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10.2006.400 ΓÇó Conviction for participating in a riot
10.2006.400Other CourtMar 8, 2007Confirmed
ACCU 1 opposed a penalty order accusing him of taking part in a riot in a nightclub on 8 April 2006. After a hearing before the Bellinzona Pretura penale, the accused denied guilt but the court found him guilty under Art. 133 CP. It imposed the same fine proposed in the penalty order, CHF 500, with 5 days' substitute imprisonment for non-payment, and ordered CHF 350 in court fees and costs, together with registration in the criminal record. The judgment became final.
Art. 133 CP; conviction for riot and consequences of opposition to a penalty order. Where, after hearing the accused and examining the file, the court considers the accusation proven, it confirms the guilt finding and imposes the statutory sanction. For non-payment of a fine, substitute custodial detention is fixed under Art. 106 cpv. 2 CP. Costs may be charged to the convicted person according to the applicable cost statute. The absence of a request for written reasons and of an appeal declaration within the statutory time limit does not affect the validity of the oral judgment (consid. not indicated).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2006.400
Data decisione, Autorità: 08.03.2007, PRPEN
Titolo:
prendere parte ad una rissa
Incarto n. 10.2006.400 DA 2876/2006
Bellinzona 8 marzo 2007
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
prevenuto colpevole di rissa,
per avere, in data 8 aprile 2006 all’interno del locale notturno __________ di __________ preso parte unitamente a __________ e a __________ ad una rissa che ha avuto per conseguenza la sua lesione come attestato dal certificato medico dell’8.04.2006, che lo riguarda, stilato dalla dr.ssa med. __________ dell’Ospedale __________;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall’art. 133 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 21 agosto 2006 n. 2876/2006 del AINQ 1, che propone la condanna:
Alla multa di fr. 500.- (cinquecento).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 23 agosto 2006;
indetto il dibattimento 8 marzo 2007, al quale è comparso l’accusato personalmente, mentre il Procuratore pubblico con lettera 1° febbraio 2007 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito da ultimo l'accusato, che non si ritiene colpevole;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
Se ACCU 1 è autore colpevole di rissa per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.
Sulla pena e sulle spese.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 63, 133 vCP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di rissa per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2876/2006 del 21 agosto 2006.
condanna ACCU 1
1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale.
le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della Confederazione, Berna Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Sezione esecuzione pene e misure, Torricella, Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.- multa
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 150.- spese giudiziarie
fr. 850.- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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