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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2006.302
Data decisione, Autorità:
30.01.2007, PRPEN
Titolo:
esercizio illecito della prostituzione senza notifica e senza permesso per esercitare attività lucrativa
Incarto
n.
10.2006.302
DA
2297/2006
Bellinzona
30
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario per giudicare
ACCU 1
difesa da: DI 1
prevenuta colpevole di 1. esercizio illecito della
prostituzione,
per avere, presso l’EP __________
a __________, nei periodi 7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al
6.03.2006 e infine dal 5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni
cantonali sulle modalità d'esercizio della prostituzione omettendo di
notificarsi alla Polizia cantonale;
- contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza
essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri;
fatti avvenuti nelle indicate
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 199
CP, 23 cpv. 6 LDDS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguita con decreto d’accusa del 23 giugno
2006 n. 2297/2006 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla multa di fr.
500.00 (cinquecento) con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art.
49 cifra 3 CPS).
-
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 50.00 (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr.
50.00 (cinquanta).
ed inoltre la condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusata in data 23 giugno 2006;
indetto il dibattimento 30 gennaio 2007,
al quale è comparsa l’accusata personalmente, assistita dal proprio difensore,
avv. DI 1, __________, mentre il Sostituto Procuratore pubblico con lettera 18
dicembre 2006 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il difensore, il quale chiede il
proscioglimento da ogni accusa;
per ultimo l'accusata;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E’ ACCU 1 autrice colpevole di:
1.1. esercizio illecito della
prostituzione, per avere, presso l’EP __________ a __________, nei periodi
7.07.2005 sino al 7.08.2005 nonché dal 22.01.2006 al 6.03.2006 e infine dal
5.06.2006 al 20.06.2006, infranto le prescrizioni cantonali sulle modalità
d'esercizio della prostituzione omettendo di notificarsi alla Polizia
cantonale?
1.2. contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,
per avere, nelle circostanze di
tempo e di luogo di cui al sub.1, esercitato attività lucrativa abusiva, senza
essere al beneficio del richiesto permesso di polizia degli stranieri?
-
In caso di risposta
affermativa, quale deve essere la pena?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine
di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha
formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 199 CP, 23 cpv. 6 LDDS;
9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1., 1.2.; negativamente al quesito posto sub 3, come segue ai quesiti
posti sub 2 e 4;
dichiara ACCU 1
autrice colpevole di esercizio
illecito della prostituzione (art. 199 CP) e di contravvenzione alla LF
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 6 LDDS)
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n.
2297/2006 del 23 giugno 2006;
condanna ACCU 1
- alla multa di fr. 500.--
(cinquecento);
1.1. in caso
di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata
in 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);
- al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 150.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.— per
complessivi fr. 300.-- (trecento);
dispone che non si faccia luogo
all'iscrizione della condanna a casellario giudiziale;
avvertite le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza definitiva.
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna,
Ufficio federale della
migrazione, Berna,
Comando della Polizia
cantonale, Bellinzona,
Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 500.-- multa
fr. 150.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. 800.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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