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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.549
Data decisione, Autorità:
01.12.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.549/fc
DA
2959/2003
Bellinzona
1
dicembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Carmela Fiorini in qualità di segretaria, per giudicare
__________, fu
__________ e di __________ n. __________, nato a __________ il __________
__________ 1949, attinente di __________, domiciliato a __________, Via
__________ __________, coniugato, agricoltore
difeso da: Avv. __________
__________, __________,
prevenuto
colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti,
per
avere, senza essere autorizzato, a __________, nel periodo aprile - dicembre
2002, locato alla società __________ __________ SA, Pregassona e per essa a
__________ __________ e __________ __________, il terreno agricolo particella
no. __________ RFD, di sua proprietà, per complessivi circa 15'000 mq.,
superficie destinata alla coltivazione outdoor di canapa, sapendo o dovendo
presumere che la stessa era destinata alla produzione di sostanza stupefacente
(marijuana), percependo per tale locazione un canone di complessivi fr.
75'000.--, occupandosi inoltre della preparazione del terreno, della semina
lungo il perimetro di girasoli per occultare la coltivazione di canapa e,
saltuariamente, anche dell'irrigazione delle piante di canapa;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 19 cifra 1 LStup.;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Nicola Respini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
Alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie
di fr. 200.--.
Ordina la confisca dell'importo di fr. 35'000.-- sequestrati dalla Polizia il
29 luglio ed il 6 agosto 2003, così come risulta dai relativi verbali di
sequestro (art. 58 e 59 CPS);
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 19 settembre 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 1 dicembre 2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente
ed il suo difensore, mentre il Procuratore pubblico con lettera 23 ottobre 2003 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato, sentito il teste __________ __________;
sentito il
difensore, il quale non contesta i fatti ma il ruolo avuto dall'accusato il
quale era convinto che la coltivazione fosse destinata alla produzione di olio
e ha fatto tutto il possibile per informarsi ed evitare che vi fosse un uso
diverso. Egli si è quindi trovato in errore sui fatti e va prosciolto, tenuto
pure conto che è disposto a restituire l'importo di 40'000.-- franchi
percepito assieme ai franchi 35'000 sequestrati.
In
subordine chiede una riduzione della pena.
Non
si oppone alla confisca.
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ __________ __________ è autore colpevole, eventualmente per
negligenza, di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti
descritti nel decreto di accusa a suo carico.
-
Sulla
pena e sulle spese.
-
Se
deve essere ordinata la confisca dell'importo di fr. 35'000.-- sequestrati
dalla Polizia il 29 luglio ed il 6 agosto 2003, così come risulta dai relativi
verbali di sequestro.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 19 cifra 1 e 3 LStup.; 58, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________
__________ __________,
autore
colpevole per negligenza di ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per
i fatti compiuti a __________ nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________,
-
alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 710.-
(settecentodieci).
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo
fissato dagli art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la
confisca dell'importo di fr. 35'000.-- (trentacinquemila) sequestrati dalla
Polizia il 29 luglio ed il 6 agosto 2003, così come risulta dai relativi
verbali di sequestro.
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, Via __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Nicola Respini, Via _______ ________,
__________,
Avv. __________, __________, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Sezione esecuzione pene e misure, __________,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di
casellario giudiziale, __________,
Ufficio dei giudici dell'istruzione e dell'arresto,
__________,
Ufficio reperti, c/o Polizia cantonale, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 400.00 tassa
di giustizia
fr. 250.00 spese
giudiziarie
fr. 60.00 testi
fr. 710.00 totale
Questa trascrizione del
dispositivo della sentenza pronunciata al termine del dibattimento del 1°
dicembre 2003 annulla e sostituisce quella intimata l'11 dicembre 2003, poiché
quest'ultima non corrisponde al dispositivo comunicato alle parti e risultante
dal verbale.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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