Illegal stay aid and unlawful employment of foreigner

10.2004.494Other CourtMay 18, 2005Partially Granted

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Omnilex summary

Two defendants were tried in Bellinzona for helping an Italian national stay illegally in Switzerland and for employing him without a work permit. The court acquitted ACCU 1 on both charges and charged his costs to the State. ACCU 2 was acquitted of aiding illegal stay but convicted of the employment contravention. The court imposed a CHF 1,000 fine, ordered CHF 300 in court fees and expenses, and directed that the conviction be entered in the criminal record subject to deletion after one year if the fine is paid and conduct remains good.

Omnilex headnote

Art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS; distinzione tra aiuto al soggiorno illegale e contravvenzione per impiego di straniero senza autorizzazione; per la prima fattispecie occorre un contributo consapevole e causalmente rilevante al soggiorno illecito, mentre per la seconda è sufficiente l’impiego di persona priva del necessario permesso di lavoro. In difetto di prova del necessario nesso di fatto e della coscienza dell’aiuto, va pronunciato il proscioglimento; ove sia accertato soltanto l’impiego non autorizzato, la responsabilità penale si limita alla contravvenzione, con adeguamento della pena e delle spese (consid. implicite della sentenza).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.494

Data decisione, Autorità: 18.05.2005, PRPEN

Titolo: locazione di un appartamento a cittadino straniero privo del permesso di dimora e impiego della medesima persona in qualità di addetto alla manutenzione di stabili

Incarto n. 10.2004.494 10.2004.495

DA 3906/2004 DA 3907/2004

Bellinzona 18 maggio 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con Marco Agustoni in qualità di segretario, per giudicare

ACCU 1 , difeso da: DI 1

e

ACCU 2 , difeso da: DI 2

prevenuti colpevoli di 1. ACCU 1

  1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale),

per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ da lui amministrato e di proprietà della società __________, della quale egli è direttore con firma individuale, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

  1. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo giugno 2002 - luglio 2004, impiegato __________ in qualità di addetto alla manutenzione generale dello stabile di cui sub. 1, non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3906/2004 del AINQ 1 che propone la condanna:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

  4. ACCU 2

  5. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo gennaio 2000 - giugno 2002, a Pregassona, favorito il soggiorno illegale di __________, cittadino italiano, affittandogli un appartamento situato nello stabile di Via __________ di proprietà della ditta __________, della quale egli era presidente con firma collettiva a due, sapendolo privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

  1. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri,

per avere, nel periodo ottobre 2002 - ottobre 2004, impiegato __________ quale manutentore di stabili da lui amministrati, sapendolo non autorizzato a lavorare in Svizzera in quanto privo del richiesto permesso di Polizia degli stranieri;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reati previsti dagli art. 23 cpv. 1 e cpv. 4 LDDS, richiamato l’art. 41 cifra 1 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del 24 novembre 2004 n. DA 3907/2004 del AINQ 1, , che propone la condanna:

  1. Alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall’art. 80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cifra 4 CPS;

viste le opposizioni ai decreti d’accusa interposte tempestivamente in data 30 novembre 2004, rispettivamente 1 dicembre 2004;

indetto il dibattimento 18 maggio 2005, al quale hanno partecipato gli imputati, assistiti dai rispettivi difensori, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore del signor ACCU 1, il quale il quale in via principale chiede il proscioglimento da entrambi i capi d’imputazione per errore sui fatti ai sensi dell’art. 19 CPS. La medesima conclusione si impone ritenuto che il suo assistito non aveva la cosiddetta “Garantenpflicht” e che non c’era alcun rapporto di lavoro con il signor __________. In via subordinata egli postula una multa non superiore a fr. 300.--;

sentito la parola al difensore del signor ACCU 2, il quale afferma che l’esposizione fatta dal collega vale anche per il suo assistito. A complemento egli aggiunge che i fatti di cui al primo capo di imputazione non costituiscono reato, mentre che per il secondo ribadisce che non vi era alcun rapporto di lavoro. Egli chiede pertanto, in via principale, l’assoluzione da entrambi i capi d’imputazione e, in via subordinata, limitatamente al secondo reato la condanna ad una multa non superiore a fr. 300.--;

sentito l’accusato ACCU 1;

sentito da ultimo l'accusato ACCU 2;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

1.1. È il signor ACCU 1 autore colpevole di:

1.1.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

1.1.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004?

1.2. Può essere riconosciuto l’errore sui fatti?

1.3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?

1.4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

1.5. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

1.6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

2.1. È il signor ACCU 2 autore colpevole di:

2.2.1. Infrazione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

2.2.2. Contravvenzione alla Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri,

per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. DA 3907/2004 del 24 novembre 2004?

2.2. Può essere riconosciuto l’errore sui fatti?

2.3. In caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la proposta di pena?

2.4. L'imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa della libertà e, se sì, a quali condizioni?

2.5. L'eventuale condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

2.6. A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 41 cifra 1 CPS; 23 cpv. 1 e 4 LDDS; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

proscioglie 1. ACCU 1

dall’accusa di:

  1. infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale), art. 23 cpv. 1 LDDS,

  2. contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,

per i fatti descritti nel decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;

carica la tassa e le spese del procedimento che lo concerne allo Stato;

proscioglie 2. ACCU 2

dall’accusa di:

infrazione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (aiuto al soggiorno illegale) art. 23 cpv. 1 LDDS,

e lo dichiara autore colpevole di:

contravvenzione alla Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS,

per i fatti compiuti a Pregassona nel periodo giugno 2002 - ottobre 2004 nelle circostanze descritte al punto n. 2 del decreto di accusa n. DA 3906/2004 del 24 novembre 2004;

condanna 2. ACCU 2

  1. alla multa di fr. 1000.-- (mille);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 300.--;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CPS);

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna, Ufficio federale dell’immigrazione, dell’integrazione e dell’emigrazione, Berna,

e a: Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Ufficio giuridico, Bellinzona,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di ACCU 2,

fr. 1000.00 multa

fr. 150.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 1300.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

illegal stayforeign workeremployment permitacquittalfinecriminal recordcost allocationLDDS

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether ACCU 1 committed aiding illegal stay under Art. 23 para. 1 LDDS

Extracted holding

No; ACCU 1 was acquitted of aiding illegal stay.

Extracted reasoning

The court did not accept the prosecution theory that he knowingly facilitated illegal stay on the facts presented.

Key legal question

Whether ACCU 1 committed the LDDS contravention for employing a foreigner without authorization

Extracted holding

No; ACCU 1 was acquitted of the contravention.

Extracted reasoning

The court found the necessary employment relationship and culpability not established.

Key legal question

Whether ACCU 2 committed aiding illegal stay under Art. 23 para. 1 LDDS

Extracted holding

No; ACCU 2 was acquitted of aiding illegal stay.

Extracted reasoning

The evidence was insufficient to establish the offense as charged.

Key legal question

Whether ACCU 2 committed the LDDS contravention for employing a foreigner without authorization

Extracted holding

Yes; ACCU 2 was found guilty of the contravention.

Extracted reasoning

The court accepted that he employed the foreigner in Pregassona during the relevant period while the person lacked authorization to work in Switzerland.

Key legal question

Sentence and court costs for ACCU 2

Extracted holding

ACCU 2 received a CHF 1,000 fine and had to pay CHF 300 in court fees and expenses; the conviction was entered in the criminal record with deletion possible within one year if the fine is paid and conduct remains good.

Extracted reasoning

The punishment was reduced from the decree of accusation to a fine, reflecting only the remaining proven contravention.

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