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Numero d'incarto:
10.2004.266
Data decisione, Autorità:
12.11.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2004.266/rol
DA
2343/2004
Bellinzona
12
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di
segretaria, per giudicare
_ACCU1
prevenuto
colpevole di 1. vie di fatto
per
avere, ad __________ in data 12.06.2004, commesso vie di fatto nei
confronti
di __________, spintonandola con vigore e colpendola al viso
e
al corpo con degli schiaffi;
ripetute ingiurie
per avere, ad
__________, offeso l’onore di __________:
-
proferendo
il 12.06.2004 nei suoi confronti l’epiteto “brutta serba”;
-
attaccando
sulla sua bucalettere, in date imprecisate dei mesi di maggio
e giugno 2004, diversi
scritti contenenti alcuni ingiuriosi epiteti, fra cui:
“Jugoslava di M.”,
“bugiarda” e “vigliacca”;
reati previsti dagli artt. 126 cpv. 1 CP e 177
CP;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
perseguita con
decreto d’accusa n. DA __________/2004 di data 12 luglio 2004 del _AINQ1 che propone la condanna dell'accusata:
- Alla
multa di fr. 300.--.
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di
fr.
100.--.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 19 luglio 2004 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 12 novembre 2004, al quale è comparsa l'accusata personalmente,
mentre il Procuratore pubblico con lettera 6 ottobre 2004 ha rinunciato ad
intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
- Se __________ è autrice
colpevole di:
1.1. vie di fatto
1.2. ripetute ingiurie
per i fatti descritti nel
decreto di accusa a suo carico.
- Sulla
pena e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 126 cpv. 1 CP e 177 CP; 63 CP ; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara _ACCU1
autrice
colpevole di vie di fatto e di ripetuta ingiuria per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA __________/2004 del 12 luglio
2004, fatta eccezione per l'epiteto "bugiarda";
manda __________
esente da pena per il reato di vie di fatto;
condanna _ACCU1
-
alla multa di fr. 100.--;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se la condannata
avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
assegna alla condannata il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e la avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________,
Ministero pubblico della
Confederazione, Berna,
Comando
della Polizia cantonale, Bellinzona,
Sezione
esecuzione pene e misure, Torricella,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria
Distinta
spese a carico di _ACCU1
fr. 100.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 100.00 spese
giudiziarie
fr. 300.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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