Speeding offense; probation period reduced

10.2005.236Other CourtJun 27, 2005Modified

Summary

ACCU 1 was tried before the Bellinzona criminal court for serious speeding on the A2 motorway, where radar recorded 157 km/h after tolerance deduction against a 120 km/h limit. After timely opposition to the summary penalty order, the accused appeared personally; the prosecutor did not attend and asked for confirmation of the order. The court found guilt, imposed 15 days' detention suspended conditionally, a CHF 1,000 fine, and CHF 300 in costs, but reduced the probation period from four years to two and refused to revoke the earlier suspended 45-day sentence from 2 August 2004.

Regest

Art. 90 cifra 2 LCStr; serious speeding on a motorway exceeds the threshold of a grave traffic infraction when the driven speed, after deduction of the tolerance margin, clearly surpasses the permitted limit and creates a serious danger for others. In sentencing, the court may confirm guilt while adapting the probation period of a suspended custodial sentence and may leave an earlier suspended sentence untouched if revocation is not warranted (consid. on penalty and prior suspension). Costs follow the conviction under the applicable cantonal fee rules.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2005.236

Data decisione, Autorità: 27.06.2005, PRPEN

Titolo: eccesso di velocità

Incarto n. 10.2005.236/rol DA 1648/2005

Bellinzona 27 giugno 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per giudicare

ACCU 1

prevenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione

per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per aver circolato con la vettura __________ targata __________ alla velocità di 157 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 120 Km/h;

fatti avvenuti a __________, autostrada A2, il __________;

reato previsto dall' art. 90 cifra 2 LCStr;

perseguito con decreto d’accusa n. 1648/2005 di data 2 maggio 2005 del AINQ 1 che propone la condanna dell'accusato:

Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per

un periodo di prova di 4 (quattro) anni. 2. Alla multa di fr. 1'000.--. 3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.--. 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena

di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal

Ministero Pubblico il 02.08.2004, ma ne prolunga di 1 (uno) anno il periodo

di prova.

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 maggio 2005 dall'accusato;

indetto il dibattimento 27 giugno 2005, al quale è comparso l’accusato personalmente mentre il Procuratore pubblico con lettera 8 giugno 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. Se ACCU 1 è autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto di accusa a suo carico.

  2. Sulla pena e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 90 cifra 2 LCStr, in rel. con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3 LCStr; art. 4a cpv. 1 lett. d ONC; art. 22 cpv. 1 OSStr; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara ACCU 1,

autore colpevole di infrazione grave alle norme della circolazione per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 1648/2005 del 2 maggio 2005;

condanna ACCU 1

  1. alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un

periodo di prova di 2 (due) anni;

  1. alla multa di fr. 1'000.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--.

non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 45 (quarantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 02.08.2004.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.

assegna al condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano,

Sezione della circolazione, Camorino.

La sentenza è definitiva.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di ACCU 1

fr. 1'000.- multa

fr. 100.- tassa di giustizia

fr. 200.- spese giudiziarie

fr 1'300.- totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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