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Numero d'incarto:
11.1995.110
Data decisione, Autorità:
07.08.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00110
Lugano
7 agosto 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / (azione di divisione ereditaria)
della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione del 21 giugno
1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________),
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
e ora sulla sentenza del
20 settembre 1994 con cui il Pretore ha respinto la petizione per carenza di
legittimazione attiva;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l'appello del 3 ottobre 1994 presentato da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 20 settembre 1994 dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Il giudizio su spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il 20 novembre 1993 è
deceduta a Locarno __________ __________ () __________ ,
lasciando quali eredi legittimi il secondo marito Florin __________ e
la figlia __________ __________ __________ () __________, nata da un
precedente matrimonio. La qualità di eredi è stata attestata nel certificato
ereditario emesso dal Pretore del Distretto di Riviera il 30 marzo 1994.
B. Il 7 gennaio 1994
__________ __________, degente in una casa per anziani e reduce da un ictus, ha
sottoscritto in presenza dell’avv. __________, patrocinatore di __________, un
documento con il quale ha dichiarato di rinunciare alla sua ragione ereditaria
nella successione della moglie a favore della di lei figlia, dietro versamento
di fr. 12’000.- in liquidazione delle imposte arretrate fino al 31 dicembre
1993. La firma del documento è stata autenticata dal notaio __________
__________, recatosi alla casa per anziani con il patrocinatore di __________
__________. Non era invece presente, né era stato informato dell’incontro,
l’avv. __________ __________, patrocinatore di __________ __________.
C. In data 21 giugno 1994
__________ ha introdotto presso la Pretura del Distretto di Riviera azione di
divisione dell'eredità, chiedendo il pagamento della sua quota, corrispondente
a fr. 73’627.35 oltre agli interessi. Egli sostiene che il 7 gennaio 1994 non
era ancora a conoscenza del contenuto del testamento e della sostanza ereditaria
della moglie e che ha sottoscritto la dichiarazione di rinuncia alla ragione
ereditaria sottopostagli dall'avvocato __________ __________, alla presenza del
notaio __________, perché intimorito e ancora provato dalla recente scomparsa
della moglie; ribadisce inoltre che la dichiarazione non corrisponde alla sua
volontà e che è nulla, essendo viziata da errore essenziale.
D. All'udienza del 6 luglio
1994, indetta per la discussione, l'istante ha riconfermato le richieste 21
giugno 1994 mentre la convenuta ha chiesto la reiezione integrale dell'istanza,
producendo un riassunto scritto delle proprie argomentazioni nel quale eccepisce
preliminarmente la capacità processuale dell'attore conferma la validità della
dichiarazione di rinuncia alle ragioni ereditarie firmata il 7 gennaio 1994 da
__________ __________ e sostiene che costui ha sempre manifestato la volontà di
non avanzare pretese sulla successione della moglie, lasciando tutto a favore
della di lei figlia __________.
Con ordinanza in calce al
verbale d’udienza, il Pretore ha disposto l’accertamento preliminare della
capacità processuale dell’istante, rinviando la decisione sulle prove
notificate dalle parti a separato giudizio.
E. Statuendo il 20 settembre
1994, il Pretore ha respinto l'istanza e ha caricato le spese di fr. 100.–
all'istante, con l'obbligo di rifondere alla convenuta l'importo di fr. 200.–
per ripetibili.
F. Contro la predetta
decisione __________ __________ è insorto il 3 ottobre 1994, chiedendo
l'accoglimento dell'istanza con spese e ripetibili a carico dell'appellata.
G. L’appellata, nelle
osservazioni del 2 novembre 1994, chiede la reiezione dell’appello e la
conferma della sentenza pretorile.
Considerato
in diritto:
-
Giusta l'art. 475 CPC
l'azione di divisione a norma dell’art. 604 CC si propone nei confronti di
tutti gli eredi applicando la procedura di camera di consiglio, disciplinata
dagli art. 360 segg. CPC. La procedura prevista per la divisione scinde in tre
fasi: la prima consente al giudice di procedere alla verifica del diritto alla
divisione e alla nomina del notaio divisore; nella successiva si procede alla
determinazione dei beni appartenenti all'eredità, mentre nell'ultima fase ha
luogo la divisione vera e propria (Rep 1984, 278; 1974, 78).
-
Il Pretore ha rilevato
che nella prima fase della procedura di divisione il giudice deve limitarsi ad
accertare l'esistenza di una comunione ereditaria e la qualità di erede delle
parti. Constatato che la convenuta non aveva sollevato obiezioni al riguardo e
che il 30 marzo 1994 era stato rilasciato il certificato ereditario indicante
come eredi il vedovo e la figlia (doc. MM), egli ha ritenuto accertata
l’esistenza della comunione ereditaria.
Per determinare la
qualità di erede dell’istante il Pretore ha proceduto all'analisi della natura
e degli effetti della dichiarazione sottoscritta il 7 gennaio 1994 dal vedovo.
Il primo giudice ha ravvisato in questo documento una cessione ereditaria
perfezionatasi per fatti concludenti e con effetti reali, conformemente alla
dottrina dominante (DTF 102 Ib 326), e ne ha concluso che il cedente aveva
perso la qualità di erede e non era pertanto legittimato a proporre l’azione di
divisione. L’istante ha tuttavia addotto, già nell'istanza 21 giugno 1994, che
la dichiarazione 7 gennaio 1994 era nulla poiché viziata da errore essenziale.
Pur non ritenendo priva di fondamento questa tesi, il Pretore non l’ha
esaminata per il motivo che il quesito poteva essere risolto solo con una
approfondita analisi dei rapporti intercorsi tra le parti dalla morte della
defunta, impossibile in una procedura sommaria, e ha quindi rinviato l’istante
all’azione ordinaria.
- L’appellante censura
l’opinione del Pretore e sostiene che i compiti del giudice nella prima fase
della divisione si esauriscono con la decisione se sia da ordinare la divisione
e con la designazione del notaio divisore in caso di mancato accordo delle
parti, per cui egli dovrebbe limitarsi ad accertare l'esistenza di una
comunione ereditaria e la qualità di erede delle parti. Il Pretore avrebbe
dovuto fondarsi quindi sul certificato ereditario che stabiliva la qualità di
erede del vedovo (doc. MM).
Il certificato
ereditario 30 marzo 1994, posteriore alla rinuncia sottoscritta dall’istante,
indica come eredi il vedovo e la figlia della defunta (doc. MM). Contrariamente
all’opinione dell’appellante, il certificato ereditario non è vincolante per
l’autorità giudiziaria. Esso non ha funzione probatoria ma costituisce solo una
legittimazione provvisoria (Tuor/Picenoni,
Berner Kommentar, n. 20 e 23 ad art. 559 CC; Rep 1974 75), riservate le azioni
di nullità e di petizione d’eredità. Si tratta infatti di un atto rilasciato in
una procedura di camera di consiglio non contenziosa (art. 360 CPC), non
soggetta a contraddittorio (art. 1 n. 10 LAC) e la cui inesattezza può essere
dimostrata con ogni mezzo (Tuor/Picenoni,
op. cit., n. 24 ad art. 559 CC).
-
A ragione quindi il
Pretore, confrontato a un’esplicita eccezione sollevata dalla convenuta sulla
qualità di erede dell’istante, non si è limitato a quanto attestato dal certificato
ereditario agli atti. Egli ha ritenuto che la dichiarazione 7 gennaio 1994 era
una cessione di ragioni ereditarie fra coeredi ai sensi dell’art. 635 cpv. 1
CC, perfezionata con il versamento da parte dell’acquirente dell’importo
pattuito (doc. 1), motivo per cui il cedente aveva perso la qualità di erede.
Il Pretore non è entrato nel merito della validità del documento,
esplicitamente contestata dall’istante, asserendo che la procedura di camera di
consiglio non consente l'acquisizione suppletoria di prove (art. 367 CPC),
indispensabili nella fattispecie per esaminare la validità della dichiarazione,
e ha quindi respinto l'istanza per carenza di legittimazione attiva, rinviando
l’istante alla procedura di merito per far accertare la nullità della cessione.
-
L’appellante contesta
tale conclusione e sostiene in primo luogo che dalla dichiarazione 7 gennaio
1994 non risulta in modo chiaro la sua volontà di rinunciare alla sua quota
ereditaria. La censura non regge già a una semplice lettura della dichiarazione,
il cui testo è esplicito e non si presta a interpretazioni: “Io sottoscritto
signor __________ __________, ..... dichiaro di rinunciare irrevocabilmente
alla mia ragione ereditaria nella successione della mia defunta moglie
__________ __________ a favore della di lei figlia __________ __________, Via
__________. __________ ____________________, ____________________. La stessa
deve versare sul mio conto alla __________ __________ l’importo di fr. 12’000.–
(dodicimila) a valere quale liquidazione delle imposte arretrate fino al
31.12.1993.” (doc. H). L’importo richiesto è stato versato l’11 gennaio
1994 sul conto indicato dal cedente (doc. 1) e si può quindi seguire il Pretore
quando conclude che i coeredi hanno concluso una cessione di quota ereditaria
ai sensi dell’art. 635 cpv. 1 CC. L’appellante ha di conseguenza perso la
qualità di erede (DTF 102 Ib 321 consid. 4) e non era dunque più legittimato a
promuovere l’azione di divisione (Jost,
Der Erbteilungsprozess, Berna 1960, pag. 59).
L’appellante argomenta
ancora che la validità della dichiarazione 7 gennaio 1994 poteva essere
esaminata nell’ambito dell’azione di divisione, richiedendo solo prove
assumibili a breve termine, in particolare i documenti già agli atti.
L’obiezione è fondata. Come giustamente rilevato dal Pretore, per accertare
l’eventuale nullità della cessione occorre assumere anche prove peritali, che
per la loro ampiezza esulano dalla procedura sommaria (art. 366 CPC). Lo stato
di debolezza dell’anziano, contrariamente a quanto sembra sostenere
l’appellante, deve infatti essere dimostrato, la capacità di discernimento
essendo presunta (art. 16 CC) e l’assunzione di una perizia socio–psichiatrica
non può quindi essere esclusa d’acchito. La conclusione che ne ha tratto il
primo giudice però non può essere condivisa. In una procedura sommaria,
infatti, se la complessità della causa o la difficoltà nell’assunzione delle
prove lo esige, il giudice può con ordinanza rinviare le parti alla procedura accelerata
(art. 372 cpv. 1 CPC; Rep 1981 141). Questo tipo di procedura consente maggiore
elasticità nell’assunzione delle prove e la possibilità di un simile rinvio è
stata esplicitamente voluta dal legislatore come valvola di sicurezza nella
procedura sommaria di camera di consiglio (cfr. Messaggio del Consiglio di
Stato, pubblicato nei verbali del Gran Consiglio, Sessione autunnale 1974, pag.
993 e segg., 1007). Il rinvio alla procedura accelerata è d’altra parte esplicitamente
previsto dal codice in caso di contestazioni dell’inventario (art. 479 CPC),
per cui non vi è quindi motivo di rinviare a una procedura ordinaria
l’accertamento della qualità di erede dell’istante, che può essere decisa
nell’ambito dell’azione di divisione (cfr. DTF 69 II 357 consid. 2).
- La decisione del Pretore
deve a ogni modo essere annullata poiché emanata in violazione del diritto di
essere sentito delle parti. All’udienza del 6 giugno 1994 il primo giudice
aveva ordinato l’accertamento preliminare dell’eccezione di carenza di capacità
processuale della parte istante, riservandosi di decidere sull’ammissibilità
delle prove offerte dalle parti in separata sede (act. II, pag. 5).
Dall’esame del fascicolo processuale risulta che egli ha preso contatto con
l’istante, verosimilmente per accertarne la capacità processuale (lettera 8
luglio 1994, act. III) e ha emanato la decisione 20 settembre 1994, con
la quale ha statuito sull’ammissibilità delle prove offerte all’udienza, sulla
capacità processuale dell’istante e sulla sua legittimazione attiva senza più
convocare le parti. L’audizione dell’istante, avvenuta in modo del tutto
informale, in assenza dei patrocinatori e senza che ve ne sia traccia nel
fascicolo processuale, salvo quanto risulta dalla decisione impugnata (act.
VII, pag. 11), è assimilabile a un’ispezione, che il giudice può assumere
d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 88 lett. a CPC). L’assunzione di prove
implica tuttavia la convocazione delle parti per il dibattimento finale sia
sull’eccezione (art. 100 CPC) sia sul merito (art. 368 CPC), che in concreto
non è avvenuto. L’omissione del dibattimento finale, in una procedura orale
come quella di camera di consiglio, comporta la nullità della sentenza per
insanabile violazione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 4 Cost.
(Rep 1984 394; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 410 n. 2).
L’appello deve quindi
essere accolto e l’incarto rinviato al Pretore affinché indica il
contradditorio sull’eccezione e, ove respingesse l’eccezione, rinvii le parti
alla procedura accelerata in conformità con l’art. 372 CPC.
- Spese e ripetibili
dell'attuale giudizio seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
vista sulle spese la tariffa giudiziaria
pronuncia :
-
L’appello è accolto, la
decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Pretore affinché
proceda ai sensi dei considerandi.
-
Gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati
dall’appellante, sono a carico di __________ __________, che rifonderà alla
controparte l'importo di fr. 800.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a :
–
avv. __________, __________
–
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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