Cultivation of hemp: lack of proof of narcotic use

10.2005.519Other CourtMar 7, 2006Other

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Omnilex summary

The Pretura penale acquitted the accused of a contravention to the Narcotics Act arising from the cultivation of three hemp plants. Although the indictment alleged cultivation for personal consumption, the court found that the prosecution had not proven that the plants were intended for use as a narcotic. The defendant's statement that the plants were merely ornamental and would have been removed before flowering was deemed plausible. The court therefore dismissed the criminal accusation and ordered the costs borne by the State.

Omnilex headnote

Art. 19a cifra 1 LStup; cultivation of hemp plants and proof of narcotic purpose. A conviction for contravention of the Narcotics Act requires proof that the plants were cultivated with the intent to use them as a stupefacient. Where the prosecution fails to establish such use or purpose, and the accused's alternative explanation remains plausible, the charge cannot be sustained (consid. 1). The mere cultivation of hemp, without proof of narcotic exploitation, is insufficient for liability.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.519

Data decisione, Autorità: 07.03.2006, PRPEN

Titolo: coltivazione di 3 piante di canapa, assenza prova dell'uso quale stupefacente

Incarto n. 10.2005.519 DA 3888/2005

Bellinzona 7 marzo 2006

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

prevenuto colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti,

per avere, senza essere autorizzato, coltivato a __________, per il proprio consumo, 3 piante di canapa d’alto fusto che, se non distrutte dalla Polizia dopo l’intervento del 16 agosto 2005, avrebbero prodotto da kg 0.3 a kg 1.2 di fiori di canapa;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall’art. 19a cifra 1 LStup;

perseguito con decreto d’accusa del 17 ottobre 2005 n. DA 3888/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 300.-- (trecento), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 29 ottobre 2005 dall’accusato;

indetto il dibattimento 7 marzo 2006, al quale ha partecipato l’accusato, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del decreto d’accusa;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito da l'accusato, il quale chiede il proscioglimento in quanto egli non ha mai avuto intenzione di sfruttare le piante come stupefacente. Esse avevano solo una funzione ornamentale e le avrebbe estirpate prima della fioritura;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. L’imputato è autore colpevole di contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005?

  2. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena proposta?

  3. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  4. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 19a cifra 1 LStup; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti, rinviando ai contenuti della sentenza DTF 130 IV 84 segg., 86, e preso atto che l’accusa non ha dimostrato che le piante in questione sarebbero state utilizzate come stupefacente, nonché ritenuta verosimile la versione fornita dall’imputato;

proscioglie ACCU 1

d

dall’accusa di:

contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19a LStup,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3888/2005 del 17 ottobre 2005;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

hemp cultivationnarcoticsproofintentacquittalcostsornamental plants

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Key legal question

Whether the accused committed a contravention to the Narcotics Act by cultivating hemp plants intended as a narcotic.

Extracted holding

The prosecution did not prove that the plants were to be used as a narcotic; the accused's ornamental explanation was considered plausible.

Extracted reasoning

The court relied on the cited case law and on the lack of proof of narcotic use or intent to exploit the plants as a drug.

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