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Numero d'incarto:
10.2004.398
Data decisione, Autorità:
06.04.2005, PRPEN
Titolo:
lesioni semplici, ripetute vie di fatto, ripetuta diffamazione e ripetuta ingiuria. Sentenza in contumacia
Incarto
n.
10.2004.398/AMM
DA
3267/2004
Bellinzona
6
aprile 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 ora d’ignota dimora
accusata di 1.
lesioni semplici
per
avere, a __________ presso la __________, il 10 dicembre 2003, colpendolo al
volto da tergo con un sacchetto contenente un oggetto contundente intenzionalmente
cagionato un danno al corpo di __________, come attestato dal certificato
medico 2 febbraio 2004 del dr med. __________ agli atti;
vie di fatto, ripetute
2.1 per
avere, a __________ presso la __________, il 10 dicembre 2003, commesso vie di
fatto nei confronti di __________ colpendolo al volto con un pugno;
2.2 per
avere, a __________ presso l'esercizio pubblico __________, in data 22 gennaio
2004, commesso vie di fatto nei confronti di __________ gettandogli addosso il
contenuto di un bicchiere;
diffamazione, ripetuta
3.1 per
avere, a __________ presso il centro commerciale , in data 21
febbraio 2004, incolpato __________ di condotta disonorevole profferendo al suo
indirizzo la frase del seguente tenore: " ladro”;
3.2 per
avere, a __________ presso il centro commerciale , tra il 21 e il 22
febbraio 2004, incolpato __________ di condotta disonorevole scrivendo sui
cartelloni pubblicitari dello stand "" le seguenti frasi:
"__________ ladro" e "è tutta una truffa";
ingiuria, ripetuta
4.1 per
avere, a __________ presso la __________, in data 10 dicembre 2003, offeso
l'onore di __________ profferendo al suo indirizzo le seguenti espressioni:
"figlio di puttana, cabron";
4.2 per
avere, a __________ presso l'esercizio pubblico __________, in data 22 gennaio
2004, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "figlio di puttana";
4.3 per
avere, a __________ presso il Centro commerciale __________, in data 21
febbraio 2004, offeso l'onore di __________ tacciandolo di "figlio di
puttana, cabron";
reati previsti dagli
art. 123 n. 1, 126 cpv. 1, 173 e art. 177 CP; richiamati gli art. 41 n. 1, 66 e
68 CP;
perseguita con
decreto d’accusa n. 3267/2004 del 27 settembre 2004 del AINQ 1 che propone la
condanna dell’imputata:
-
alla
pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
per
ogni pretesa __________ è rinviato al competente foro civile,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese di fr. 100.–;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 12 ottobre 2004 dall’imputata;
indetto il
dibattimento 6 aprile 2005, al quale l’accusata non è comparsa: con lettera del
21 febbraio 2005 essa ha comunicato di non ottemperare alla citazione del 21
dicembre 2004 per un non meglio precisato nuovo domicilio all’estero;
proceduto nelle
forme contumaciali;
preso atto che
il Procuratore pubblico ha rinunciato a intervenire al dibattimento, postulando
nel contempo la conferma del decreto d'accusa;
letti ed
esaminati gli atti;
rispondendo ai seguenti quesiti:
-
se
l'imputata è autrice colpevole di lesioni semplici e/o ripetute vie di fatto
e/o ripetuta diffamazione e/o ripetuta ingiuria;
-
in
caso di risposta affermativa al quesito n. 1:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputata,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova;
- il
giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;
visti gli
art. 41, 66, 68, 123 n. 1, 126 cpv. 1, 173 e art. 177 CP; 9 segg., 265 segg. e
273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara ACCU
1
autrice
colpevole di lesioni semplici, art. 123 n. 1 CP, di vie di fatto,
ripetute, art. 126 cpv. 1 CP, di diffamazione, ripetuta, art. 173
CP, e di ingiuria, ripetuta, art. 177 CP, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d’accusa n. 3267/2004 del 27 settembre 2004;
condanna ACCU
1
-
alla
pena di 3 (tre) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 2 (due) anni,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;
rinvia __________
per le sue pretese al foro civile,
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
L'indicazione
dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.
Intimazione
a:
nelle vie edittali,
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
e, al passaggio
in giudicato della sentenza, a
–
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
–
Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
–
Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
–
Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico della condannata:
fr.
200.– tassa di giustizia
fr. 200.– spese giudiziarie
fr. 400.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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