AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.137
Data decisione, Autorità:
08.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00137
Lugano
8 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con petizione del 14 febbraio 1991 da
__________,
nata __________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________),
contro
__________ , __________
(rappresentato
attualmente dal tutore ufficiale e patrocinato dall’avv. __________
__________, __________)
e ora sul decreto del 3
dicembre 1993 con cui il Pretore ha respinto un’istanza dell’at-trice
chiedente il blocco del registro fondiario su due particelle intestate al
convenuto;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello presentato il 13 dicembre 1993 da __________
contro il decreto emesso il 3 dicembre 1993 dal Pretore del Distretto di
Bellinzona;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che fra
__________, nata __________, e il marito __________ è pendente dinanzi al
Pretore del Distretto di Bellinzona una causa di stato, attualmente sospesa per
trattative in vista di una convenzione sugli effetti accessori del divorzio
(verbali, pag. 7 in fondo);
che con
istanza di misure provvisionali del 5 ottobre 1993 __________ __________ ha
chiesto il blocco del registro fondiario sulle particelle n. __________e
__________RFD di __________o, intestate al marito;
che il
Pretore ha accolto l’istanza senza contraddittorio il 7 ottobre 1993, ponendo
la tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 40.– a carico del
convenuto;
che il 18
ottobre 1993 __________ __________ ha postulato la revoca del provvedimento,
previo contraddittorio;
che
all’udienza del 30 novembre 1993, indetta dal Pretore per la discussione, ogni
parte ha mantenuto le proprie richieste di giu-dizio;
che il
Pretore, statuendo il 3 dicembre 1993, ha revocato il blocco del registro
fondiario disposto senza contraddittorio e ha addebitato la tassa di giustizia
(fr. 200.–) con le spese (fr. 80.–) a __________, tenuta a rifondere al
convenuto fr. 350.– per ripetibili;
che contro
tale decreto __________ ha esperito un appello del 13 dicembre 1993 inteso a
ottenere la riforma della decisione pretorile nel senso di accogliere la sua
istanza, previo ripristino del blocco del registro fondiario in via cautelare;
che con
decreto del 17 dicembre 1993 la presidente della I Camera civile ha accolto quest’ultima
richiesta e ha citato le parti al relativo contraddittorio del 18 gennaio 1994;
che di
fronte alle ripetute domande presentate dall’appellante per il rinvio
dell’udienza, il giudice delegato ha sospeso la procedura il 18 aprile 1994, in
modo da lasciare alle parti il tempo di trovare un’intesa sulle questioni
finanziarie connesse al blocco litigioso;
che la causa
è stata riattivata il 21 marzo 1995, nessun accordo essendo stato raggiunto;
che al
contraddittorio del 6 aprile 1995 sulla domanda cautelare ogni parte ha
riaffermato le proprie conclusioni;
che
sull’appello come tale, intimato a __________ __________ il 10 gennaio 1994,
non sono pervenute osservazioni;
e considerando
in diritto:
che a norma
dell’art. 178 cpv. 1 CC il giudice può, su istanza di un coniuge, subordinare
al consenso di questi la disposizione di determinati beni da parte dell’altro
coniuge, sempre che ciò sia necessario per assicurare le basi economiche della
famiglia o per adempiere un obbligo patrimoniale derivante dall’unione coniugale;
che fra i
provvedimenti conservativi previsti da tale disposizione rientra il blocco del
registro fondiario (art. 178 cpv. 3 CC e 376 cpv. 2 lett. d seconda frase CPC);
che l’art.
178 CC è applicabile per analogia anche nell’ambito dell’art. 145 cpv. 2 CC
come misura provvisionale in pendenza di una causa di separazione o di divorzio
(DTF 118 II 380 consid. 3b);
che
l’applicazione dell’art. 178 CC premette, nondimeno, l’esi-stenza di un
pericolo serio e attuale per le pretese patrimoniali del coniuge istante, le
quali devono apparire esposte a un rischio concreto e imminente (Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht,
vol. I, Berna 1988, nota 8 ad art. 178 CC);
che
l’appellante ammette, in concreto, di non avere sostanziato alcun rischio di
alienazione o di aggravio dei fondi da parte del marito (appello, pag. 4 nel
mezzo), ma sostiene che ciò non è necessario, bastando “la prova che un
pericolo in tale senso non sia per lo meno da escludere” (pag. 5 in alto);
che siffatta
opinione non può essere condivisa: se il coniuge istante non è tenuto, infatti,
a recare la prova rigorosa di un pericolo serio e attuale, ciò non lo dispensa
dal confortarne almeno la verosimiglianza (DTF 118 II 378), giacché in caso
contrario il blocco del registro fondiario dipenderebbe – in pratica – dalla
sua sola volontà;
che il
criterio della verosimiglianza è decisivo, del resto, anche per altre
limitazioni della facoltà di disporre ordinate dal giudice in via provvisionale
a mente dell’art. 145 cpv. 2 CC (DTF 119 II 195 consid. 3a);
che nella
fattispecie l’appellante non evoca il minimo indizio suscettibile di confortare
il provvedimento richiesto, nemmeno – per avventura – un eventuale rifiuto del
marito a fornirle informazioni (art. 170 CC);
che nel caso
in esame il blocco del registro fondiario riesce ancor meno legittimo ove si
pensi che l’istanza della moglie è datata 5 ottobre 1993 e che nel dicembre del
1993 il marito risultava ancora corrispondere regolarmente alla moglie il
contributo mensile di fr. 1300.– pattuito all’udienza del 12 marzo 1991
(verbale del 6 aprile 1995, pag. 1 in fondo);
che nelle
circostanze descritte, quindi, la misura conservativa postulata della moglie
non trova alcuna verosimile giustificazione, mentre fatti susseguenti al
decreto querelato potranno se mai – vista la loro inammissibilità in sede di
appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) – motivare una nuova istanza di blocco al
Pretore;
che gli
oneri processuali della sentenza odierna seguono la soccombenza dell’appellante
(art. 148 cpv. 1 CPC), la quale dev’essere tenuta a rifondere alla controparte
un’equa indennità per le ripetibili del procedimento cautelare (udienza del 6
aprile 1995);
che
l’emanazione dell’attuale sentenza comporta la revoca del blocco ordinato senza
contraddittorio il 17 dicembre 1993;
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
L’ufficiale del registro fondiario del Distretto di Bellinzona è
invitato a cancellare il blocco del registro fondiario decretato il 17 dicembre
1993 dalla presidente della I Camera civile a favore di __________ sulle
particelle n. __________e __________RFD di __________, proprietà di __________
__________.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono posti a
carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili
di appello.
- Intimazione:
– avv.
__________, __________;
– avv.
__________, __________.
Comunicazione:
–
Pretura del Distretto di Bellinzona;
–
Ufficio dei registri del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del
Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster