Acquittal for negligent arson; costs charged to the State

10.2005.237Other CourtNov 10, 2005Acquitted

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Omnilex summary

ACCU 1 was tried before the Pretura penale in Bellinzona for negligent arson after allegedly leaving a candle burning on a kitchen table and causing fire damage in a co-owned building. The public prosecutor had proposed a CHF 200 fine, court costs, and no revocation of a prior conditional sentence, but later waived attendance at the hearing and requested confirmation of the bill of accusation. After hearing the accused, defense counsel, and a witness, the court acquitted the accused and charged the costs to the State. No revocation of the prior conditional sentence was ordered in the dispositive part.

Omnilex headnote

Art. 222 cpv. 1 CP; negligent arson and acquittal. Where the evidence does not establish the accused’s culpability for negligently causing a fire, the criminal charge must be dismissed by acquittal. Upon acquittal, procedural costs may be allocated to the State. The court need not impose the sanctions proposed in the bill of accusation if the offence is not proven (consid. not specified).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.237

Data decisione, Autorità: 10.11.2005, PRPEN

Titolo: provocato un incendio lascindo accesa una candela sul tavolo di legno della cucina

LESA 1

Incarto n. 10.2005.237 DA 1637/2005

Bellinzona 10 novembre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare

ACCU 1 (difesa da: DI 1)

prevenuta colpevole di incendio colposo,

per avere, in data 02.04.2005, a __________, in via __________, lasciando accesa una candela sul vano cucina, cagionato un incendio dal cui fatto ne è derivato un danno al soffitto della cucina, l'annerimento dei muri del soggiorno, allo stabile in comproprietà con LESA 1;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall' art. 222 cpv. 1 CP;

perseguita con decreto d’accusa n. 1637/2005 di data 27 aprile 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

Alla multa di fr. 200.--.Riservata la disposizione di cui all'art. 15 della Legge cantonale sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003 ma l'ammonisce formalmente.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 10 maggio 2005 dall'accusata;

indetto il dibattimento 10 novembre 2005, al quale sono comparsi l’accusata personalmente ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 3 ottobre 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusata, sentito il teste __________;

sentito il difensore, il quale chiede il proscioglimento;

sentito da ultimo l'accusata;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se ACCU 1 è autrice colpevole di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

  3. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Canton Ticino il 24.03.2003.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 222 cpv. 1 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie ACCU 1

dall’imputazione di incendio colposo per i fatti descritti nel decreto di accusa n. 1637/2005 del 27 aprile 2005.

carica le spese allo Stato.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna Comando della Polizia cantonale, Bellinzona, Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

negligent arsonacquittalfire damagecriminal costsconditional sentence

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the accused was guilty of negligent arson under Art. 222 para. 1 CP.

Extracted holding

The accused was acquitted of negligent arson as charged in the bill of accusation.

Extracted reasoning

After the hearing and review of the file, the court did not find the charge established and therefore entered an acquittal.

Key legal question

How the costs should be allocated.

Extracted holding

The court ordered the costs to be borne by the State.

Extracted reasoning

Following the acquittal, the procedural costs were not charged to the accused.

Key legal question

Whether the conditional suspension attached to the earlier 10-day detention sentence should be revoked.

Extracted holding

The dispositive part does not order revocation; only the acquittal and cost allocation are pronounced.

Extracted reasoning

Because the accused was acquitted, no punitive consequence was imposed in the dispositive section.

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