AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.131
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00131
Lugano
1 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G.
Bernasconi, vicepresidente,
Giani
e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione
della presidente Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ __________ (azione di divorzio: modifica
di misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 26 aprile 1990 da
__________, nata __________, __________
(ora
patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ora in __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
e
ora sul decreto cautelare del 27 settembre 1993 con cui il Segretario assessore ha modificato in
luogo e vece del Pretore l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 ottobre 1993
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 27
settembre 1993 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo del 19 novembre 1993 presentato da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Nell’ambito di una causa di divorzio pendente fra
__________ __________ (1955) e __________ nata __________ (1953) davanti al
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, il Segretario assessore ha fissato
con decreto cautelare del 12 agosto 1991 in fr. 1310.– mensili il contributo
alimentare a favore della moglie e in fr. 1400.– mensili, comprensivi degli
assegni familiari, quello per i figli __________ (__________1981), __________ e
__________ (nati entrambi il __________ __________ 1984) a decorrere
dall’ottobre del 1990. La
I Camera civile di appello, adita
dalla moglie, ha aumentato a fr. 1460.– mensili il contributo a favore di quest’ultima,
confermando per il resto il decreto impugnato (sentenza del 29 dicembre 1992,
inc. I CCA __________).
B. Il 24 dicembre 1992 __________ __________ ha chiesto al Pretore di
ridurre retroattivamente dall’ottobre 1992, previa concessione dell’assi-stenza
giudiziaria, il contributo provvisionale dovuto alla moglie e ai figli.
All’udienza dell’8 gennaio 1993 la moglie si è opposta alla richiesta e ha
postulato anzi un aumento di tutti i contributi (quello a lei destinato di
almeno fr. 500.– mensili). Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del
9 luglio 1993 ogni parte ha mantenuto le proprie conclusioni.
C. Statuendo il 27 settembre 1993 in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha parzialmente accolto l’istanza di __________ __________
e ha ridotto a fr. 1250.– mensili il contributo a favore della moglie dal 1°
gennaio 1993. Per converso, egli ha aumentato a fr. 1650.– mensili (assegni
familiari compresi) il contributo per i tre figli, sempre a valere dal 1° gennaio
1993. La richiesta della moglie intesa all’aumento del contributo per sé è
stata respinta. La tassa di giustizia (fr. 360.–) e le spese del procedimento
cautelare sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili.
D. Contro il decreto appena citato __________ __________ è insorto con
un appello dell’8 ottobre 1993 in cui propone che il contributo destinato alla
moglie sia ridotto a non più di fr. 500.– mensili e quello a favore dei figli a
non più di fr. 1400.– mensili complessivi (assegni familiari compresi). Nelle
sue osservazioni del
19 novembre 1993 __________
__________ postula il rigetto del gravame e con appello adesivo insta perché il
contributo a suo favore sia aumentato a fr. 1900.– mensili e quello per i figli
a fr. 2160.– complessivi (inclusi gli assegni familiari). __________ __________
si è pronunciato il 9 dicembre 1993 per la reiezione dell’appello adesivo.
E. Il 24 dicembre 1993 __________ __________ ha introdotto un’istanza di
provvedimenti cautelari alla Camera civile di appello, sollecitando la
riduzione immediata dei contributi in pendenza di ricorso a fr. 400.– mensili
per la moglie e a fr. 1250.– mensili complessivi per i figli, il tutto a valere
dal 1° novembre 1993. L’istanza è stata respinta dal vicepresidente della I
Camera civile con decreto del 30 dicembre 1993.
Considerando
in
diritto:
I. Sull’appello principale
- L’appellante censura anzitutto la determinazione del proprio reddito
mensile, accertato dal primo giudice in fr. 4960.– netti nel 1992 e in fr.
4948.95 netti nel 1993 (decreto, pag. 7 in alto). Egli fa valere di avere
percepito in realtà uno stipendio di
fr. 50 650.– annui nel 1992, pari
a fr. 4220.85 mensili, e di
fr. 18 881.38 annui nel 1993, non
avendo più riscosso alcunché dopo il mese di aprile (appello, punto 4). Sotto
questo profilo il decreto impugnato trascenderebbe a suo avviso nell’arbitrio.
a) Per quanto riguarda il reddito mensile conseguito dall’ap-pellante
nel 1992 (fr. 4960.– netti), la controversia non ha rilievo pratico. Dal
momento che – come riconoscono in questa sede entrambe le parti – la modifica
dell’assetto cautelare deve valere dal 1° gennaio 1993, il reddito conseguito
dai coniugi nel 1992 non influisce sul calcolo, giacché determinante è la
situazione al 1° gennaio 1993. Il Segretario assessore ha fatto capo al
guadagno del marito nel 1992 per calcolare l’eccedenza di cui disponeva il
marito stesso nel 1992 (decreto, pag. 7 in alto). Il criterio non è pertinente.
Il metodo per il computo dei contributi alimentari in pendenza di separazione o
divorzio (art. 145 cpv. 2 CC) è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno personale di entrambi i coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid.
7 e 8). L’eccedenza di cui dispone un singolo coniuge per rapporto al suo
proprio reddito non è un parametro di calcolo.
b) Giovi soggiungere in ogni modo, e per abbondanza, che la critica
dell’appellante sul reddito da lui conseguito nel 1992 è infondata. Tale
reddito risulta dalla “lista paga” prodotta dal datore di lavoro (lo studio
__________ __________, __________, di cui lo stesso appellante è azionista
minoritario) e non vi era motivo per scostarsene, tanto meno nel quadro di un
giudizio meramente provvisionale. Certo, dalla lista in questione (“Documenti
prodotti da __________ ”, ultimi due fogli) emerge che l’appellante non ha
percepito lo stipendio di dicembre 1992, ma esso risulta essergli stato
corrisposto nel febbraio del 1993 (verbale dell’udienza 2 marzo 1993, pag. 1).
Quanto allo stipendio di gennaio, ricevuto dall’appel-lante fino a concorrenza
di fr. 1046.–, non v’è ragione per considerarlo perso solo perché esso non era
ancora versato interamente il 9 marzo 1993 (doc. 13). Dall’istruttoria si
desume anzi che la __________, seppure in ritardo, ha sempre pagato gli
stipendi dei dipendenti. Tutt’al più il ritardo nella riscossione dello
stipendio potrebbe giustificare una proroga al debitore nello stanziamento del
contributo mensile (questione che esula dall’attuale giudizio), ma non un
esonero dall’obbligo di pagamento.
c) Il reddito mensile di fr. 4948.95 netti accertato dal Segretario
assessore per il 1993 corrisponde all’ultimo stipendio noto dell’appellante
(aprile 1993: “lista paga” citata), identico a quello di marzo. L’interessato
sostiene di non aver più ricevuto alcuno stipendio dopo il mese di aprile, ma
anche a supporre che la “lista paga” (in bianco per quel che è da maggio in
poi) renda sufficientemente verosimile tale circostanza, ciò non significa –
una volta ancora – che il salario dell’appellante vada considerato come
definitivamente perso. Le generiche ancorché drammatiche affermazioni contenute
nel ricorso sul cattivo andamento della ditta non bastano a rendere attendibile
(tanto meno a un giudizio di semplice verosimiglianza) l’impossibilità per
l’appellante di riscuotere il proprio credito in un futuro più o meno prossimo
e nemmeno consentono di prevedere un’eventuale – e nemmeno concretamente
prospettata – riduzione di stipendio. È vero invece che nei primi due mesi del
1993 l’appellante ha percepito uno stipendio complessivamente inferiore a
quello considerato dal primo giudice (fr. 4960.40 in gennaio, come nel 1992, e fr.
4023.06 in febbraio, per rapporto ai fr. 4948.95 di marzo e aprile). Semplici
oscillazioni di reddito dovute a contingenze transitorie non sono decisive
tuttavia ai fini di un giudizio (per di più sommario) destinato a esplicare
effetti sulla durata. Ciò posto, il reddito di fr. 4948.95 mensili accertato
dal Segretario assessore in via provvisionale merita conferma.
d) È appena il caso di ricordare, comunque sia, che decisivo per la
fissazione dei contributi di mantenimento non è il reddito effettivo, bensì
quello che un coniuge ha la ragionevole possibilità di conseguire (DTF 117 II
17 consid. 1b). L’appellante non asserisce (né tanto meno ha reso verosimile)
che, pur facendo prova di tutta la sua buona volontà, egli guadagnerebbe meno
altrove di quanto può guadagnare presso la __________. La difficile situazione
finanziaria in cui sembra versare quest’ultima ditta non è quindi decisiva, da
sola, per desumere una capacità di guadagno dell’ appellante inferiore a quella
accertata dal primo giudice.
- L’appellante si duole del fatto che la moglie di non sfrutti appieno
le sue possibilità lucrative e rimprovera al Segretario assessore di non avere
imputato a costei un reddito mensile di almeno fr. 1000.–, pari a quello
conseguito fino alla metà del 1992 (appello, punto 5). Un privilegio del genere
non ha, secondo l’appellante, legittimazione di sorta.
a) Risulta dagli atti che fino al 30 giugno del 1992 la moglie ha
lavorato a tempo parziale in uno studio medico con uno stipendio di circa fr.
1000.– mensili, dopo di che ha cessato ogni attività fino al dicembre del 1992
(doc. Q, verbale del
2 marzo 1993, pag. 3). Essa ha
ripreso a lavorare un’ora al giorno, a casa, il 1° gennaio 1993 per una ditta
di rappresentanze industriali con uno stipendio di fr. 250.– mensili fino
all’aprile del 1993 e di fr. 550.– dopo di allora (decreto, pag. 4 in fondo;
verbale citato, pag. 4). Tali accertamenti non sono contestati.
b) La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, cessata la
comunione domestica, ogni coniuge ha il diritto di conservare – in linea di
principio e per quanto le condizioni finanziarie della famiglia lo permettano –
il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). D’altro lato quel tenore di vita
costituisce anche il limite superiore per il cui mantenimento un coniuge può
chiedere contributi all’altro (DTF 118 II 376 consid. 20b, 115 II 424 consid.
3). Ne segue che, tranne casi oggettivamente giustificati, un coniuge non può
ridurre o rinunciare unilateralmente a un’attività lucrativa esercitata durante
il matrimonio, salvo vedersi imputare come reddito potenziale il guadagno fino
ad allora conseguito. Certo, in concreto la moglie deve accudire a tre figli,
di cui uno soffre di ritardo mentale e un altro di disturbi cardiaci (doc. S,
W), ma tale situazione sussisteva già prima della separazione dei coniugi,
quando i figli erano ancor meno autosufficienti. Né le condizioni di salute o
l’età della moglie appaiono precludere un’attività accessoria leggera di poche
ore (doc. T, V), tanto meno se si pensa ch’essa può contare sull’aiuto di una ragazza
alla pari sussidiata dalla __________ e che la figlia __________ e al beneficio
di una rendita giornaliera dell’Assi-curazione federale per l’invalidità (doc.
Z). Tutti i figli, del resto, frequentano la scuola pubblica (verbale del 2
marzo 1993, pag. 4), ciò che lascia all’interessata il tempo necessario, con
uno sforzo di buona volontà pari a quello che si può esigere dal marito, per
ricavare almeno la somma che guadagnava nel 1991. Su questo punto l’appello
principale è provvisto di buon diritto.
- Da ultimo l’appellante insorge contro la determinazione del suo
fabbisogno, calcolato dal Segretario assessore in fr. 2050.– mensili. Egli
lamenta che il primo giudice non ha tenuto conto di spese professionali per
l’ammontare di fr. 400.– mensili, somma che il datore di lavoro gli corrisponde
espressamente a tale titolo. Ciò aumenterebbe fittiziamente la sua
disponibilità finanziaria (appello, punto 6).
a) Che l’appellante riceva un’indennità fissa di fr. 400.– mensili a
titolo di rimborso spese è pacifico (“Documenti prodotti da __________ ”,
ultimi due fogli). Il problema è di sapere se tale indennità corrisponda a
disborsi effettivamente sostenuti. Questa Camera ha già avuto modo di precisare
che non può essere considerata come reddito un’indennità forfettaria percepita
da un dipendente come rimborso di spese professionali ove l’entità media delle
spese affrontate dal lavoratore coincida verosimilmente con l’ammontare
dell’indennità ricevuta (I CCA, sentenza del 9 settembre 1994 in re T.; cfr.
__________ __________ __________pag. 69). Ma una simile indennità forfettaria
può anche essere ritenuta – in tutto o in parte – alla stregua di reddito
mascherato ove manchino indicazioni sulle spese effettive sopportate dal
dipendente (I CCA, sentenza del 12 gennaio 1993 in re D.).
b) Nella fattispecie l’appellante non dà alcun ragguaglio sulle spese
professionali a suo carico. Egli afferma genericamente che l’indennità
coprirebbe “anticipi di spese auto, trasferte, pasti fuori casa, spese a favore
della clientela...”, ma non illustra quali elementi agli atti renderebbero
verosimili le spese affrontate (dal doc. 13 risulta anzi ch’egli usa
un’automo-bile della ditta) né suffraga con cifre concrete il proprio assunto.
In tali circostanze il primo giudice poteva effettivamente ritenere che gli
oneri asseriti dall’appellante non erano attendibili. Al proposito l’appello
manca dunque di consistenza.
- Nelle domande di giudizio l’appellante chiede che si riduca ad almeno
fr. 1400.– mensili complessivi il contributo alimentare per i tre figli,
stabilito dal Segretario assessore in fr. 1650.– compresi gli assegni familiari
(fr. 550.– per ogni figlio). Questa Camera aveva già rilevato nella sentenza
del 29 dicembre 1992 emanata fra le stesse parti che i contributi per i figli
previsti nel decreto cautelare del 12 agosto 1991 apparivano ormai al limite
dell’ammissibile, visto il reddito dei coniugi. Attualmente il reddito dei
coniugi risulta diminuito (da fr. 6500.– mensili a meno di fr. 6000.–). Ciò non
toglie che il primo giudice ha correttamente applicato le raccomandazioni edite
dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo (edizione 1993) – ritenute per
prassi costante di questa Camera un buon punto di riferimento – moderandone altresì
le risultanze per tener conto del minor costo della vita nel Cantone Ticino
rispetto all’area urbana di Zurigo (decreto, pag. 5).
L’appellante non spende una parola
per motivare la prospettata riduzione del contributo a favore dei figli, ciò
che rende il gravame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC). Il
principio inquisitorio imposto dal diritto federale in materia di filiazione è
destinato infatti, e in primo luogo, a tutelare gli interessi del minorenne,
non del genitore. Trattandosi di fissare contributi di mantenimento – mera
questione patrimoniale – l’intervento del giudice a tutela del genitore è
limitato ai casi in cui l’offerta del genitore al figlio sia manifestamente
eccessiva o sproporzionata (DTF dell’11 marzo 1993 in re C., consid. 2b). Se
non ricorrono tali estremi il giudice non è abilitato a ridurre un contributo
di mantenimento. In concreto le somme destinate ai tre figli non appaiono
affatto eccessive o sproporzionate (sono anzi relativamente modeste). In assenza
di una valida – ovvero motivata – censura dell’obbligato, questa Camera non può
quindi ridurre gli importi fissati dal Segretario assessore. In proposito
l’appello sfugge a un esame di merito.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesiva critica sia il reddito del marito
accertato dal Segretario assessore, sia il reddito da lei stessa esigibile, sia
l’ammontare del proprio fabbisogno, sia il contributo per i figli. Il marito
obietta che l’appello adesivo non è ricevibile poiché egli non ha impugnato,
con l’appello principale, il dispositivo con cui il Segretario assessore ha
respinto l’aumento del contributo alimentare postulato dalla moglie. Avesse
voluto insorgere contro tale dispositivo, la moglie avrebbe dovuto appellare
autonomamente, in via principale.
a) L’appello adesivo è ricevibile. La giurisprudenza ammette che un
appello adesivo possa riferirsi anche a dispositivi non impugnati con l’appello
principale, nel solco della prassi federale e di quella di altri Cantoni (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano
1993, nota 3 ad art. 314). La circostanza che in concreto il marito non abbia
appellato il dispositivo con cui il Segretario assessore ha statuito sulla
richiesta di aumento della moglie non osta, quindi, alla proponibilità
dell’appello adesivo.
b) Il marito si prevale della massima secondo cui un appello adesivo è
ricevibile solo qualora il primo giudice abbia respinto parzialmente le
domande dello stesso appellante adesivo, non quando le abbia respinte
interamente (Cocchi/ Trezzini,
op. cit., nota 8 ad art. 314 CPC). A prescindere dal fatto però che v’è da
interrogarsi sulla legittimità di tale principio, non confortato da alcun
riferimento dottrinale o giurisprudenziale (cfr. l’enunciazione in Rep 1990
pag. 281 consid. 1), nella fattispecie la moglie si è vista respingere parzialmente
e non interamente le sue richieste. All’udienza dell’8 gennaio 1993 essa non
aveva chiesto infatti un aumento del solo contributo a favore di sé medesima,
ma anche di quello a favore dei figli (verbale dell’8 gennaio 1993, penultimo
foglio), tant’è che ha mantenuto la richiesta alla discussione finale
(riassunto scritto, pag. 5 in fondo). A dispetto dei termini usati nella redazione
del dispositivo, il Segretario assessore ha rigettato l’aumento del contributo
per la moglie, ma ha parzialmente accolto l’aumento di quello a favore
dei figli. Il caso non è quindi assimilabile, come che sia, a quello pubblicato
in Rep 1990 pag. 280.
- Sostiene l’appellante adesiva che il reddito conseguito dal marito
va stimato in almeno fr. 6000.– mensili perché questi, contitolare della ditta
in cui lavora, può variare la sua retribuzione come crede e celare parte dei
guadagni, perché una diminuzione del suo stipendio rispetto a quello percepito
nel 1988 non è credibile, perché gli assegni familiari vanno aggiunti al
reddito e perché in ogni modo il guadagno potenziale del coniuge sarebbe superiore.
L’assunto, così com’è motivato,
non può essere condiviso. Lo stipendio del marito che il primo giudice ha
dedotto dal “foglio paga” della ditta, rispondente per sommi capi ai dati che
figurano nel certificato di salario (doc. 13) destinato all’autorità fiscale
(almeno per quel che riguarda il 1992, cui va aggiunto lo stipendio di dicembre),
è senz’altro più verosimile delle generiche affermazioni dell’appellante adesiva.
Questa si limita a definire sospetti o inaffidabili i documenti agli atti, ma
non rende verosimile con elementi concreti un maggior guadagno (potenziale o
effettivo) del marito. La persistente crisi legata al ristagno economico del
settore edile è notoria e rende tutt’altro che inattendibile una diminuzione
degli stipendi rispetto al 1988. Gli assegni familiari riscossi dal marito non
sono stati trascurati, ma considerati come reddito (“Documenti prodotti da
__________ ”, ultimo foglio), e così pure la nota indennità di fr. 400.–
mensili per spese professionali. Né vi sono indizi sostanziati per supporre che
la ditta __________ distribuisca al marito redditi o benefici sotto altra
forma: la testimonianza del contitolare __________ __________ __________
(verbale del 2 marzo 1993, pag. 1 seg.) suffraga anzi l’ipotesi contraria. Il
guadagno (effettivo o potenziale) di fr. 6000.– mensili imputato al marito
dall’appellante adesiva manca perciò di consistenza.
-
Le censure dell’appellante adesiva sul reddito imputabile a lei
medesima devono, per i motivi già addotti (consid. 2), essere respinte. Su
questo punto merita accoglimento – come si è spiegato – l’appello principale
del marito.
-
Le rimanenti rivendicazioni dell’appellante adesiva, che chiede di
aumentare il suo fabbisogno in relazione all’onere per l’al-loggio (portandolo
dai fr. 700.– mensili riconosciuti dal primo giudice a fr. 1309.–) e di
rivalutare il contributo per ogni figlio da fr. 550.– mensili a fr. 720.–
(rispettivamente a fr. 770.– dopo il 13° anno di età e a fr. 940.– dopo il 17°)
non possono, come che sia, comportare un aumento dei contributi richiesti. Già
in base ai fabbisogni ammessi dal Pretore (e giudicati insufficienti
dall’appellante adesiva) non rimane in effetti alcun apprezzabile margine di incremento,
di modo che l’esito del giudizio non muterebbe nemmeno se le rivendicazioni
dell’interessata fossero accolte. Basti rilevare che a questo punto il quadro economico
della famiglia si presenta come segue:
– fabbisogno minimo del marito: fr. 2050.– mensili;
– fabbisogno minimo della moglie:
fr. 2122.– mensili fino al 30 giugno 1993,
fr. 2222.– mensili dal 1° luglio 1993 (decreto, pag. 6);
– fabbisogno complessivo in denaro dei figli: fr. 1650.–;
– reddito complessivo dei coniugi: fr. 5948.95;
– fabbisogno della famiglia:
fr. 5822.– (fino al 30 giugno 1993),
fr. 5922.– (dal 1° luglio 1993);
– eccedenza: fr. 126.95 (fino al 30 giugno 1993),
fr. 26.95 (dal 1° luglio 1993).
Si aumentassero in concreto i
fabbisogni della famiglia oltre quanto consentono i limiti (trascurabili)
dell’eccedenza, di cui metà spetta come che sia alla moglie, si creerebbe
manifestamente un ammanco. Ora, la più recente giurisprudenza del Tribunale
federale ha specificato che il coniuge debitore di contributi alimentari non
può essere privato del suo fabbisogno minimo, indispensabile alla sua stessa sussistenza
(DTF del 18 aprile 1995 in re N.-J., destinata a pubblicazione, e DTF
dello stesso giorno in re H.-M.). In altri termini, quand’anche nella
fattispecie si aumentasse il fabbisogno della moglie per l’alloggio o si
maggiorasse il fabbisogno dei figli (già rivalutato dal Segretario assessore),
l’ammanco mensile non potrebbe essere posto a carico del marito, già ridotto a
vivere con il minimo di esistenza. Le rivendicazioni dell’appellante adesiva
potranno acquisire rilevanza giuridica qualora i redditi dei coniugi dovessero
aumentare o i fabbisogni diminuire. Ma ciò non è il caso oggi, nella situazione
finanziaria in cui versa la famiglia.
- Esaurite le risorse finanziarie dei coniugi (ridotto cioè il marito
debitore dei contributi a vivere sostanzialmente con il fabbisogno minimo),
rimane da determinare la spettanza della moglie. Il calcolo è il seguente:
Periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1993:
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 2122.–,
– più metà eccedenza: fr. 63.50,
– meno reddito proprio: fr. 1000.–, dà
arrotondato, un contributo di fr. 1185.– mensili.
Periodo dal 1° luglio
1993:
– fabbisogno minimo della moglie: fr. 2222.–,
– più metà eccedenza: fr. 13.50,
– meno reddito proprio: fr. 1000.–, dà
arrotondato, un contributo di fr. 1235.– mensili.
Il contributo per i figli rimane
di fr. 1650.– mensili complessivi (assegni familiari compresi) per l’intero
periodo, come stabilito dal Segretario assessore. Al marito restano fr. 2113.–
mensili dal 1° gennaio al 1° luglio 1993 e fr. 2063.– mensili dopo di allora.
III. Sulle spese e le ripetibili
-
L’appello principale va parzialmente accolto, ma in misura minima
(riduzione del contributo a favore della moglie da fr. 1250.– mensili a fr.
1185.–, rispettivamente a fr. 1235.–, mentre va respinta la riduzione del
contributo per i figli). L’appellante principale deve sopportare quindi i nove
decimi delle spese e rifondere alla controparte un’equa indennità per
ripetibili ridotte. L’ap-pello adesivo è interamente destinato all’insuccesso,
sicché spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Gli
oneri processuali di prima sede possono rimanere invariati, la riforma del
decreto pretorile non riflettendosi apprezzabilmente né sul riparto della tassa
di giustizia né sulle ripetibili.
-
Davanti al Segretario assessore il marito aveva postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con il beneficio del gratuito patrocinio (art. 159
CPC). La domanda non è più stata ripresa alla discussione finale, né il primo
giudice ha statuito in proposito, né l’istante ha sollevato censure in appello.
Se ne deduce legittimamente, in simili circostanze, che la richiesta è stata abbandonata
per atti concludenti, tanto più che l’assisten-za giudiziaria non è più stata
postulata nemmeno nell’attuale sede.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello principale è parzialmente accolto e il decreto impugnato è
riformato come segue:
1.1 Il contrbuto alimentare dovuto da __________ __________ alla moglie
__________ in via provvisionale, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni
mese, è fissato in fr. 1185.– mensili dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e in fr.
1235.– mensili dal 1° luglio 1993.
Per il resto il decreto impugnato
è confermato.
- Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono posti per 1/10 a carico di
__________ __________ e per 9/10 a carico di __________ __________, che
rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili ridotte di appello.
-
L’appello adesivo è respinto.
-
Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono posti a carico di __________
__________, che rifonderà alla controparte fr. 600.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
per
la prima camera civile del Tribunale di appello
Il
vicepresidente La
Segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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