AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.150
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00150
Lugano,
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (appuramento del registro fondiario) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 2 dicembre 1991 da
__________ __________,
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinate
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________,
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
27 giugno 1994 presentato da __________ e __________ __________ contro la
sentenza emessa il 13 giugno 1994 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ e __________ __________ sono comproprietari in ragione di
metà ciascuno della particella n. __________RFP di __________, nella frazione
di __________ (casa di abitazione con giardino: 194 m²). A nord di tale fondo è
situata la particella n. __________RFP, proprietà di __________ e __________
__________. Tra i due fondi, contigua a entrambi, si trova la particella n.
__________RFP (fabbricato con corte e prato: 244 m²), che appartiene ad
__________ __________ __________i, __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________ e __________
__________ in ragione di un sesto ciascuno.
B. Nell’ambito della procedura per l’introduzione del registro fondiario
definitivo nel Comune di __________ (sezione di __________), __________ e
__________ __________ hanno notificato il 7 gennaio 1991 l’esistenza di un
diritto di passo pedonale tra il loro giardino e un vicino viottolo comunale,
attraverso le particelle n. __________e __________. __________ e __________
__________ hanno consentito all’iscrizione del passo sul loro fondo, mentre le
sei comproprietarie della particella n. __________vi si sono opposte. Con
decisione del 6 maggio 1991 l’Ispettorato del registro fondiario ha
parzialmente ammesso la notifica e ha ordinato l’iscrizione di una servitù di
passo pedonale gravante la particella n. __________a favore della
particella n. __________, diritto limitato però “ai bisogni del giardino”
esistente su quest’ultimo fondo (subalterno c); esso ha ordinato altresì
che fosse adeguata di conseguenza l’iscrizione a carico della particella n.
__________. Entrambi gli ordini sono stati eseguiti il giorno stesso.
C. Contro la decisione dell’Ispettorato del registro fondiario le sei
comproprietarie della particella n. __________hanno presentato reclamo il 5
giugno 1991 per ottenere che, annullata tale decisione, la servitù notificata
dai coniugi __________ non fosse riconosciuta. Statuendo il 31 ottobre 1991, il
perito unico designato dal Consiglio di Stato ha respinto il reclamo e ha confermato
la decisione impugnata.
D. Il 2 dicembre 1991 le comproprietarie della particella n.
__________hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con
un’istanza in cui hanno chiesto di annullare tanto la decisione
dell’Ispettorato del registro fondiario quanto la decisione del perito unico e
di rigettare la citata notifica di servitù. Al contrad-dittorio del 24 marzo
1992 i convenuti __________ e __________ __________ hanno avversato l’istanza,
postulandone la reiezione. In seguito le istanti hanno comunicato al Pretore,
il 9 aprile 1992, che le loro richieste di giudizio dovevano considerarsi
estese all’obbligo, per l’ufficiale del registro fondiario, di cancellare la
servitù di passo pedonale iscritta il 6 maggio 1991 a carico della loro
particella. Su tale estensione coniugi __________ si sono riservati di
esprimersi al dibattimento finale, indetto per il 7 luglio 1993 a chiusura
dell’istruttoria. In tale circostanza le parti hanno mantenuto le loro
conclusioni, i convenuti sostenendo per altro che l’estensione delle domande
prospettata dalle istanti non era proponibile.
E. Con sentenza del 13 giugno 1994 il Pretore ha accolto l’istanza e ha
ordinato all’ufficiale del registro fondiario la cancellazione della servitù
litigiosa. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 800.–, sono
state poste a carico di __________ e __________ __________, tenuti a rifondere
alle istanti fr. 1300.– complessivi per ripetibili.
F. Insorti il 27 giugno 1994 con un appello contro la sentenza del
Pretore, __________ e __________ __________ chiedono che, conferito al ricorso
effetto sospensivo, l’istanza di cancellazione sia respinta e che sia
confermata tanto la decisione dell’Ispettorato del registro fondiario quanto la
decisione del perito unico. __________ __________ __________, __________
__________, __________ __________, __________ __________, __________ __________
e __________ __________ hanno proposto il 3 agosto 1994 di respingere
l’appello.
G. La richiesta di effetto sospensivo è stata rigettata dalla presidente
della I Camera civile con decreto del 5 luglio 1994.
Considerando
in
diritto:
- L’art. 103o LGRF stabilisce che le decisioni dei periti
designati dal Consiglio di Stato per statuire sui reclami introdotti contro le
decisioni dell’Ispettorato cantonale in merito all’appuramento del registro
fondiario possono essere impugnate “mediante azione giudiziaria entro 30 giorni
dall’intimazione” (cpv. 1). La procedura è quella contenziosa di camera di
consiglio (il cpv. 2 rinvia espressamente all’art. 361 segg. CPC). L’art. 103o
LGRF è entrato in vigore però il 25 giugno 1991 (BU 91 pag. 207). Le contestazioni
sull’appuramento del registro fondiario nei Comuni in cui, il 25 giugno 1991,
era già avvenuta la pubblicazione del “primo bando” (art. 108 vLGRF) rimangono
soggette invece al diritto previgente (BU 91 pag. 213 in alto). La pubblicazione
del primo bando riguardante l’introduzione del registro fondiario definitivo
nel Comune di __________, sezione di __________, è anteriore al 25 giugno 1991,
tant’è che il 6 maggio 1991 l’Ispettorato cantonale aveva già statuito sulla contestazione
fra le parti. Alla fattispecie torna applicabile quindi la vecchia legge.
Secondo l’art. 106 cpv. 2 vLGRF le
decisioni dei periti designati dal Consiglio di Stato erano impugnabili – come
le attuali – “me-diante azione da proporsi alla Pretura competente, entro il termine
di un mese dalla loro intimazione”. La procedura applicabile era quella
incidentale (art. 117 vLGRF), disciplinata dagli art. 105 a 111 dell’abrogato
CPC. Se non che, le azioni giudiziarie da promuovere nella forma incidentale
dopo l’entrata in vigore dell’odierno Codice di procedura civile – che non
contempla più tale disciplina – vanno introdotte con la procedura ordinaria
(art. 517 CPC). Nel caso in esame il Pretore ha fatto capo alla procedura
sommaria e ha trattato quindi l’intera causa con un rito diverso da quello
previsto dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC vieta di adottare modi di procedere
diversi da quelli stabiliti dal Codice, ma non sanziona di nullità gli atti
processuali irregolari. Anzi, la nullità è data – di regola – unicamente nei
casi dell’art. 142 CPC; negli altri casi gli atti processuali irregolari sono
annullabili solo a richiesta di parte, qualora il pregiudizio che ne deriva non
possa ripararsi altrimenti (art. 143 cpv. 1 CPC). La richiesta di annullabilità
non è ammissibile inoltre quando la parte che la propone ha compiuto o ha
espressamente o tacitamente lasciato compiere atti successivi (art. 143 cpv. 2
CPC).
È escluso che in concreto siano
stati compiuti atti nulli: né il Pretore era incompetente a trattare l’azione,
né all’azione facevano difetto presupposti processuali (art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC), né infine i convenuti si sono trovati nell’impossibilità di rispondere
alle allegazioni delle istanti (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC) ancorché siano
state disattese le forme del rito ordinario (act. II: verbale del 24 marzo 1992
con riassunto scritto; act. XI: verbale del 7 luglio 1993 con riassunto
scritto). Quanto a un’ eventuale annullabilità, i convenuti non pretendono di
avere subìto un pregiudizio irrimediabile e nemmeno hanno mai fatto valere una
qualsiasi irregolarità di procedura davanti al primo giudice. Nell’appello essi
sostengono che il Pretore avrebbe dovuto respingere l’istanza del 2 dicembre
1991 perché “non presentata in conformità delle disposizioni procedurali
applicabili alla fattispecie” (ricorso, punto 9.1). Oltre che tardiva, tuttavia,
la censura è infondata: salvo per quel che è dell’intestazione, il memoriale
inoltrato al Pretore rispondeva indubbiamente ai requisiti dell’art. 165 cpv. 2
CPC. L’avesse respinto per il solo errore di intestazione, il Pretore sarebbe
caduto in un formalismo eccessivo, non giustificato da alcun interesse se non
da un mero rispetto per la forma fine a sé stessa (DTF 119 Ia 6 consid. 2a con
riferimenti). Su questo punto l’appello manca perciò di consistenza.
-
Il fatto che in prima sede sia stata applicata una procedura irrita
non significa, in ogni modo, che l’irregolarità debba protrarsi davanti alla
Camera civile di appello. Occorre verificare pertanto la ricevibilità del
rimedio giuridico. Le sentenze emanate con la procedura ordinaria sono
appellabili in effetti – contrariamente alle sentenze emesse con rito sommario
(I CCA, sentenza del 26 settembre 1991 nella causa S. contro C., consid. 6) –
solo ove il valore delle domande determinato dalle conclusioni prese
nell’ultimo atto di causa davanti al Pretore raggiungeva almeno fr. 8000.–
(art. 15 CPC e 13 LOG). In concreto il Pretore non ha definito il valore litigioso,
che nelle cause relative a servitù e diritti di vicinato consiste in quello che
tali diritti hanno per il fondo dominante o dalla svalutazione cagionata al
fondo serviente se questa è maggiore (art. 9 cpv. 3 CPC). Che un passaggio pedonale
da esercitare attraverso il cortile di una piccola particella (244 m²) per le
necessità di un giardino di 74 m² (in parte pavimentato in cemento: verbale del
14 settembre 1992, ultimo foglio) comporti un maggior valore di almeno fr.
8000.– per il fondo dominante o cagioni una svalutazione di almeno fr. 8000.–
al fondo serviente è dubbio. Il fascicolo della causa andrebbe rinviato quindi
al Pretore per la determinazione del valore litigioso (art. 13 CPC). Dato che
l’appello appare, comunque sia, destinato all’insuccesso, si può soprassedere a
tale esigenza. Nulla osta, pertanto, all’emananazione del giudizio.
-
In ordine gli appellanti rimproverano ancora al primo giudice (ricorso,
punto 10) di avere indebitamente ammesso l’esten-sione delle domande proposte
dalle controparti, nel senso che fosse dato ordine all’ufficiale del registro
fondiario di cancellare la servitù iscritta il 6 maggio 1991 (sopra, consid.
D). Simile richiesta, mai discussa in contraddittorio, configurerebbe una
mutazione inammissibile dell’azione (art. 74 CPC).
Nella misura in cui lamentano una
mancanza di contraddittorio, gli appellanti contraddicono l’evidenza. Dagli
atti risulta chiaramente che all’udienza del 14 settembre 1992 essi hanno avuto
la facoltà di esprimersi sull’estensione delle domande avversarie, che in tale
occasione essi si sono riservati di farlo al dibattimento finale (act. V,
ultima pagina in fondo) e che al dibattimento finale essi hanno contestato la
proponibilità della divisata estensione (riassunto scritto del 1° luglio 1993
allegato al verbale: act. XI, pag. 5 in basso). Né la conclusione intesa a far
sì che l’ufficiale del registro fondiario cancellasse la servitù litigiosa può
ritenersi una mutazione illecita o anche solo soggetta alla procedura dell’
art. 76 CPC. L’art. 75 lett. b CPC precisa, in effetti, che un’azione non si
ritiene mutata quando una parte si limiti a restringere o a estendere le sue
domande principali o accessorie. È vero che la giurisprudenza al riguardo
(riepilogata in: Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, note 3 segg. ad art. 75) non si àncora a criteri
molto chiari, tuttavia è indubbio che nella fattispecie l’estensione delle
domanda si riferisce al medesimo oggetto, è ancorata agli stessi fatti, trae
origine della stessa causa giuridica e verte fra le stesse parti (Vogel, Grund-riss des
Zivilprozessrechts, 3ª edizione, pag. 190, n. 20 segg. con rinvii). Essa è
quindi ammissibile. Rinviare le parti a un processo separato non avrebbe per di
più alcun senso, in in un caso come quello specifico, già sotto il profilo
dell’economia di giudizio.
- Nel merito il Pretore ha rilevato anzitutto che l’Ispettorato del registro
fondiario e il perito unico, una volta accertata l’esistenza “storica” del
passo pedonale, avrebbero dovuto interrogarsi sul-la sua legittimità odierna.
Ciò premesso, egli ha vagliato la questione sotto il profilo dell’art. 736 CC,
giungendo al convincimento che se il passo pedonale ha avuto un suo scopo
“pro-prio del passato rurale” (cura di animali da corte, trasporto di fogliame
e legna) “e di un certo tipo di sfruttamento delle proprietà”, tale scopo è
ormai venuto meno. La limitazione d’uso imposta alla servitù dall’Ispettorato
del registro fondiario, condivisa dal perito unico, non si riconduce inoltre
alla finalità originaria del passo e la circostanza che la servitù risulti
inutilizzata da oltre vent’anni, che tra le due proprietà esista oggi un
muretto senza più alcuna apertura, come pure che gli appellanti possano accedere
al giardino dalla loro abitazione senza transitare attraverso la proprietà
vicina non giustifica più l’aggravio del fondo serviente. Egli ha concluso così
per l’accoglimento dell’ azione e ha dato ordine all’ufficiale del registro
fondiario di cancellare la servitù.
a) Gli appellanti sostengono che, contrariamente all’opinione del
Pretore, l’Ispettorato del registro fondiario e il perito unico non avrebbero
potuto valutare se oggi la servitù litigiosa ha ancora interesse per il fondo
dominante (ricorso, punto 9.2). Secondo giurisprudenza – soggiungono – solo il
giudice può ordinare la cancellazione di una servitù per mancanza d’interesse
(Rep. 1978 pag. 93). L’argomentazione non è di rilievo, ove appena si consideri
che agli appellanti non è derivato alcun pregiudizio quand’anche l’opinione del
Pretore fosse erronea (tanto l’Ispettorato del registro fondiario quanto il
perito unico hanno limitato il loro potere cognitivo nel senso inteso dagli
appellanti). V’è da domandarsi in realtà se l’opinione del Pretore sia davvero
erronea, vista la dura critica di Liver
alla sentenza invocata nell’appello (loc. cit., a fondo pagina). Sapere se
l’Ispettorato del registro fon-diario e i periti designati dal Consiglio di
Stato possano rifiutare l’iscrizione di una servitù per sopravvenuta mancanza
d’interesse è, ad ogni modo, una questione che può rimanere aperta ai fini
dell’attuale giudizio.
b) A parere degli appellanti le controparti non hanno mai negato che il
passo pedonale abbia oggi ancora interesse per il fondo dominante, ma si sono
limitate a pretendere che tale interesse è diminuito, senza offrire alcuna
indennità per il riscatto o la riduzione dell’onere (art. 736 cpv. 2 CC). Ciò
avrebbe dovuto comportare il rigetto dell’istanza (ricorso, punti 9.3 e 9.4).
L’assunto è infondato. Davanti al Pretore le istanti hanno fatto valere
chiaramente che il denegato passo pedonale non aveva più, comunque fosse,
alcuna “causale” o giustificazione oggettiva (istanza, pag. 5). Esse non hanno
mai riconosciuto che la servitù potesse conservare oggi ancora un pur minimo
interesse legittimo per il fondo dominante. Applicando l’art. 736 cpv. 1 CC il
Pretore non ha dunque assegnato alle istanti più di quanto richiesto (art. 86
CPC).
- Sempre nel merito gli appellanti affermano che l’istruttoria ha
consentito di accertare l’esistenza di un passo pedonale anteriore al
__________, epoca in cui gli attuali fondi n. __________e __________formavano
un tutt’uno (particella n. __________ della vecchia mappa comunale del
-). Tale servitù è sempre stata esercitata e si giustifica
oggi ancora per le necessità del loro giardino (trasporto di materiali), altrimenti
impossibile data l’angustia dei passaggi interni attraverso la loro abitazione
(ricorso, punto 9.5).
a) Il primo giudice ha ammesso l’esistenza della servitù – che non è
mai stata iscritta – “da un punto di vista storico”, ma non ne ha appurato la
legittimità dal profilo giuridico. Richiamata la più recente giurisprudenza di
questa Camera (sentenza del 22 giugno 1992 nella causa Comune di B. contro R.,
Rep 1993 pag. 173) e la dottrina più aggiornata (Piotet, L’usucapion d’une propriété od d’une servitude et le
registre foncier, in: RNRF 75/1994 pag. 65 segg.), tale legittimità può destare
interrogativi. Dal momento che il Pretore si è dipartito dall’ipotesi più favorevole
agli appellanti (esistenza della servitù), non giova approfondire la questione.
Che nel registro fondiario, per altro, non debbano solo essere cancellate,
ma non vadano neppure iscritte servitù ormai senza interesse per il
fondo dominante è – a giusta ragione – incontestato (Liver in: Zürcher Kommentar, nota 89 ad art. 730 CC e nota 95
ad art. 736 CC).
b) L’art. 736 cpv. 1 CC abilita il proprietario del fondo serviente a
chiedere la cancellazione di una servitù divenuta senza interesse per il fondo dominante.
Tale interesse consiste in quello che il proprietario del fondo dominante ha a
esercitare la servitù conformemente al suo oggetto e al suo contenuto. Esso va
apprezzato tenendo conto del principio d’identità, secondo cui una servitù non
può essere mantenuta per sco-pi diversi da quelli originari. Tale valutazione
deve avvenire in base a criteri oggettivi (DTF 121 III 54 consid. 2 e 3a con
riferimenti di dottrina e giurisprudenza; Rodondi,
L’extinction des servitudes de par la loi, Losanna 1990, pag. 103 segg.).
c) Quali fossero in concreto le finalità e l’estensione del passo
pedonale non è dato di sapere con esattezza già per il fatto che la presunta
servitù, non essendo mai stata iscritta in registri catastali, non è attestata
da alcun giustificativo (art. 738 cpv. 2 CC). Dall’istruttoria risulta
nondimeno che l’attua-le giardino degli appellanti (subalterno c della
particella n. __________) era, fino alla riattazione dello stabile avvenuta nel
1974/75 (testimonianza __________: act. V), una corte in cui i precedenti
proprietari del fondo tenevano un maiale, galline e conigli. Per accudire a
questi animali e per trasportare legna o fogliame il passo litigioso è stato
esercitato pacificamente dal 1935 ai primi anni settanta, quando il fondo è
stato venduto a un terzo (testimonianze __________, __________ __________,
__________ __________ e __________ __________: act. VI). Dopo di allora più
nessuno ha tenuto animali nel cortile, né il fondo è più stato adibito a scopi
agricoli, né il passo è più stato utilizzato; anzi, vent’anni fa è stata chiusa
anche l’apertura (portea) nel muricciolo esistente fra la particella n.
__________ e la particella n. __________ (testimonianze __________ __________ e
__________ __________, loc. cit.).
d) Nelle circostanze illustrate è manifesto che il passo pedonale sulla
particella n. __________non è più di alcuna utilità per accudire ad animali da
cortile, il fondo degli appellanti essendo adibito da anni ad abitazione
secondaria. Nemmeno gli appellanti pretendono, del resto, che la proprietà
possa tornare in tempi prevedibili a funzioni agricole. Rimane da esaminare se
il passaggio abbia ancora utilità per il trasporto di legna e fogliame. Ora, a
parte il fatto che tale esigenza appare ricondursi una volta ancora alla cura
di animali (recinti, lettiere), la questione va risolta negativamente ove appena
si pensi che da vent’anni a questa parte nessuno ha più trasportato né legna né
foglie attraverso la particella n. __________. Solo in un paio di occasioni due
giardinieri hanno chiesto di passare “con dei materiali” (testimonianze
__________ __________ e __________ __________, act. V), ma tale richiesta
sporadica ed eccezionale non basta a giustificare un legittimo interesse del
fondo dominante. Tanto meno se si considera ch’essa era dovuta solo alla
circostanza che, per l’assenza degli appellanti, i giardinieri non potevano
passare dall’abitazione (testimonianza __________ __________, act. V).
e) Gli appellanti rivendicano la necessità di trasportare “mate-riale
da costruzione, caldaie per la cantina” e simili, tuttavia dimenticano che ciò
non è in alcuna relazione con la servitù originaria né con la manutenzione del
giardino e che per di più la loro casa è stata riattata senza transitare sul
fondo vicino (testimonianza __________, act. V). Essi evocano l’angu-stia dei
passaggi interni attraverso la loro abitazione, ma non pretendono di non poter
ampliare tali accessi, esigenza del resto non indispensabile se si rammenta che
per vent’anni – salvo le due eccezioni predette – la manutenzione del giardino
ha potuto avuto luogo senza passare sulla particella n. __________. Tutto ciò
non induce a ravvisare alcun serio interesse residuo per gli appellanti
all’esercizio della servitù. Giustamente il Pretore ha concluso pertanto che,
fosse pure esistito, il diritto di passo non poteva più essere iscritto.
-
Da ultimo gli appellanti insorgono contro l’entità della tassa di
giustizia (fr. 800.–) e delle ripetibili (fr. 1300.–) fissate dal primo
giudice, facendo valere che il valore litigioso della causa non è stato
determinato (ricorso, punto 11). La giurisprudenza ha già avuto modo di
stabilire tuttavia che in caso di contestazioni pecuniarie, e quindi anche in
materia di oneri processuali, la parte appellante deve cifrare le proprie richieste
(Cocchi/Trezzini, op. cit., nota
1 ad art. 309 CPC; I CCA, sentenza del 7 agosto 1989 nella causa O., consid.
I/2d con richiamo a Rep. 1985 pag. 95 consid. 1; analogo principio vige del
resto sul piano federale: Messmer/Imboden,
Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivil-sachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota
9). Gli appellanti non indicano a quanto dovrebbero ammontare, secondo loro,
spese e ripetibili di prima sede, né ciò è desumibile dalle loro motivazioni.
Su questo punto l’appello si rivela perciò irricevibile.
-
La tassa di giustizia e le ripetibili di appello seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri processuali, consistenti
in:
a) tassa di giustizia fr.
350.–
b) spese fr.
50.–
fr.
400.–
sono posti a carico degli
appellanti in solido, che rifonderanno alle controparti, sempre con vincolo di
solidarietà, fr. 900.– complessivi per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione:
– Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2;
– Ispettorato del registro fondiario,
__________;
– Perito unico avv. __________
__________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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