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Numero d'incarto:
10.2003.660
Data decisione, Autorità:
07.04.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.660
DA
3774/2003
Bellinzona
7
aprile 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario, per giudicare
___________ _________,
detenuto dal 7 al 10 ottobre
2003
prevenuto colpevole di 1. complicità in infrazione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, il 7 ottobre 2003, alla guida della sua
autovettura marca __________ __________, targata __________ __________,
accompagnando a __________ __________ __________, trasportato da __________ a
__________ almeno 50 grammi di eroina, sostanza previamente acquistata a
__________ da __________ __________ da non meglio identificato spacciatore
albanese, sapendo come predetto stupefacente, dedotti 25 grammi a lui destinati
e per i quali aveva anticipato i soldi necessari all'acquisto, sarebbe stato
destinato da __________ __________ sia alla vendita a terzi che al suo consumo
personale;
- contravvenzione alla
Legge federale sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a __________ e in altre località non meglio
precisate, nel periodo novembre 2002/7 ottobre 2003, consumato personalmente un
imprecisato quantitativo di eroina;
fatti avvenuti nelle riferite
circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 19
cifra 1 e 19a LStup, richiamati gli art. 25, 41 cifra 3 cpv. 1 e 2 CPS;
perseguito con decreto
d'accusa del __________ 2003 n. DA __________/__________del Procuratore
pubblico che propone la condanna:
-
Alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedurre il carcere preventivo
sofferto.
-
Alla
revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15
(quindici) giorni di detenzione e fr. 300.-- di multa decretata nei suoi
confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ il 10 giugno 2002 (art.
41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.--.
ed inoltre 4. Non
revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 20
(venti) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico
del Cantone __________ il 5 agosto 2002, ma l'ammonisce formalmente mantenendo
la cancellazione della condanna (art. 41 cifra 3 cpv. 2 CPS).
- Ordina
la confisca di un natel __________ numero __________ __________con carta SIM
__________ (art. 58 e 59 CPS).
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 26 novembre 2003;
indetto il dibattimento 7 aprile 2004, al
quale hanno partecipato l'imputato, __________ __________, ed il difensore,
lic. iur. __________ __________, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a
presenziare postulando la conferma del decreto d'accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva
come il suo assistito abbia deciso di cambiare completamente vita e di
distaccarsi dal mondo della "droga". Egli sta attivamente cercando
un'occupazione. Secondo il difensore, la prognosi è pertanto favorevole e ci
sono tutti i presupposti per concedere un'ultima volta la sospensione
condizionale della pena principale. In simmetria con questa richiesta egli si
oppone alla revoca della sospensione condizionale concessa alle precedenti
condanne, non avversando per contro un eventuale prolungamento del relativo
periodo di prova;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
- E' il __________
__________ autore colpevole di:
1.1. Complicità in
infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti;
1.2. Contravvenzione
alla Legge federale sugli stupefacenti;
per
i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DA n.
__________/__________del ____________________ 2003?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere modificata la pena
proposta?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale dell'eventuale pena privativa
della libertà e, se sì, a quali condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
Deve essere revocato
il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 15 (quindici)
giorni di detenzione e di fr. 300.-- di multa decretata nei suoi confronti dal
Ministero pubblico del Cantone __________ il 10 giugno 2002, e, se sì, a quali
condizioni?
-
Deve
essere confermato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena
di 20 (venti) giorni di arresto decretata nei suoi confronti dal Ministero
pubblico del Cantone __________ il 5 agosto 2002, e, se sì, a quali condizioni?
-
Deve
essere ordinata la confisca di un cellulare __________ numero __________
__________con carta SIM __________?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 19 cifra 1 e 19a
LStup; 25, 41, 58, 59 e 63 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________
autore colpevole di:
-
complicità
in infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti, art. 19 cifra 1 LStup,
-
contravvenzione alla Legge
federale stupefacenti, art. 19a LStup,
per
i fatti compiuti nelle circostanze di tempo e di luogo descritte nel decreto di
accusa n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna _______
-
alla
pena di 20 (venti) giorni di detenzione, da dedursi il carcere preventivo
sofferto, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5 (cinque) anni;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 450.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 15 (quindici) giorni di detenzione e di fr.
300.-- di multa decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone
Ticino il 10 giugno 2002, ma ne prolunga il periodo di prova di un ulteriore
anno;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 20 (venti) giorni di arresto decretata nei
suoi confronti dal Ministero Pubblico del Cantone __________ il 5 agosto 2002,
ma l'ammonisce formalmente mantenendo la cancellazione della condanna;
conferma l'avvenuto dissequestro del
cellulare __________ numero __________ __________con carta SIM __________;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Ufficio Reperti, c/o Polizia
cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
__________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________ ______________
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 450.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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