AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.151
Data decisione, Autorità:
17.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00151
Lugano
17 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione del giudice G. Bernasconi,
astenutosi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (rapporti di
vicinato) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del
4 febbraio 1987 da
__________ __________, __________,
(patrocinato dall’avv. dott. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, ,
(patrocinata dall’avv. __________ __________ -,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 1° dicembre 1991 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 7 novembre 1991 dal Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. __________ __________
è proprietaria di uno stabile posto sulla particella n. __________ RFD di
__________, la cui facciata nord confina con la proprietà di __________
__________ (fondo n. __________ RFD di __________), ossia con la corte
prospiciente la sua casa d’abitazione. Sulla menzionata facciata vi sono sei
aperture: tre finestre al piano terreno munite di inferriate e prive di gelosie
e le restanti tre al primo piano provviste di persiane. Tutte le finestre sono
a prospetto.
Nel mese di settembre 1986
__________ __________ ha chiesto il rilascio dei permessi necessari per
procedere alla ristrutturazione del proprio stabile, nel senso di trasformare i
locali esistenti in quattro appartamenti di 2 ½ locali, due per piano. Contro
il progetto edilizio, che prevedeva - tra l’altro - anche la modifica e un maggior
uso delle citate finestre, __________ __________ ha inoltrato opposizione alla
richiesta di permesso di costruzione, postulandone la reiezione. Il Municipio
di __________, respingendo l’opposizione, ha vincolato la concessione della
licenza edilizia alle condizione, in particolare che ai locali WC al primo e al
secondo piano siano poste delle finestre fisse e una ventilazione forzata e
che, a dipendenza della decisione del giudice prevedente la chiusura delle
finestre, i locali soggiorno al primo e al secondo piano sul lato nord fossero
oggetto di una variante per la verifica del rispetto dell’art. 34 del
Regolamento di applicazione della Legge edilizia (doc. B).
B. Il 4 febbraio 1987
__________ __________ ha convenuto in giudizio davanti alla Pretura del
Distretto di Bellinzona __________ __________i, chiedendo - in via cautelare e
supercautelare - che fosse ordinato a quest’ultima di astenersi dal procedere
ai lavori di ristrutturazione e - nel merito - che fosse condannata a occludere
le citate aperture, subordinatamente a trasformarle in finestre a semplice
luce. Il tutto con la comminatoria dell’esecuzione effettiva e delle sanzioni
penali previste dall’art. 292 CP.
La richiesta cautelare è
stata parzialmente accolta dal Pretore con decreto del 24 febbraio 1987.
L’appello presentato da __________ __________ il 2 marzo 1987 contro il
predetto decreto è stato respinto il 20 ottobre 1987 dalla Camera civile di
appello.
C. Con risposta del 22
giugno 1987 __________ __________ si è opposta alla petizione, adducendo in
particolare di avere acquisito nel tempo un diritto reale al mantenimento delle
finestre litigiose e rimproverando all’attore un abuso di diritto, la situazione
di fatto essendogli già nota al momento dell’acquisto della proprietà, avvenuta
nel 1969. Pure la richiesta subordinata di trasformazione delle aperture in
finestre luce sarebbe infondata.
D. Nei successivi
allegati preliminari entrambe le parti si sono riconfermate nelle rispettive
tesi e conclusioni, con la precisazione che l’attore ha completato le domande
di giudizio, nel senso che - in via ulteriormente subordinata - fosse ordinato
alla convenuta di ripristinare la situazione preesistente.
Ultimata l’istruttoria, le
parti hanno inoltrato un memoriale conclusivo, confermandosi nelle rispettive
richieste di giudizio. L’attore ha tuttavia rinunciato alla domanda di giudizio
formulata per la prima volta con la replica. Il dibattimento finale si è
tenuto il 9 luglio 1991.
E. Statuendo il 7
novembre 1991 il Pretore ha respinto la petizione e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 800.– e le spese di fr. 160.– a carico dell’attore, pure
tenuto a rifondere alla controparte fr. 4’000.– per ripetibili. Riconoscendo
una violazione del diritto di vicinato e negando che la convenuta beneficiasse
di una servitù che l’autorizzasse a mantenere le aperture in contrasto con i disposti
legali, il Pretore ha nondimeno accertato che __________ __________ poteva
valersi di una sporgenza sull’opera giusta l’art. 674 cpv. 3 CC.
F. Contro la sentenza
appena citata __________ __________ ha introdotto un appello del 1° dicembre
1991, in cui propone la riforma del giudizio impugnato, nel senso di
accogliere la sua petizione e di fare ordine a __________ __________
__________in via principale di procedere all’occlusione delle sei aperture
poste sulla facciata nord del suo stabile, e, in via subordinata, di ordinarle
la trasformazione delle sei aperture in altrettante finestre a luce.
Nelle osservazioni del 17
gennaio 1992 __________ __________ postula il rigetto del gravame e la conferma
del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
-
In corso di causa la
particella n. __________RFD di __________ è passata in proprietà alla moglie
dell’attore. __________ __________ non è però subentrata nella lite, così che
il procedimento continua tra le stesse parti, esplicando effetti anche nei
confronti della nuova proprietaria (art. 110 CPC).
-
Il Pretore non ha
stabilito il valore litigioso, determinante ai fini dell’appellabilità della
vertenza. Determinato d’ufficio dal giudice (art. 13 CPC) il valore di causa è
decisivo anche per la determinazione degli oneri processuali e delle
ripetibili. Giusta l’art. 15 CPC, se l’oggetto della lite è valutabile in
denaro, come nelle vertenze inerenti ai rapporti di vicinato (art. 9 cpv. 3
CPC, DTF 45 II 402), il valore è determinato dalla domanda, a sua volta fissato
dalle conclusioni prese dall’appellante nell’ultimo atto di causa davanti al
giudice di prima istanza (art. 15 CPC). Mancando indicazioni in tal senso e in
caso di dubbi, la causa va rinviata al Pretore affinché esegua tale accertamento.
Nel caso concreto si può prescindere dal rinvio al primo giudice, il valore di
causa apparendo manifestamente superiore al limite di fr. 8’000.–. (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, n. 1 e 4 ad art. 15). Con l’allegato conclusivo
l’attore ha chiesto infatti la chiusura delle sei finestre poste sulla facciata
nord dello stabile della convenuta. L’interesse di __________ __________
all’occlusione delle aperture, contro la prospettiva del mantenimento delle
stesse ad uso di 4 appartamenti, è indubbiamente superiore all’importo di fr.
8’000.–, così che l’appello è ricevibile.
-
Il Pretore ha
dapprima accertato una violazione delle norme sulle distanze (art. 125 LAC),
poiché le finestre litigiose nella facciata dello stabile della convenuta sono
praticamente sulla linea di confine tra le proprietà delle parti. Egli ha poi
negato che la convenuta potesse prevalersi di una servitù al mantenimento delle
aperture in contrasto con i disposti legali, un siffatto diritto non risultando
dal registro fondiario e non essendo realizzati i requisiti dell’acquisizione
straordinaria (art. 662 CC). Il primo giudice ha per contro accertato che
__________ __________ poteva valersi di una sporgenza ai sensi dell’art. 674
cpv. 3 CC, negando per contro il riconoscimento di un’indennità a __________
__________. Egli ha ancora precisato che tale servitù consente alla convenuta
di mantenere le aperture nello stato attuale e di procedere inoltre alle
modifiche previste con la prospettata ristrutturazione dello stabile, onde il
rigetto della petizione.
4.a) __________ __________
rimprovera al Pretore in sostanza di avere riconosciuto alla convenuta una
servitù fondata sull’art. 674 cpv. 3 CC, nonostante la controparte non avesse
mai chiesto l’applicazione di tale disposto, essendosi sempre limitata a
postulare la reiezione della petizione. Il primo giudice avrebbe pertanto
statuito oltre le richieste delle parti, così che il giudizio andrebbe riformato
nel senso di accogliere la petizione.
b) Per l’art. 685 cpv. 2
CC alle costruzioni incompatibili col diritto di vicinato si applicano le
disposizioni relative alle opere sporgenti sul fondo altrui (art. 674 CC). Tale
disposto prevede a sua volta che qualora l’opera sporgente sia fatta senza
diritto, ma il vicino non abbia fatto opposizione alla stessa a tempo debito,
malgrado fosse riconoscibile, il giudice può, se le circostanze lo esigono,
accordare mediante equa indennità al costruttore in buona fede il diritto reale
sull’opera o la proprietà del terreno.
La normativa trova
applicazione ai casi di violazione delle norme cantonali sul diritto di
vicinato, segnatamente delle norme relative alle distanze per l’apertura di
finestre previste dalla LAC (Meier-Hayoz,
Commentario bernese, n. 20 ad art. 674; Steinauer,
Les droits réels, vol. II, 1990, n. 1645). Come giustamente riconosciuto dal
Pretore (consid. 6 sentenza impugnata), inoltre, essa si applica in via
analogica anche alle fattispecie - quale quella in esame, - in cui al momento
della costruzione i fondi appartenevano al medesimo proprietario e in seguito
ad alienazione tale identità è venuta a cadere (Haab/ Simonius/ Scherrer, commentario zurighese, n. 3 ad art.
674 CC; Steinauer, op. cit., n.
1643; I CCA 1° febbraio 1991 in
causa C/C e CE fu C, consid. 1.2).
c) Secondo giurisprudenza
e dottrina nell’ambito di un’azione in demolizione di un’opera sporgente, la
parte convenuta che vi si oppone e che chiede il riconoscimento di un diritto
reale sulla sporgenza secondo l’art. 674 cpv. 3 CC, deve formulare la domanda
in modo espresso, indipendente, mediante azione riconvenzionale (Gutzwiller/ Hinderling/Meier-Hayoz, SPR,
pag. 243). Non è pertanto sufficiente che essa si limiti a proporre la
reiezione della petizione, siffatta domanda non implicando di per sé la
richiesta in attribuzione di una servitù fondiaria (Cocchi/ Trezzini, CPC commentato n. 12 ad art. 86). In
assenza di una specifica azione riconvenzionale, il giudice non può far capo
all’art. 674 cpv. 3 CC, poiché si pronuncerebbe su un oggetto essenzialmente
diverso da quanto richiesto dalle parti, in violazione dell’art. 86 CPC, per il
quale - appunto - il giudice non può accordare più di quanto richiesto dalle
parti (Cocchi/ Trezzini, op. cit.
loc. cit.). Certo al giudice dev’essere riconosciuta la facoltà di determinarsi
liberamente - senza vincolo alle richieste delle parti - per la determinazione
delle due soluzioni contemplate all’art. 674 cpv. 3 in fine CC (Meier-Hayoz, op. cit. n. 83 ad art.
674; Cocchi/Trezzini, op. cit. n.
5 ad art. 86), ma questa sua facoltà è subordinata alla presentazione della relativa
rivendicazione. Nel caso concreto la convenuta si è limitata a indicare che
l’esistenza secolare delle aperture legittimava il riconoscimento di un diritto
reale (risposta pag. 4) senza formulare una precisa domanda in tal senso,
neppure in via subordinata.
La parte appellata
sostiene quindi a torto che il Pretore ha applicato d’ufficio il diritto (art.
87 CPC), come suo dovere. Certo se l’opera sporgente sul fondo altrui è stata
fatta senza diritto, la domanda del vicino di demolirla contiene come minus
quella di assegnare al proprietario costruttore il diritto reale di mantenere
la sporgenza, contro indennità di svalutazione del fondo dell’attore (Rep. 1976
1), ma, a differenza dell’attuale fattispecie, nel caso citato il convenuto,
opponendosi alla petizione, aveva in ogni caso postulato in via riconvenzionale
la proprietà del terreno occupato. In definitiva è vero che il giudice applica
bensì il diritto d’ufficio , ma egli non può attribuire a una parte quanto la
stessa parte non chiede.
Se ne deduce che la
censura dell’appellante, secondo cui il Pretore avrebbe assegnato a torto la
servitù alla convenuta in applicazione dell’art. 674 cpv. 3 CC, è fondata e
merita protezione, ragion per cui su questo punto l’appello deve essere accolto.
- L’appellante ha
chiesto che fosse ordinata alla vicina di occludere le sei finestre poste sulla
facciata nord del suo stabile.
Per l’art. 679 CC chiunque
sia danneggiato o minacciato di un danno per il fatto che un proprietario
trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la
cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il
risarcimento del danno. Questa disposizione costituisce la sanzione generale di
una violazione delle norme sul vicinato (DTF 107 II 137; Steinauer, op. cit. n. 1892, pag. 163; Meier-Hayoz op. cit. n. 36 ad art.
369).
a) Va innanzitutto
precisato che le particelle in questione si trovano nel centro storico di
__________a. Orbene il piano particolareggiato del centro storico (PPCS) del Comune
di __________, entrato in vigore il 31 dicembre 1985 con l’approvazione del
Consiglio di Stato, non contiene alcuna norma sulle distanze delle aperture,
ragione per cui alla fattispecie è applicabile la legge di applicazione e
complemento del Codice Civile Svizzero (LAC).
Che nel caso concreto vi
sia una violazione delle norme sui rapporti di vicinato non è - come visto -
contestato. Le finestre situate sulla facciata dello stabile __________, posto
direttamente sul confine tra le due proprietà, non rispettano le distanze
legali sancite dalla LAC (art. 125 LAC). Ora l’azione tendente alla cessazione
della molestia, di carattere reale, è imprescrittibile (DTF 111 II, 26; 436
consid. 2c), ma è espressamente riservato il caso dell’abuso di diritto,
segnatamente ove il vicino ha tollerato per lungo tempo la molestia (Steinauer, op. cit. n. 1923, pag. 172; Meier-Hayoz, op. cit. n. 146 ad art.
679; Waldis, Das Nachbarrecht,
Zurigo 1953, pag. 33; Guisan,
commento alla DTF 68 II 369 in JdT 1943
476; DTF 83 II 204-205 consid. 2 con riferimenti dottrinali, riferita a
costruzioni eseguite in contrasto con una servitù), oppure in circostanze
straordinarie, quando l’invocazione delle distanze legali non risponde ad alcun
interesse, né individuale né sociale, ed appare precipuamente fatta per
dispetto e danno altrui (Rep. 1981 349; 1961 87 con riferimento). Lo stesso
principio vige d’altronde per l’azione negatoria (art. 641 cpv. 2 CC; Rey, Die Grundlagen des Sachenrechts
und das Eigentum, Berna 1991 n. 2047 pag. 437/438 con riferimenti; Meier-Hayoz, op. cit. n. 117 ad art.
641; Steinauer, op. cit., Vol. 1, n. 1040, pag. 270; Rep. 1927 714 in alto).
b) Nella fattispecie
__________ __________ ha acquistato la particella n. __________il 27 novembre
1969 dalla Comunione ereditaria fu __________ __________ (cfr. rogito notaio
__________ __________). Considerato che la violazione delle distanze delle
finestre, sorta con il frazionamento dei due immobili ora di proprietà delle
parti in causa, avvenuto nel 1920, era nota al momento dell’acquisto da parte
dell’appellante, questi, prima di chiedere la cessazione della molestia, ha
tollerato la situazione per oltre 16 anni. Certo, al momento della realizzazione
forzata del fondo confinante, egli aveva comunicato all’Ufficio esecuzioni e
fallimenti, all’intenzione dei nuovi proprietari, la sua volontà di chiedere la
chiusura delle finestre (doc. 1), ma tale dichiarazione, rilasciata il 1°
febbraio 1983, nulla muta alla sostanza: egli si è determinato 14 anni dopo
l’acquisizione del suo fondo. La circostanza poi che il 30 gennaio 1985
__________ __________ si sia aggiudicata ai pubblici incanti la particella n.
__________e che __________ __________ l’abbia subito dopo convenuta in giudizio
nella sua qualità di proprietaria attuale non risulta determinante, perché la
violazione era oggettivamente riscontrabile già al momento dell’acquisto del
fondo da parte dell’attore (Jacomella,
I rapporti di vicinato nel Cantone Ticino, pag. 86 riferito alla tempestività
dell’opposizione riferita all’art. 674 cpv. 3 CC). In questo senso la
protezione della proprietà fondiaria sarebbe illusoria se bastasse un
trasferimento di proprietà per poter richiedere ogni volta la cessazione di
molestie tollerate per anni (Rep. 1915 569 riferito all’art. 674 CC). Ne discende
che le circostanze del caso concreto non giustificano il riconoscimento di un
interesse degno di protezione all’occlusione delle finestre in questione 16
anni dopo l’acquisto della proprietà da parte dell’appellante.
I predecessori in diritto
delle parti si erano invero preoccupati di risolvere la questione, nel senso di
convenire che le aperture esistenti non poteva essere aumentate o modificate
(cfr. rogito 10 aprile 1920 tra __________ __________ e __________ __________
nel fascicolo “__________ ”). Una convenzione precaria ha una mera portata
obbligatoria ed è considerata come una forma di comodato (Rep. 1978 228 con
riferimenti). Dal fascicolo processuale non risulta che l’appellante sia
cessionario di tale diritto, di modo che trattandosi, come visto, di
un’obbligazione contrattuale essa esplica effetto esclusivamente per le parti
all’accordo e per i loro successori a titolo universale (art. 560 CC), e non
per i terzi acquirenti (art. 971 CC), (Haab/Simonius/Scherrer, op. cit. art. 674 CC
n. 9; Meier-Hayoz, op. cit. art.
674 CC, n. 28; Rep. 1982 375; I CCA del 22 giugno 1981 in causa CE fu C/ B,
pag. 12 seg. consid. 2.1). Ne consegue che se tra gli originari proprietari era
stata concordata la concessione di un precario e il diritto di chiedere
l’occlusione delle finestre apparteneva a __________ __________, con la
successiva alienazione il contratto precario è decaduto. L’appellante non
poteva quindi prevalersi della convenzione precaria e chiedere su questa base
l’occlusione delle finestre contestate a semplice richiesta (Jacomella, op. cit., pag. 89). Del
resto l’appellante non pretende neppure di aver stipulato con la parte
__________ una nuova concessione precaria, per cui si deve ritenere che egli ha
tollerato, in maniera unilaterale la situazione illecita. In questo senso la
vicina poteva, in buona fede, ritenere che l’avente diritto continuasse a
tollerare le aperture, e non si può certo esigere dopo un periodo più che
decennale di tolleranza che essa rinunci alla posizione acquisita (Deschenaux, Le titre préliminaire du
Code civil, Friburgo 1969, pag.174). D’altronde, contrariamente a quanto
sostiene l’appellante (appello pag. 19-20), anche l’acquirente di buona fede,
che si è affidato alle risultanze del registro fondiario, nell’esercizio della
sua proprietà deve lasciarsi opporre quelle limitazioni che discendono
direttamente dalla legge (tra le quali vi è quella dell’art. 674 cpv. 3 CC) o
nei casi ove il diritto reale - sebbene non risultante dal registro - viene
esercitato in modo evidente. In questi casi la pubblicità naturale sostituisce
e sana il difetto di pubblicità risultante dal registro fondiario, sicché il
terzo che acquista non è di buona fede (Liver:
Rep. 1965 244; I CCA 31 ottobre 1989 in re B-T./B.). Se l’appellante non si è
curato di questa circostanza, non può pretendere ora di aver acquisito il fondo
nella fiducia dell’inesistenza di tale rapporto. Si aggiunga infine che i precedenti
proprietari avevano piuttosto escluso nella nota convenzione precaria la possibilità
di aumentare o modificare le finestre, restando inteso che le stesse potevano e
dovevano essere mantenute allo stato originario.
L’appellante sostiene di
essere rimasto silente per 14 anni poiché le finestre del piano terreno erano
rimaste di fatto occluse (appello pag. 20), ma tale circostanza non risulta
decisiva. Per finestra si intende un vano praticato nello spessore del muro,
verso l’esterno di un locale di un fabbricato, allo scopo di illuminarlo e di
arieggiarlo, dando alle persone che si trovano all’interno la possibilità di
godere della veduta esterna circostante (Jacomella,
op.cit., pag. 45). Dimensioni e altezza del vano, presenza o assenza di vetri o
imposte sono particolari che restano indifferenti al concetto generico e
fondamentale, così come per stabilire se esiste un’apertura a prospetto,
occorre avere riguardo, non già all’intenzione del proprietario che ebbe a
praticarla, bensì alla natura dell’opera oggettivamente considerata in quanto
essa normalmente offre la possibilità di vedere il fondo altrui (Rep. 1951 128;
Piotet, Le droit privé vaudois de
la propriété foncière, Losanna 1991, n. 1656 pag. 705). In questo senso neppure
la domanda espressa in via subordinata tendente a trasformare le finestre a
prospetto in finestre a semplice luce merita accoglimento.
Si aggiunga infine che,
come rilevato dal primo giudice, e non contestato dall’appellante,
l’imposizione della chiusura delle finestre arrecherebbe alla convenuta un
danno non indifferente, rendendo inabitabili i locali rivolti verso la
proprietà dell’attore.
Ne discende che la
richiesta formulata dall’appellante risulta abusiva e non merita pertanto
protezione. Ciò posto l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata
confermata.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti di
conseguenza a carico dell’appellante, il quale pur risultando vittorioso nella
questione relativa alla concessione di un diritto reale alla convenuta, per
altro non richiesto, è in ogni caso integralmente soccombente nell’esito. Egli
rifonderà inoltre alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di
appello.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.–
totale fr. 800.–
sono
a carico dell’appellante che rifonderà alla controparte fr. 2’000.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
-
avv. dott.
__________ __________, __________,
-
avv. __________
__________ -__________, __________
Comunicazione alla
Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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