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Numero d'incarto:
10.2003.531
Data decisione, Autorità:
25.11.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.531
DA
2792/2003
Bellinzona
25
novembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco Agustoni in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, di __________ e di __________ nata
__________, nato il __________ 1974 a __________, attinente di __________,
domiciliato a __________, celibe, autista,
difeso da: avv. __________, __________,
prevenuto colpevole di circolazione in stato di ebrietà,
per aver condotto l'autovettura
__________ targata __________ __________ essendo in stato di ubriachezza
(alcolemia: min. 1.64 - max 2.06 grammi per mille);
fatti avvenuti nelle riferite a __________ il 9
maggio 2003;
reato previsto dall'art. 91 cpv.1 LCStr.;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2003 n. DA / del Procuratore
pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:
Alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 4 (quattro) anni.
Alla multa di fr. 1200.--.
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41
cifra 4 CPS;
vista l'opposizione al decreto
d'accusa interposta tempestivamente in data 4 settembre 2003 dal difensore;
indetto il dibattimento 25 novembre 2003,
al quale hanno partecipato l'imputato ed il suo difensore, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare postulando la conferma del
decreto d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale non
contesta i fatti oggetto del presente procedimento, ma ritiene la pena proposta
eccessiva. Il suo assistito ha definitivamente chiuso con il passato e la
prognosi è favorevole. I precedenti dell'imputato sono oramai lontani nel
tempo. Egli chiede la riduzione della detenzione a 40 giorni al massimo. In
considerazione della precaria situazione finanziaria dell'imputato postula
inoltre la riduzione della multa a fr. 500.--, nonché delle tasse e spese. In conclusione
egli auspica pure una riduzione del periodo di prova della sospensione
condizionale della pena detentiva;
sentito da ultimo l'accusato, il quale
non ha nulla da aggiungere;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' il
signor __________ __________ autore colpevole di circolazione in stato di
ebrietà nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa impugnato?
-
In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta,
compreso l'ammontare di tasse e spese?
-
L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A
chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto nel
termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza,
né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 48, 63, CPS; 91 cpv. 1
LCStr.; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti prendendo atto della
difficile situazione economica dell'imputato e del fatto che ci trova
confrontati con la prima infrazione per circolazione in stato d'ebrietà;
dichiara __________ __________
autore colpevole di
circolazione in stato di ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCStr.,
per i fatti compiuti a
__________ il 9 maggio 2003 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
n. DA __________/__________del __________ 2003;
condanna __________ __________
-
alla pena di 40 (quaranta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 4
(quattro) anni;
-
alla multa di fr. 600.--;
-
al pagamento delle tasse e
spese giudiziarie di complessivi fr. 400.--;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al condannato il termine di
tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che in caso di mancato
pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto (art. 49 cifra 3
CPS);
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________, Via __________
__________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, __________,
Avv. __________, Via
__________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________,
e a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione della circolazione,
__________,
Ufficio dei Giudici
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 600.00 multa
fr. 100.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 1000.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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