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Numero d'incarto:
10.2004.209
Data decisione, Autorità:
11.11.2004, PRPEN
Titolo:
messa in circolazione di monete false (mancata); Violazione di un divieto d'entrata
Incarto
n.
10.2004.209/AMM
DA
564/2004
Bellinzona
11
novembre 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Michela Vismara in
qualità di segretaria per giudicare
ACCU 1 autista
(difeso dal DUF 1
)
accusato di 1.
messa in circolazione di monete false, mancata
per
avere, a Ponte Tresa il 23 maggio 2002, incaricato __________ di convertire in
franchi svizzeri 3 banconote da USD 100.– contraffatte, per un valore
complessivo di USD 300.–, che quest'ultimo ha consegnato al __________, non
riuscendo comunque nel suo intento in quanto il funzionario della banca ne
accertava la falsità;
reato previsto dall'art.
242 cpv. 1 CP;
fatti avvenuti a
Ponte Tresa il 23 maggio 2002;
- violazione
della Legge federale sulla dimora e il domicilio degli stranieri
per
essere entrato in Svizzera, in particolare a Caslano (recte: Ponte
Tresa) l'8 marzo 2002, senza salvacondotto, benché consapevole del fatto che a
suo carico fosse stato pronunciato dalle competenti Autorità un divieto
d'entrata regolarmente notificatogli in data 1° dicembre 2001 e valido sino al
20 novembre 2003;
reato previsto dall'art.
23 cpv. 1 LDDS;
fatti avvenuti a Caslano (recte: Ponte Tresa) l'8 marzo 2002;
perseguito con
decreto d’accusa DA 564/2004 del 23 febbraio 2004 del AINQ 1 che propone la condanna dell'imputato:
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella inflittagli il 10 maggio 2002 dalle Assise correzionali di
Bellinzona,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di
fr. 100.–,
-
ordina
la confisca e distruzione delle 3 banconote da USD 100.– l'una, sequestrate
dalla polizia il 23 maggio 2002,
-
revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 60 (sessanta)
giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di Bellinzona il 10
maggio 2002,
-
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 90
(novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il 29 gennaio
2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova,
-
revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena accessoria
dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata dalle Assise correzionali
di Bellinzona il 10 maggio 2002;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta il 2 giugno 2004 dall'imputato;
indetto il
dibattimento 11 novembre 2004, cui sono comparsi l'accusato, il difensore e il
Procuratore pubblico;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato e all'audizione testimoniale di __________;
sentiti – il
Procuratore pubblico, il quale conclude per la conferma del decreto d'accusa;
– il
difensore, il quale non contesta la violazione della LDDS, ma sottolinea i
motivi che l'hanno occasionata (voleva vedere il figlio) e chiede pertanto l'esenzione
da ogni pena o, in subordine, una multa commisurata alla sua situazione di
indigenza; nega per converso la messa in circolazione di monete false e si
oppone altresì alla revoca del beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 60 giorni di detenzione e alla pena accessoria dell'espulsione
decise in precedenza;
sentito da
ultimo l'accusato;
rispondendo ai
seguenti quesiti:
- se
l'imputato è autore colpevole di
1.1 messa
in circolazione di monete false, mancata, commessa nelle circostanze di cui
sopra,
1.2 violazione
della LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra;
- in
caso di risposta affermativa ai quesiti n. 1.1 e/o 1.2:
2.1 quale
pena dev'essere inflitta all'imputato,
2.2 se
dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale
periodo di prova,
2.3 se
dev'essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 60 giorni di detenzione decretata dalle Assise correzionali di
Bellinzona il 10 maggio 2002, alla pena di 90 giorni di detenzione decretata
dal Ministero pubblico il 29 gennaio 2002 e alla pena accessoria
dell'espulsione dalla Svizzera per 3 anni decretata dalle Assise correzionali
di Bellinzona il 10 maggio 2002 o, in caso di risposta negativa, se dev'essere
prolungato il rispettivo periodo di prova;
-
se
dev'essere ordinata la confisca e la distruzione delle 3 banconote da USD 100.–
l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002;
-
il
giudizio sugli oneri processuali;
preso atto che
nessuno ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 22 cpv. 1, 41, 55, 58, 63, 68 e 242 cpv. 1 CP; 23 cpv. 1 LDDS; 9 segg. e
273 segg. CPP; 39 LTG;
dichiara
ACCU 1
autore
colpevole di messa in circolazione di monete false, mancata, art. 242
cpv. 1 CP, e di violazione della Legge federale sulla dimora e il domicilio
degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle
circostanze descritte nel decreto d'accusa DA 564/2004 del 23 febbraio 2004;
condanna ACCU
1
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, a valere quale pena parzialmente
aggiuntiva a quella inflittagli il 10 maggio 2002 dalle Assise correzionali di
Bellinzona, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque)
anni;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 200.–;
non
revoca il beneficio della sospensione condizionale
concesso alla pena di 60 (sessanta) giorni di detenzione decretata dalle Assise
correzionali di Bellinzona il 10 maggio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il
periodo di prova;
non revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione decretata dal Ministero pubblico il
29 gennaio 2002, ma ne prolunga di 1 (un) anno il periodo di prova;
non revoca
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena accessoria dell'espulsione dalla Svizzera per 3 (tre) anni decretata dalle
Assise correzionali di Bellinzona il 10 maggio 200, ma ne prolunga di 1 (un)
anno il periodo di prova;
ordina
– la confisca e distruzione delle 3 banconote da USD
100.– l'una, sequestrate dalla polizia il 23 maggio 2002,
– l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e
dell'emigrazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
– Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,
– Servizio di coordinamento in materia di casellario
giudiziale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta di
pagamento a carico del condannato:
fr.
100.– tassa di giustizia
fr. 100.– spese giudiziarie
fr. 200.– totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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