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Numero d'incarto:
10.2006.96
Data decisione, Autorità:
05.09.2006, PRPEN
Titolo:
abbandono del luogo dell'incidente e conseguente elusione dei provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida
- LESA 1
- LESA 2
- LESA 3
Incarto
n.
10.2006.96
DA
766/2006
Bellinzona
5
settembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
ACCU 1 ,
difeso da: DI 1
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine,
per aver condotto
l’autovettura BMW targata __________ essendo in stato di spossatezza;
fatti avvenuti a __________
il 12 dicembre 2005;
reato previsto dall’art.
91 cpv. 2 LCStr;
- infrazione alle norme
della circolazione,
per avere, circolando
nello stato psico-fisico surriferito, nell’immettersi sull’intersezione con
percorso rotatorio obbligato, negligentemente perso la padronanza di guida
continuando così la corsa cozzando conseguentemente contro un palo
dell’illuminazione pubblica posto al centro dell’intersezione stessa;
fatti avvenuti a __________
il 12 dicembre 2005;
reato previsto dall’art.
90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1, 34
cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC;
- inosservanza dei doveri
in caso d'infortunio,
per aver abbandonato il
luogo dell’incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge,
in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza
indugio la polizia;
fatti avvenuti a __________
il 12 dicembre 2005;
reato previsto dall’art.
92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
perseguito con decreto d’accusa del 27 febbraio
2006 n. DA 766/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3
(tre) anni.
-
Alla multa di fr. 1'000.--
(mille), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi
ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49
cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 200.--.
-
La condanna verrà iscritta
a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato
dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 1 marzo 2006 dal difensore;
indetto il dibattimento 5 settembre 2006,
al quale hanno partecipato l’imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d’accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, prospettata all’imputato un’eventuale condanna ex
art. 91a cpv. 1 LCStr, proceduto all'interrogatorio dell'accusato e
all’audizione dei testi;
sentito il difensore, il quale il quale
rileva che il suo assistito non ha subito un colpo di sonno, bensì un
improvviso e temporaneo malore. Egli chiede pertanto il proscioglimento dai
primi due capi di imputazione, in quanto fa difetto l’intenzionalità e non vi è
nemmeno un’imprevidenza colpevole. Per quanto concerne i rimanenti capi di
imputazione egli postula, in via principale, di prescindere da ogni pena, ex
art. 10 CPS, e, in via subordinata, tenuto conto della scemata responsabilità e
del sincero pentimento, una condanna ad una sola pena pecuniaria, inferiore a
quella proposta dal Procuratore pubblico, senza iscrizione a casellario
giudiziario e con rinvio delle parti civili al competente foro civile per le
loro eventuali ulteriori pretese di risarcimento;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- L’imputato è autore
colpevole di:
1.1. Guida in stato di
inattitudine,
1.2. Infrazione
alle norme della circolazione,
1.3. Inosservanza
dei doveri in caso di infortunio,
1.4. Elusione
dei provvedimenti per accertare l’incapacità alla guida,
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa in questione?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato può
beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della
libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la
cancellazione?
-
A chi vanno caricate la
tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1,
31 cpv. 1, 34 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 2, 91a cpv. 1, 92 cpv.
1 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di:
- infrazione alle norme della
circolazione, art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27
cpv. 1, 31 cpv. 1, 34 cpv. 1 LCStr, 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 1 ONC,
per avere, a __________ il
12 dicembre 2005, alla guida della autovettura BMW targata __________,
nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato,
negligentemente perso la padronanza di guida continuando così la corsa cozzando
conseguentemente contro un palo dell’illuminazione pubblica posto al centro
dell’intersezione stessa;
- inosservanza dei doveri in
caso d'infortunio, art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l’art. 51 cpv. 1 e 3
LCStr,
per avere, nelle suddette
circostanze di tempo e di luogo, abbandonato il luogo dell’incidente
surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza
avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
- elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, art. 91a cpv. 1 LCStr,
per avere, nelle
summenzionate circostanze di tempo e di luogo, intenzionalmente abbandonato il
luogo dell’incidente e rendendosi temporaneamente irreperibile, dovendo
presumere che sarebbe stato sottoposto agli esami per l’accertamento del tasso
alcolemico, eludendo così lo scopo di tali provvedimenti;
e lo proscioglie dall’accusa di guida in stato di
inattitudine, art. 91 cpv. 2 CPS,
per i fatti descritti al punto
n. 1 del decreto d’accusa n. DA 766/2006 del 27 febbraio 2006;
condanna ACCU 1
-
alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni;
-
alla multa di fr. 1'000.--
(mille);
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 500.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni dal
dibattimento e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione
della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
e a: Comando della Polizia cantonale,
Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione della circolazione,
Ufficio giuridico, Camorino,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 1000.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1500.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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