità si tratta”. La giurisprudenza italiana ha già avuto occasione
di precisare, per di più, che la nomina di un curatore in caso di eredità
giacente all’estero di un cittadino italiano è regolata dal diritto italiano (Pescatore/Ruperto, Codice civile
annotato, 8a edizione, nota 3 all’art. 23 delle preleggi). In caso
di cittadini italiani con ultimo domicilio in Italia l’art. 46 n. 1 del disegno
di legge sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
(Gazzetta ufficiale, parte prima, supplemento al n. 128 del 3 giugno 1995) non
appare scostarsi dalla disciplina odierna (Ferid/Fischling/Lichttenberger,
Internationales Erbrecht, Monaco, marginale 9, n. 2, della rubrica “Italia”).
-
Se ne conclude, nella fattispecie, che a torto il
Pretore ha accolto l’istanza della Fondazione __________ e __________
__________ intesa alla nomina di un amministratore della successione. Non
risultando che l’autorità italiana si disinteressasse dei beni lasciati in
Svizzera dal defunto, egli avrebbe dovuto constatare la propria incompetenza e
respingere l’istanza in ordine. Si aggiunga che nel caso in esame, non
essendovi alcuna controparte, la nomina di un amministratore di una successione
(art. 554 e 556 cpv. 3 CC) essendo disposta con procedura sommaria non
contenziosa (art. 2 n. 9 e art. 3 LAC; Rep. 1988 pag. 348 consid. 2), la competenza
per territorio avrebbe dovuto in ogni modo essere verificata d’ufficio, senza riguardo
all’eventuale derogabilità del foro (art. 97 n. 3 CPC). Derogabilità che, del
resto, sarebbe risultata quanto meno dubbia (Heini,
op. cit., nota 8 ad art. 86 LDIP con riferimenti)
-
L’istanza della Fondazione __________ e __________
__________ dovendo già essere respinta per questioni d’ordine, è superfluo
vagliare se nel caso concreto fossero dati i presupposti di merito enunciati
dall’art. 554 cpv. 1 CC.
-
Gli oneri dell’attuale giudizio seguono la
soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), la tassa di giustizia essendo commisurata
alla verosimile importanza della successione. Dato l’esito dell’appello, va
riformato anche il dispositivo sulle spese di prima sede.
-
Per quel che concerne l’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio presentata dalla Fondazione
__________ e __________ __________, la stessa, sebbene l’indigenza sia
verosimile, dev’essere respinta, la sua resistenza rivelandosi sprovvista di
buon diritto (art. 157 CPC).
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto, nel senso che il decreto
impugnato è annullato e riformato come segue:
-
L’istanza
è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 1’000.-- e le spese sono poste a carico dell’istante.
II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza
giudiziaria presentata dalla Fondazione __________ e __________ __________ è
respinta.
III. Gli oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.--
b)
spese fr. 50.--
fr. 600.--
già
anticipati dagli appellanti, sono posti a carico della Fondazione __________ e
__________ __________, che rifonderà a __________ __________ un’indennità di
fr. 1’000.-- e a __________ e __________ __________ un’indennità complessiva di
fr. 1’000.-- per ripetibili di appello.
IV. Intimazione a:
avv. __________ __________, __________
avv. __________ __________ __________, __________
avv. dott. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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