AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.285
Data decisione, Autorità:
06.12.2005, PRPEN
Titolo:
Colpire una persona al volto con un pugno e sputarle in faccia.
CIVI 1
Incarto
n.
10.2005.285/CEG
DA
1952/2005
Bellinzona
6
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con il
segretario Flavio Biaggi per giudicare
ACCU 1;
prevenuto colpevole di 1. lesioni semplici,
per avere, a __________, il __________,
colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un danno al corpo
di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del dr. med. __________
agli atti;
- ingiuria,
per avere, a __________, il __________,
offeso l’onore di CIVI 1 sputandogli in faccia;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reati previsti dagli artt. 123 cifra
1, 177 CP;
richiamati gli artt. 66 e 68
cifra 1 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 23 maggio
2005 n. DA 1952/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla multa di fr. 600.-- (seicento);
Per ogni pretesa la parte civile CIVI 1, __________, è rinviata al
competente foro civile;
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--;
Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di
80 (ottanta) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dalla Pretura
Penale del Cantone Ticino il __________, ma l'ammonisce formalmente;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente dall’accusato in data 2 giugno 2005;
indetto il pubblico dibattimento in data 6
dicembre 2005, al quale l’accusato, benché regolarmente citato per via
raccomandata, non è comparso, mentre il AINQ 1 con lettera 21 ottobre 2005 ha
rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
proceduto nelle forme contumaciali;
data lettura del decreto d'accusa;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E’ ACCU 1 autore colpevole di:
1.1. lesioni semplici, per avere, a __________,
il __________, colpendolo al volto con un pugno intenzionalmente cagionato un
danno al corpo di CIVI 1, come attestato dal certificato medico __________ del
dr. med. ____________________ agli atti?
1.2. ingiuria, per avere, a __________,
il __________, offeso l’onore di __________ sputandogli in faccia?
-
In caso di risposta
affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
Deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 80 giorni di
detenzione pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________?
3.1. In caso di risposta negativa
deve essere pronunciato l’ammonimento e/o prolungato il periodo di prova e, se
sì, di quanto?
-
L'eventuale condanna va
iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà
avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 66, 68 cifra 1, 123
cifra 1, 177 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo affermativamente ai quesiti posti sub
1.1., 1.2, 3.1., 4.; negativamente ai quesiti posti sub 2, 3;
dichiara ACCU 1
autore colpevole di lesioni
semplici (art. 123 cifra 1 CP) e di ingiuria (art. 177 CP) per i
fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1952/2005
del 23 maggio 2005;
condanna ACCU 1
-
alla multa di fr. 600.--
(seicento);
-
al pagamento della tassa
di giustizia di fr. 200.-- e delle spese giudiziarie di fr. 150.--, per
complessivi fr. 350.-- (trecentocinquanta).
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 80 (ottanta) giorni di detenzione
pronunciata nei suoi confronti dalla Pretura penale il __________, ma l’ammonisce
formalmente;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata dopo un anno se il condannato avrà
pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP);
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;
avverte le parti del diritto di
presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza.
Il condannato può solo
ricorrere contro la dichiarazione di contumacia;
il condannato della facoltà di
chiedere un nuovo giudizio entro il termine di sei mesi e presentandosi al
dibattimento, ritenuto che per tasse e spese la presente sentenza è
immediatamente esecutiva;
Intimazione a:
Ministero
pubblico della Confederazione, Berna
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione esecuzione pene e
misure, Torricella,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Sezione permessi e
immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,
Ufficio del Giudice
dell’istruzione e dell’arresto, Lugano.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 600.-- multa
fr. 200.-- tassa di giustizia
fr. 150.-- spese giudiziarie
fr. -.-- testi
fr. 950.-- totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster