AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2005.188
Data decisione, Autorità:
19.05.2005, PRPEN
Titolo:
condanna per violenza o minaccia contro le autorità e ifunzionari,ingiuria, furto di poca entità, contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e violazione del bando, abuso della licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla LF sulle armi e munizioni
- LESA 1
- LESA 2
- LESA 3
Incarto
n.
10.2005.188, 10.2005.189/pg
DA
1534/2005
DA
2604/04
Bellinzona
19
maggio 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
ACCU 1
(difeso da: DUF 1)
prevenuto
colpevole di
- violenza
o minaccia contro le autorità e i funzionari
per avere, a
Bellinzona in data 18.06.2004, impedito all’agente della Polizia cantonale __________,
con una grave minaccia all’intergrità fisica, di compiere un atto che entrava
nelle sue attribuzioni, segnatamente di procedere al suo interrogatorio presso
la locale Gendarmeria;
- ingiuria
per avere, a Bellinzona in data
18.06.2004, offeso l’onore di __________, proferendo nei suo confronti alcuni
ingiuriosi epiteti, fra cui: ”figlio di puttana”, “bastardo”, “poliziotto
di merda” e “testa di cazzo”;
- furto
di poca entità
per
avere, a __________ in data 18.06.2004, per procacciarsi un indebito profitto e
al fine di appropriarsene, sottratto ai danni del grande magazzino __________
quattro stecche di sigarette del valore complessivo di fr. 206.-- (refurtiva
recuperata e restituita alla parte lesa);
- contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, a bordo del treno 2778 sulla tratta ferroviaria
Locarno-Bellinzona in data 21.06.2004, detenuto 3 grammi lordi di canapa
destinati al suo consumo personale;
reati
previsti dagli art. 285 cifra 1 CP, art. 139 cifra 1 CP
combinato con l’art. 172ter CP, art. 177 CP e art. 19a LS;
perseguito con decreto d’accusa del 16 agosto
2004 n. 2604/2004 del AINQ 2, , che propone la condanna:
-
Alla pena di 20 (venti) giorni di detenzione da espiare.
-
Alla pena accessoria
dell'espulsione dal territorio
svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
-
Al pagamento della
tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Revoca il
beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 10 (dieci)
giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo Ministero
Pubblico il 20.01.2003.
-
Ordina la
confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago
sequestrati il 18.06.2004 (art. 58 CPS).
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
rilevato che
per questi fatti l’accusato è stato condannato in contumacia il 25 febbraio
2005 dal giudice della Pretura penale __________;
preso atto che
con lettera 5 aprile 2005 il condannato ha formulato istanza di nuovo giudizio
giusta l’art. 277 cpv. 3 CPP;
e inoltre
prevenuto
colpevole di
- violazione
del bando
per
non avere lasciato la Svizzera nonostante i due decreti d'espulsione per tre
anni, emessi contro di lui dal Ministero pubblico di Lugano con decreti del
30.7.2002 e 9.8.2002, soggiornando in Svizzera, prevalentemente nel Cantone
Ticino, a Lugano, Locarno, Chiasso ed altre località dal gennaio 2005 fino al momento
dell'arresto;
- infrazione alla
LF sugli stupefacenti
per avere, senza essere
autorizzato, consegnato a __________ in due circostanze, tra il 25 ed il
28.12.2004 a Biasca, complessivamente gr. 15 di eroina affinché fossero venduti
al prezzo di fr. 1'500.-, sostanza poi in effetti venduta in buste dosi da __________;
- abuso della
licenza e delle targhe
per avere applicato
all'automobile marca "__________ A 1200", da lui acquistata all'inizio
del mese di aprile 2004 ad __________, le targhe __________, risultate essere
state sottratte al legittimo proprietario __________ il 3.4.2004 a __________;
- conducenti
senza licenza di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile
per avere circolato con
l'automobile di cui al punto 3, sprovvista della relativa licenza di
circolazione e dell'assicurazione RC;
- circolazione senza
licenza di condurre
per avere circolato con
l'automobile menzionata al punto 3 sulla tratta Olivone-Biasca il 10.4.2004,
senza essere al beneficio della relativa licenza di condurre, permettendone la
guida, a Biasca il medesimo giorno, a __________ pure sprovvisto di licenza di
condurre;
- infrazione alla LF sulle
armi e sulle munizioni
per avere, il 21.6.2004 a bordo
del treno nr. __________ che percorreva la tratta Locarno-Bellinzona), portato
con sè, senza diritto, un coltello serramanico "__________" con lama
di 8 cm seghettata;
- contravvenzione
alla LF sugli stupefacenti
per avere,
senza essere autorizzato, consumato complessivamente 40 buste dosi di eroina,
sostanza acquistata da __________ a Biasca tra il gennaio e l'aprile 2004,
pagandola complessivamente fr. 2'000.-;
reati previsti dagli art. 291 CP, 95 cifra 1, 96
cifra 1 e 2, 97 cifra 1 LCStr; 33 cpv 1 Larm, 19 cifra 1 e 19a cifra 1 LS;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
perseguito con decreto d’accusa del 15 aprile
2005 n. 1534/2005 del AINQ 1 che propone la condanna:
-
Alla pena di 70 (settanta)
giorni di detenzione da espiare (dedotto il carcere preventivo sofferto). Pena
parzialmente aggiuntiva a quella decretata dallo Amtsstatthalteramt Luzern il
12.01.2005.
-
Alla revoca del beneficio della
sospensione condizionale concesso alla pena di 10 giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di Lugano il 20.01.2003.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
-
Ordina la confisca di un
coltello marca "__________" sequestrato dalla Polizia all'accusato;
vista l’opposizione a questo decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 25 aprile 2005, limitatamente ai
punti 2, 3, 4 e 5;
indetto il
dibattimento 19 maggio 2005, al quale sono comparsi l’accusato personalmente, il
suo difensore, il Procuratore pubblico e l’interprete;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
preso atto che
il difensore ha dichiarato di ritirare l’opposizione riguardo ai punti 3 e 4
del decreto di accusa 2604/2004 e riguardo ai punti 3 e 5 del decreto
1534/2005;
preso atto che
il Procuratore pubblico ha precisato che la detenzione è iniziata il 17 marzo
2005 e non il 18 marzo 2005 come erroneamente indicato sul decreto di accusa;
sentito il
Procuratore pubblico, il quale chiede la conferma del decreto di accusa;
sentito il
difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento dell’accusato
per i quattro reati oggetto dell’odierno dibattimento, mentre in via
subordinata chiede la riduzione della pena in funzione dello stato psicologico
e della scemata responsabilità dell’accusato; non si oppone all’espulsione dal
territorio svizzero e alle confische indicate nei decreti di accusa e di quela
di 3 grammi di marijuana prospettata dal giudice nel corso dell’odierno
dibattimento;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se ACCU 1 è autore colpevole
di:
1.1. violenza o minaccia
contro le autorità e i funzionari
1.2. ingiuria
1.3. infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti
1.4. conducenti senza licenza
di circolazione ed assicurazione di responsabilità civile
per i fatti descritti nei
decreti di accusa a suo carico.
-
Sulla pena e sulle spese.
-
Se deve essere ordinata la pena
accessoria dell’espulsione dal territorio svizzero.
-
Se deve essere revocato il
beneficio della sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di
detenzione decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio
-
Se deve essere ordinata la
confisca e la distruzione di un tronchesino e di una siringa con ago
sequestrati il 18 giugno 2004 e di ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla
Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004, come pure la confisca di un coltello
marca “__________” sequestrato dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 55, 58, 59, 63,
68, 139 cifra 1 combinato con l’art. 172ter, 177, 285 cifra 1, 291 CP; 95 cifra
1, 96 cifra 1, 2 e 3, 97 cifra 1 LCStr, 33 cpv. 1 Larm; 19 cifra 1 e 19a cifra
1 LS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti
dichiara ACCU 1
autore colpevole di violenza o
minaccia contro le autorità e i funzionari, ingiuria, infrazione alla LF sugli
stupefacenti e conducenti senza licenza di circolazione ed assicurazione di
responsabilità civile per i fatti compiuti nelle circostanze descritte ai punti
2 e 4 del decreto di accusa n. 1534/2005 del 15 aprile 2005 e ai punti 1 e 2
del decreto di accusa n. 2604/2004 del 16 agosto 2004.
rileva che ACCU 1 é pure
autore colpevole di furto di poca entità, violazione del bando, abuso della
licenza e delle targhe, circolazione senza licenza di condurre, infrazione alla
LF sulle armi e sulle munizioni e ripetuta contravvenzione alla LF sugli
stupefacenti, reati per i quali non é stata fatta opposizione ai decreti di
accusa citati o la stessa é stata ritirata.
condanna ACCU 1
-
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo sofferto a partire dal 17
marzo 2005, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella decretata
dall’Amtsstatthalteramt di Lucerna il 12 gennaio 2005;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 640.-.
condanna ACCU 1 alla pena
dell’espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni.
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
revoca il beneficio della
sospensione condizionale della pena di 10 (dieci) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero pubblico il 20 gennaio 2003.
ordina la confisca e la distruzione
di un tronchesino e di una siringa con ago sequestrati il 18 giugno 2004 e di
ca. 3 grammi di marijuana sequestrati dalla Polizia ferroviaria il 21 giugno
2004, come pure la confisca di un coltello marca “__________” sequestrato dalla
Polizia ferroviaria il 21 giugno 2004.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Sezione
dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il
presidente: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di ACCU 1
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 340.00 spese
giudiziarie
fr. 640.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster