AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2003.375
Data decisione, Autorità:
26.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.375/pg
DA
1703/2003
Bellinzona
26
settembre 2003
Sentenza
con motivazione
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Giovanni Pozzi in qualità di cancelliere, per giudicare
__________ __________, .1974, di
__________ e __________ n. , nato a __________ /,
attinente di __________ /, domiciliato a __________, Via __________
__________, coniugato, mandatario commerciale
difeso da: Avv. __________
__________, __________,
prevenuto colpevole di ripetuta infrazione alla LF sugli
stupefacenti,
per avere, senza essere
autorizzato, in veste di amministratore di due società che sapeva essere attive
nell'ambito della coltivazione e del commercio di canapa destinata al mercato
degli stupefacenti (marijuana), contribuito al raggiungimento di tali finalità
occupandosi degli aspetti amministrativi e contabili delle società medesime,
e meglio nelle sotto elencate
circostanze:
1.1 a
__________ fra il 2000 e il 16 aprile 2003, in veste di amministratore della
"__________ Sagl", percependo per tale mansione un salario mensile di
fr. 500.--;
1.2. a
__________ e a __________ fra il 2000 e il 16 aprile 2003, in veste di amministratore
unico della "__________ SA", percependo per tale mansione un salario
mensile di fr. 1'000.--;
fatti avvenuti fra il 2000 ed il 16 aprile 2003
a __________, __________ e __________;
reato previsto dall' art. 19 cifra 1 LStup;
perseguito con decreto d’accusa no. DA
/ di data __________ 2003 del Procuratore pubblico Antonio
Perugini, __________, che propone
la condanna dell'accusato:
- Alla pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per
un periodo di prova di 2
(due) anni.
2. Alla multa di fr. 3 000.--.
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di
fr. 300.--.
vista l'opposizione interposta
tempestivamente in data 28 maggio 2003 dall'accusato;
indetto il dibattimento 26 settembre
2003, al quale sono comparsi l'accusato personalmente e il suo difensore,
mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma
del decreto di accusa;
accertate le generalità dell'accusato, data
lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale rileva che
l'accusato era solo gerente della società, ma non socio e che le indennità
percepite era proporzionate all'attività da lui svolta. Egli ha sempre preteso
il rispetto della legge ed era convinto che la stessa venisse rispettata,
poiché così veniva rassicurato dall'amico __________, del quale si fidava
totalmente. Il vincolo di amicizia sin dall'infanzia frenava ulteriori indagini.
Osserva che l'amministrazione
delle società era affidata ad una fiduciaria e che l'accusato aveva solo
funzioni di controllo.
Non contesta che altre persone
coinvolte abbiano commesso illeciti, ma rileva che l'accusato non ha mai
coltivato, venduto o trafficato altrimenti canapa; si potrebbe quindi al
massimo prendere in considerazione un coinvolgimento con atti preparatori o
altrimenti complicità. Non è il caso poiché in siffatti casi si deve conoscere
almeno nelle grandi linee l'infrazione commessa dall'autore. Precisa che la
complicità per negligenza non è punibile.
Ribadisce che l'accusato quando
ha chiesto agli altri coinvolti in merito alla correttezza delle azioni svolte
è sempre stato rassicurato.
Sono da escludere l'intenzione
e il dolo eventuale. Così pure la negligenza, poiché l'accusato si trovava in
una situazione di errore di fatto e di diritto, generata dal permissivismo e
dalla mancanza di controlli della autorità. Vi era un messaggio politico e un
quadro legislativo poco chiari. Solo nel maggio di quest'anno sono state date
al pubblico informazioni più concrete; se l'accusato le avesse avute a
disposizione prima non si sarebbe certo lasciato ingannare.
Chiede il proscioglimento.
Rileva ancora che l'accusato è
incensurato, che tutta la vicenda comporta gravi conseguenze per la famiglia e
per il lavoro (il suo diritto di firma è stato sospeso e il datore di lavoro
attende l'esito del procedimento per decidere sul da farsi), che la prognosi è
favorevole, che egli ha collaborato e che è disposto a fare un'offerta per un
importo a discrezione del giudice ad un'istituzione benefica o che si occupa
della lotta contro il consumo di stupefacenti oppure a fare un lavoro di
pubblica utilità.
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
-
Se __________ è autore
colpevole, eventualmente per complicità o per negligenza, di ripetuta
infrazione alla LF sugli stupefacenti per i fatti descritti nel decreto di
accusa a suo carico.
-
Sulle pene proposte e sulle
spese.
-
Se deve essere ordinata la
confisca di 2 classificatori di documentazione sequestratagli dalla polizia il
17 aprile 2003.
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
- L'accusato, nato nel
1974, è attivo professionalmente da oltre 10 anni __________, ditta presso la
quale da un anno ricopre il ruolo di mandatario commerciale.
Verso la fine del 2000, dopo
essere stato contattato da un suo amico di infanzia, è diventato gerente della
società __________ __________ che in particolare gestisce un canapaio nel
comune di Chiasso, mentre a far stato dall'autunno del 2002 - e non del 2000
come prospettato nel decreto di accusa, che pertanto va corretto - ha assunto
il ruolo di amministratore unico della __________ __________ SA, ditta che si
occupava della coltivazione della canapa a __________ e a __________.
- Il 16 aprile 2003
l'abitazione dell'imputato a __________, le coltivazioni di canapa site negli
stabili di __________ e __________ e il canapaio __________ Sagl a __________
sono stati oggetto di perquisizione da parte della polizia, la quale ha tra
l'altro proceduto al sequestro di documentazione cartacea riguardante tali
attività.
Con decreto di accusa 16 maggio
2003 il Procuratore pubblico ha ritenuto __________ __________ autore colpevole
di ripetuta infrazione alla Legge Federale sugli stupefacenti per avere, senza
essere autorizzato, in veste di amministratore di due società che sapeva essere
attive nell'ambito della coltivazione e del commercio di canapa destinata al
mercato degli stupefacenti (marijuana), contribuito al raggiungimento di tali
finalità occupandosi degli aspetti amministrativi e contabili delle società
medesime.
-
Per l'art. 19 cifra 1 LStup
chiunque, senza essere autorizzato, coltiva piante da alcaloidi o canapa per
produrre stupefacenti, fabbrica, estrae, trasforma, prepara, deposita,
spedisce, trasporta, importa, esporta, offre, distribuisce, vende, procura,
mette in commercio o cede stupefacenti, oppure possiede, detiene o fa comunque
preparativi a questi scopi è punito, se ha agito intenzionalmente, con la
detenzione o con la multa.
-
Per quanto riguarda
l'attività svolta dall'imputato si rileva che egli era effettivamente gerente
della società __________ Sagl; tuttavia, per sua stessa ammissione, era una
sorta di amministratore di detta società (cfr. Act.2, verbale di interrogatorio
16.4.2003, pagina 2).
Determinante in ogni caso non è
unicamente la posizione occupata in virtù dello statuto, bensì il ruolo
occupato effettivamente all'interno dell'impresa; in proposito si rileva che
l'imputato ha dichiarato di essersi "interessato in cosa consisteva la
sua attività e mi era stato chiarito che si trattava di un negozio adibito per
la vendita di derivati della canapa" (cfr. Act.2, verbale di
interrogatorio 16.4.2003, pagina 2).
Inoltre dagli atti si evince
che era a conoscenza del fatto che venivano venduti i sacchetti profumati
contenenti la canapa, per i quali l'accusato ha preso delle precauzioni, pretendendo
in particolare " che la vendita dei sacchettini fosse vietata ai minori
di anni 18, che fosse messa l'etichetta che la canapa non fosse usata come
stupefacente e ho preteso uno schedario dei clienti" (cfr. ibidem,
pagina 3).
Tali considerazioni, suffragate
dal fatto che il signor __________ era a "conoscenza che la canapa é un
prodotto considerato stupefacente e che la legge punisce questo utilizzo e
quindi la vendita" (cfr. ibidem, pagina 3), permettono di concludere
che l'imputato, sebbene fosse presente saltuariamente, non ha avuto unicamente
- come sostenuto dalla difesa - un ruolo di semplice controllo all'interno del
negozio di canapa, dal momento che dava le istruzioni sulle modalità di vendita
della canapa e considerato oltretutto che si occupava di aspetti contabili ed
amministrativi per i quali riceveva un regolare stipendio.
Per quanto concerne la
__________ SA, di cui l'accusato era amministratore unico con firma
individuale, si rileva come gli statuti avevano tra l'altro lo scopo di fornire
"tecnologie per la coltivazione, la gestione di negozi per la vendita
di prodotti derivati dalla canapa, nonché ogni altra attività commerciale,
gestione e finanziaria attinente allo scopo sociale" (cfr. Act.1,
estratto RC).
Il signor __________ ha
partecipato alla costituzione della menzionata società, peraltro avvenuta
presso il suo legale di fiducia; inoltre si è recato più di una volta nei
capannoni di __________, nei quali ha visto che vi erano le piantine di canapa
e la gente che lavorava (cfr. Act. 2, verbale di interrogatorio 16.4.2003,
pagina 2) e si è occupato in prima persona, con il supporto del proprio legale,
delle pratiche contrattuali e delle relative condizioni, ritenuto che si è
occupato personalmente degli "affitti dei capannoni " per i
quali " il contratto è stato fatto per 5 anni per 200'000 franchi
all'anno" (cfr. ibidem, pagina 7).
Alla luce di tutte le
considerazioni espresse si deve concludere che l'imputato ha contribuito
personalmente al raggiungimento delle finalità illecite occupandosi con un
effettivo potere decisionale degli aspetti amministrativi e contabili delle
società medesime; di certo non era un uomo di paglia all'oscuro ed ignaro di
tutto.
Di conseguenza per il suo ruolo
avuto nell'impresa le attività delle società esplicitate sopra gli sono
imputabili.
-
Nell'evenienza concreta
non si pone pertanto il problema sollevato dalla difesa relativo alla
complicità o ad atti preparatori, in quanto l'accusato ha avuto un
coinvolgimento diretto nel commettere gli atti illeciti.
-
Le violazioni
sanzionate dall'art.19 cifra 1 LStup sono punite, se l'autore ha agito
intenzionalmente, con la detenzione o con la multa.
Per l'art. 18 cpv. 2 CP
commette con intenzione un crimine o un delitto chi lo compie consapevolmente e
volontariamente. A tal fine basta il dolo eventuale, che è realizzato quando
l'autore intravede il risultato punibile, ma agisce comunque o non fa nulla di
quanto in suo potere per evitarlo o per attenuarne le conseguenze, accettando
il risultato nel caso dovesse realizzarsi, anche se non lo auspica.
Se è vero che vi è stata una
certa tolleranza non si può non rilevare che già nel 1999 il dibattito sulla
legalità dei negozi che vendevano dei prodotti a base di canapa era al culmine
e che già a quel periodo era incontestato che vendere sacchetti contenenti
canapa sapendo che erano acquistati per fumarne il contenuto fosse un'attività
illecita e perseguibile (cfr. __________, __________ e "canapai" fra
legalità e illegalità, in RDAT II 1999, pag.377 e segg.).
Il signor __________ non poteva
neppure ignorare che a partire dalla fine 1999/inizio 2000 la magistratura ha
iniziato una campagna, ampiamente pubblicizzata dai mass media, per inibire la
vendita illecita di canapa, procedendo alla chiusura di diversi canapai.
Questa operazione è continuata
nel tempo e non poteva non essere conosciuta dall'accusato quando nel 2000 ha
assunto il ruolo di gestore di canapaio di __________ e men che meno
nell'autunno 2002 quando è diventato amministratore unico della neocostituita
__________ SA, e ciò considerato oltretutto la consulenza del proprio legale,
che a sua volta non poteva non essere a conoscenza che vi erano già all'epoca
delle sentenze in merito a tale problematica.
Il signor __________,
oltre al fatto di essere a conoscenza che la canapa è un prodotto considerato
stupefacente, con la conseguenza che la legge punisce tale utilizzo e la
vendita (cfr. supra), ha altresì ammesso di immaginare "che la canapa
venduta nei canapai e quindi anche nel negozio di __________ difficilmente
diventa cuscinetto odoroso, ma suppongo che per la maggior parte delle
situazioni questa canapa finisce per essere usata come stupefacente" (cfr.
Act. 2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 4).
Abbondanzialmente si aggiunge
che l'imputato ha a più riprese ricordato di essersi informato presso il suo
amico __________, il signor __________ e presso il suo legale circa la liceità
delle attività in oggetto, fatto questo che costituisce un ulteriore indizio
che __________ nutrisse perlomeno dei dubbi sul genere di attività svolta.
È tuttavia indubbio che tale
richiesta di informazioni non è sufficiente vista la problematica e visto
oltretutto il coinvolgimento nelle attività delle prime due persone menzionate.
L'accusato deve pertanto sopportare le conseguenze del fatto di essersi fidato
oltre ogni ragionevole misura del suo amico, non potendo scagionarsi con la
motivazione che il vincolo di amicizia ha frenato ulteriori indagini.
In ogni caso l'imputato non si
è mai informato personalmente sul tenore del THC presente nei sacchetti venduti
nel canapaio di __________ e nelle piantine coltivate a __________ e
__________, nonostante fosse nelle sue facoltà e ne avesse la possibilità,
visto il suo ruolo e le altre imposizioni da lui impartite nel negozio; ciò
oltretutto nonostante sapesse che il THC "è la sostanza stupefacente
della pianta", il valore massimo autorizzato "dalla legge era
0.3 o 0,5 %" (cfr. ibidem) e supponesse che la canapa venduta nei
sacchetti fosse ad uso stupefacente (cfr. supra).
In particolare, a conferma di
quanto sopra, __________ in sede dibattimentale ha addirittura detto di aver
pensato di far controllare i sacchetti in relazione al loro contenuto di THC,
ma di aver soprassieduto per il fatto che non era sempre presente in negozio e
perché avrebbero potuto "fregarlo"; è evidente che tali
giustificazioni, oltre a confermare la tesi che avrebbe potuto effettuare i
controlli, dimostrano altresì - mediante l'uso del termine gergale
"fregare"- la situazione poco chiara e dubitativa in cui si trovava,
senza considerare poi che in ogni caso ed indipendentemente da quanto espresso
egli avrebbe potuto semplicemente prelevare dei sacchetti a sorpresa.
Egli avrebbe dovuto informarsi
e non fidarsi semplicemente di ciò che gli veniva detto; oltretutto nulla gli
impediva di approfondire la tematiche e di conseguenza all'accusato può essere
rimproverato, con tutte le informazioni in suo possesso, di non avere
intrapreso alcunché contro l'avvenuta violazione della legge.
Non avendo fatto fronte
all'obbligo di informazione che gli incombeva l'accusato non può nemmeno
invocare l'errore di diritto, né la presunta tolleranza per un certo lasso di
tempo manifestata dalle autorità (cfr. al riguardo la sentenza del Tribunale
Federale in re F. __________del __________ 2002).
Inoltre l'argomento della
difesa secondo cui l'imputato ha a più riprese richiesto, con le imposizioni da
lui effettuate (cfr.considerando 4), il rispetto della legge non solo non può
essere invocato a sua discolpa, ma addirittura secondo il Tribunale federale
costituisce un (in casu ulteriore) indizio del possibile uso della canapa quale
droga (DTF __________del __________ 2001).
Occorre altresì ritenere che
l'imputato ha affermato che per il solo 2002 le vendite del negozio di
__________ avevano raggiunto l'importo considerevole di circa 250'000 franchi
(cfr. Act. 2, verbale di interrogatorio 16.4.2003, pagina 5); tale cifra di
affari non poteva non far sorgere alcun interrogativo relativo alla liceità del
commercio in questione.
Infine all'accusato può esser
rimproverato di non aver dato, pur avendolo pensato, le dimissioni dalle
cariche da lui ricoperte immediatamente dopo aver saputo che i negozi di canapa
erano oggetto di interventi della magistratura, che in parecchi casi davano
luogo all'arresto delle persone coinvolte.
Per tutte le motivazioni
addotte nell'evenienza concreta ci si trova di fronte, visti oltretutto l'età e
la formazione dell'accusato e ritenute le sue conoscenze in materia emerse
dagli atti, ad una situazione perlomeno di dolo eventuale.
- La pena di 90 (novanta)
giorni di detenzione proposta dal Procuratore pubblico appare tuttavia a questo
Giudice eccessiva.
Tenuto conto delle sanzioni
inflitte in casi analoghi, delle conseguenze personali e lavorative, della
personalità dell'imputato emersa in fase dibattimentale e del fatto che non ha
precedenti penali appare giustificata una riduzione della pena a 45 (quarantacinque)
giorni di detenzione.
Per quanto concerne la
sospensione condizionale della pena non vi sono motivi né oggettivi né
soggettivi per rifiutarla.
-
Per quanto attiene alla
multa di fr. 3'000.- proposta dal Procuratore pubblico si rileva che non avendo
l'accusato lucrato per l'attività illecita da lui svolta tale posta non si
giustifica; pertanto nell'evenienza concreta si prescinde da questa sanzione
pecuniaria.
-
In virtù dell'art. 58 CP
il Giudice, indipendentemente dalla punibilità di una data persona, ordina la
confisca degli oggetti che sono serviti o erano destinati a commettere un
reato o che costituiscono il profitto di un reato se tali oggetti compromettono
la sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico.
Gli oggetti e la documentazione
cartacea confiscati al momento della perquisizione erano destinati a commettere
un reato ed è quindi corretto procedere alla confisca.
visti gli art. 19 cifra 1 LStup;20,
41, 63 CP; 9 e segg., 273 e segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
dichiara __________ __________,
autore colpevole di
ripetuta infrazione alla LF sugli stupefacenti, per i fatti compiuti a
__________, __________ e __________ nelle circostanze descritte nel decreto di
accusa n. DA __________/__________del __________ 2003; ritenuto che i fatti di
cui al punto 1.2 sono limitati al periodo fra il 21.10.2002 e il 16.04.2003.
condanna __________ __________,
- Alla pena di 45
(quarantacinque) giorni di detenzione, sospesi
condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
- Al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'050.-
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CP.
ordina la confisca di 2
classificatori di documentazione sequestratigli dalla polizia il 17 aprile
2003;
le parti sono state avvertite del diritto
di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276
cpv. 2 CPP).
La motivazione del ricorso per
cassazione deve essere presentata a questo giudice, in tre esemplari, entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza scritta, con la precisa indicazione
dei motivi e delle norme di legge che si ritengono lese (art. 289 cpv. 2 CPP).
Intimazione a:
__________ __________, Via
__________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Viale __________, __________,
Avv. __________, Via __________
__________,
Ministero
pubblico della Confederazione, __________
e, alla crescita in giudicato
della sentenza,
intimazione a: Comando della Polizia cantonale,
__________,
Sezione esecuzione pene e
misure, __________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Il presidente: Il
cancelliere:
Distinta spese a carico di __________,
fr. 700.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 1'050.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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