AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.114
Data decisione, Autorità:
05.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00114
Lugano
5 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del
Distretto di Lugano, Sezione 6, promossa con istanza 7 febbraio 1995 da
__________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________,
(patrocinato
dall’ avv. __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto l’appello 6 marzo 1995 di
__________ __________ contro il decreto cautelare emanato il 23 febbraio 1995
dal Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che
__________ (1957) e __________ nata __________ (1949) si sono uniti in
matrimonio a __________ il __________ 1979 e che dalla loro unione sono nate le
figlie __________ (1979) e __________ (1984);
che
il 22 giugno 1994 __________ __________ ha presentato istanza per il tentativo
di conciliazione, che ha avuto luogo con esito negativo il 22 settembre 1994;
che
il 12 settembre 1994 l’istante ha postulato l’adozione di diversi provvedimenti
cautelari, in particolare l’affidamento delle figlie a sé medesima, riservato
al padre il diritto di visita, l’assegnazione della dimora coniugale, un
contributo alimentare di fr. 900.– per ogni figlia e di fr. 4’495.– per sé e
una provvigione ad litem di fr. 8’000.–;
che
il Pretore ha emanato lo stesso giorno un decreto supercautelare con il quale
ha affidato provvisoriamente le figlie alla madre, ha riservato al padre il
diritto di visita, ha attribuito l’appartamento coniugale alla moglie, con
obbligo al marito di lasciare l’alloggio entro la fine di settembre, ha
stabilito in fr. 3’350.– il contributo alimentare dovuto per il mese di
settembre a moglie e figlie, ha determinato in fr. 3’800.– per la moglie, fr.
850.– per __________ e fr. 800.– per __________ gli alimenti dovuti da ottobre
e infine ha accordato all’istante una provvigione ad litem di fr.
5’000.–;
che
su istanza di revoca del convenuto è stata indetta il 13 ottobre la
discussione, nel corso della quale l’istante ha confermato le sue richieste,
alle quali si è opposto il marito, che a sua volta ha postulato, in modifica
delle misure supercautelari vigenti, in via principale l’affidamento delle
figlie e il versamento alla moglie di un contributo alimentare di fr. 2’600.– e
in via subordinata la riduzione del contributo alimentare a complessivi fr.
4’000.–, di cui fr. 2’350.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.–
per __________, chiedendo inoltre la riduzione della provvigione ad litem
a fr. 2’500.–;
che
entrambe le parti hanno offerto numerosi mezzi di prova e che il Pretore, vista
la laboriosa e impegnativa istruttoria provvisionale prevedibile, ha statuito
in via supercautelare il 26 ottobre 1994, confermando la validità delle misure
cautelari adottate il 12 settembre 1994;
che
il marito ha presentato il 23 gennaio 1995 un’istanza di modifica dell’assetto
supercautelare, postulando la riduzione del contributo alimentare a fr. 4’500.–
complessivi;
che
a sua volta la moglie ha inoltrato il 7 febbraio 1995 una nuova istanza di
misure cautelari, intesa a ottenere la trattenuta di stipendio a garanzia del
contributo alimentare dovuto dal marito e il versamento dell’importo di fr.
2’260.– per coprire il deposito di garanzia relativo alla locazione di un nuovo
appartamento per moglie e figlie;
che
entrambe le istanze sono state discusse all’udienza del 13 febbraio 1995, ogni
parte mantenendo le proprie richieste a giudizio e opponendosi a quelle
avversarie;
che
il Pretore, statuendo il 21 febbraio 1995 sull’istanza 7 febbraio 1995 della
moglie, ha respinto la domanda di trattenuta di stipendio e ha obbligato il
marito a versare all’istante fr. 2’260.– per coprire il deposito di garanzia
del nuovo appartamento, ripartendo le spese processuali in ragione di 1/3 per
il marito e di 2/3 per la moglie, tenuta inoltre a rifondere alla controparte
fr. 150.– per quota parte di ripetibili;
che
in stessa data egli ha pure modificato in via supercautelare il precedente
decreto 12 settembre 1994, fissando il contributo alimentare dovuto dal marito
in fr. 3’380.– per la moglie, fr. 850.– per __________ e fr. 800.– per
__________ (inc. n. __________);
che
__________ __________ ha interposto appello chiedendo in riforma del decreto 21
febbraio 1995 la reiezione integrale dell’istanza cautelare 7 febbraio 1995;
che
tale gravame non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto:
che
nel decreto impugnato il primo giudice ha accolto la richiesta della moglie di
far obbligo al marito di versare l’importo di fr. 2’260.– corrispondente al
deposito di garanzia per il nuovo appartamento da lei locato, ritenendo che
tale prestazione rientrava nell’obbligo di mantenimento sancito dall'art. 163
CC;
che
l’appellante contesta tale conclusione, adducendo di dover già versare alla
moglie un contributo alimentare che comprende anche il pagamento della pigione,
motivo per cui non si giustifica un ulteriore versamento a tale titolo, tanto
più che il deposito di garanzia ha per scopo di tutelare gli interessi del
locatore per eventuali danni o inadempienze della conduttrice;
che
il convenuto reputa di aver soddisfatto in modo esauriente il proprio obbligo
di mantenimento verso la famiglia con il versamento del contributo alimentare e
rileva che l’appellata ha comunque potuto reperire i mezzi necessari al
versamento del deposito di garanzia e che essa dispone di un’eccedenza mensile
che le consente di far fronte al rimborso del debito contratto a tal fine;
che
l’obbligo di mantenimento previsto dall'art. 163 CC comprende tutto quanto
rientra nel fabbisogno della famiglia, determinato in funzione delle
circostanze concrete, in particolare tutti i costi relativi all’alloggio (Bräm/Hosenböhler, Zürcher Kommentar, n. 32 ad art. 163
CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, n. 8 ad art. 163 CC);
che
nella fattispecie il precedente alloggio coniugale della famiglia costava circa
fr. 2’200.– mensili, importo questo tenuto in considerazione nel calcolo del
contributo alimentare dovuto a moglie e figlie, e che dopo la separazione dei
coniugi tale costo incideva in notevole misura sul loro bilancio, dovendo anche
il marito trovare un alloggio confacente alla sua situazione di bancario;
che
l’appellata ha dato prova di impegno e ha reperito dal 1° gennaio 1995 un
alloggio più consono alle mutate circostanze della famiglia, dal momento che il
relativo canone di locazione ammonta a fr. 1’350.– mensili per un appartamento
di 4 ½ locali con posto macchina, comprensivo degli acconti per spese
accessorie, ma che ha dovuto versare un deposito di garanzia di fr. 2’260.–
(doc. O), per il quale ha dovuto contrarre due mutui con terze persone (cfr.
deposizione __________ del 30 gennaio 1995) poiché il marito, pur avendo
confermato all’udienza del 13 ottobre 1994 l’esistenza di un deposito di
garanzia di fr. 3’500.– per il precedente alloggio coniugale (cfr. verbale di
stessa data, pag. 2), ne ha condizionato la cessione alla moglie con la
rinuncia di questa a prestazioni alimentari ancora sotto giudizio (vedi doc. I,
lettera 6 dicembre 1994, pag. 3/4), proposta questa non accettata dall’istante;
che
in siffatte circostanze la tesi dell’appellante non può essere seguita, non
potendosi seriamente sostenere che il versamento del deposito di garanzia sia
estraneo al fabbisogno della famiglia, essendo notorio che in periodi di crisi
congiunturale come quello attuale i locatori condizionano la conclusione di un
contratto di locazione al versamento del deposito di garanzia, specie se la
conduttrice è separata dal marito, ha figli e non ha un reddito proprio, come è
il caso per l’appellata;
che
non giova all’appellante osservare che la moglie ha comunque trovato modo di
reperire tempestivamente le liquidità necessarie al versamento della garanzia,
poiché a tal fine essa ha dovuto contrarre con terze persone debiti che dovrà
rimborsare;
che
neppure è di rilievo la censura relativa all’eccedenza mensile che la moglie
avrebbe, da un lato poiché tale eccedenza è del tutto teorica, non essendo
ancora stata emanata la decisione sul contributo alimentare provvisionale e
dall’altro perché è tuttora pendente la domanda cautelare dell’appellante
intesa a ottenere la riduzione retroattiva del contributo alimentare
supercautelare, che se accolta ridurrà notevolmente le disponibilità
dell’appellata;
che
non si può a ogni modo costringere l’istante a vivere nei limiti del fabbisogno
minimo del diritto esecutivo, come in sostanza vorrebbe l’appellante, per
rimborsare i prestiti necessari per il versamento del deposito di garanzia,
tanto più che il cambiamento di alloggio è stato operato per ridurre gli oneri
gravanti la famiglia nell’interesse di tutti i suoi componenti, ivi compreso
l’appellante;
che
infatti occorre considerare anche il tenore di vita condotto in precedenza
dalla famiglia, per stessa ammissione dell’appellante agiato, e il reddito
familiare, che può tranquillamente essere definito elevato rispetto alla media
dei redditi nel Cantone Ticino (fr. 8’400.– netti nel 1994, cfr. appello pag.
2), motivo per cui la decisione del Pretore appare adeguata alle concrete
circostanze della famiglia __________;
che
l’appello, manifestamente infondato, può pertanto essere evaso con la procedura
semplificata dell'art. 313bis CPC;
che
gli oneri processuali rimangono a carico dell’appellante, interamente
soccombente, mentre non si giustifica riconoscere ripetibili alla controparte,
cui l’appello nemmeno è stato notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è respinto e il decreto impugnato
confermato.
-
Gli oneri del presente giudizio,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono posti a carico dell’appellante.
- Intimazione:
– avv. __________ __________,
__________,
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster