Assault conviction and reduced fine in summary criminal trial

10.2004.246Other CourtNov 25, 2004Modified

Summary

The Pretura penale convicted _ACCU1 of vie di fatto for grabbing the victim's sweater at chest level on 2004-02-19. The court rejected the self-defense plea, reduced the summary fine from CHF 200 to CHF 50, and kept the warning that non-payment within three months would be converted into arrest. It also refused to revoke the suspended 30-day sentence from 2001, formally admonished the accused, ordered that the conviction not be entered in the criminal record, and charged CHF 100 court fee plus CHF 100 costs. Any civil claim was referred to the civil courts.

Regest

Art. 126 cpv. 1 CP; art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP: when the factual basis for vie di fatto is established and self-defense is excluded, the court may impose a mild fine while leaving a prior suspended sentence intact and limiting itself to a formal admonition. A summary penalty order may be modified on opposition, including reduction of the fine and reallocation of costs. Civil claims not adjudicated in the criminal proceedings are to be referred to the competent civil forum; the court may also order that the conviction not be entered in the criminal record where the statutory conditions are met.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2004.246

Data decisione, Autorità: 25.11.2004, PRPEN

Titolo: preso per il maglione all'altezza dello sterno

Incarto n. 10.2004.246 ROC/MAM DA 2222/2004

Bellinzona 25 novembre 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Claudio Rotanzi

sedente con __________ in qualità di Segretario assessore, per giudicare

_ACCU1

prevenuto colpevole di vie di fatto

per avere, a __________, il 19 febbraio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di ___ prendendolo per il maglione all'altezza dello sterno;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di luogo e di tempo;

reato previsto dall'art. 126 cpv. 1 CP;

richiamato l'art. 41 cifra 3 cpv. 2 CP;

perseguito con decreto d'accusa no. 2222/2004 del 28 giugno 2004 del Sostituto Procuratore Pubblico che propone la condanna del prevenuto:

  1. Alla multa di fr. 200.-- (duecento), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Per ogni pretesa la parte civile è rinviata al competente foro civile.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di fr. 50.--.

ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

Bellinzona il 04 ottobre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3 cpv.

2 CPS).

  1. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data

6 luglio 2004;

indetto il pedissequo dibattimento 25 novembre 2004, al quale hanno partecipato il prevenuto, come pure la parte civile, mentre che il Procuratore Pubblico con suo scritto 27 settembre 2004 ha dichiarato di non volere presenziare allo stesso confermando nel contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentita la parte civile, la quale chiede la conferma del decreto d’accusa e chiede il

risarcimento dei danni materiali e morali per un ammontare pari ad almeno

complessivi Fr. 873,05 (spese legali sostenute) come al suo scritto del 24

novembre 2004 agli atti;

sentito l'accusato il quale chiede l’assoluzione dal capo d’imputazione

di cui al decreto d’accusa;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. È _ACCU1 autore colpevole di

vie di fatto

per avere, a __________, il 19 febbraio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di ____ prendendolo per il maglione all'altezza dello sterno;

  1. Ha agito per legittima difesa ex art. 33 cpv. 1 CPS?

  2. In caso di risposta affermativa al quesito no. 1. e negativa al quesito 2., se

deve essergli inflitta una pena, di che natura ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 3., se la pena deve essere attenuata

in applicazione dell’art. 64 CPS (avendo agito nell’impeto d’ira determinato da

ingiusta provocazione o offesa) ed in che misura.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3, se deve essere

concessa la sospensione condizionale della pena e per quale

lasso di tempo.

  1. Se deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso

alla pena di 30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero

Pubblico di Bellinzona il 04 ottobre 2001

  1. In caso di risposta negativa al quesito no. 6, se l’accusato deve essere

ammonito formalmente a’sensi dell’art. 41 cfr. 3 cpv. 2 CPS.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito no. 3., se la condanna deve essere

iscritta a casellario giudiziale.

  1. In caso di risposta affermativa al quesito 1.e negativa al quesito 2., se devono

essere accollate al condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura.

  1. Se la pretesa di parte civile deve essere rinviata al competente foro civile.

  2. In caso di risposta negativa al quesito no. 10., se deve essere integralmente

ammessa la pretesa di parte civile.

  1. Oppure in misura minore.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte, informata dal Giudice al riguardo, ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

richiamati gli artt. 126 cpv. 1 CP, 41 cifra 3 cpv. 2 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;

rispondendo affermativamente ai quesiti 1, 3, 7, 9 e 10 negativamente ai quesiti 2, 4, 6, 8;

venendo contestualmente a cadere il quesito no. 5, 11, 12;

dichiara _ACCU1i

colpevole di vie di fatto

per avere, a __________, il 19 febbraio 2004, commesso vie di fatto nei confronti di ___ prendendolo per il maglione all'altezza dello sterno;

di conseguenza

condanna _ACCU1,

  1. Alla multa di fr. 50.-- (cinquanta), con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).

  2. Per ogni pretesa la parte civile, è rinviata al competente foro civile.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.

ed inoltre 4. Non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di

30 (trenta) giorni decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico di

Bellinzona il 04 ottobre 2001, ma l'ammonisce formalmente (art. 41 cifra 3

cpv. 2 CPS).

ordina 5. La condanna non verrà iscritta a casellario giudiziale.

Intimazione:

La sentenza è definitiva.

Il Giudice: Il Segretario assessore:

Claudio Rotanzi Michele Maggi

Distinta spese a carico di _ACCU1

fr. 50.00 multa

fr. 100.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

Fr. 250.00 Totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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