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Numero d'incarto:
10.2003.37
Data decisione, Autorità:
10.12.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.37
Lugano,
10 dicembre 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
20 novembre 2003 presentata da
(patrocinata dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emanata il 31 ottobre 2003 dal presidente del Kreisamt
Maienfeld nella procedura introdotta dall'istante
l'8
ottobre 2002 per ottenere l'ammortamento di una cartella ipotecaria al
portatore di nominali fr. 34 670.– con saggio d'interesse massimo al 7%
iscritta in secondo grado sulla proprietà per piani
n.
__________ a __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l’istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con sentenza del 31 ottobre 2003 il presidente del Kreisamt Maienfeld
(Cantone dei Grigioni) ha pronunciato, su richiesta di __________,
l'ammortamento di una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 34
670.– con interesse massimo del 7% accesa in secondo grado sulla proprietà per
piani n. __________, pari a 32.190/1000 della particella
n. __________ RFD di __________, appartenente a __________ e __________ in ragione
di un mezzo ciascuno;
che
__________ chiede ora a questa Camera, con istanza del 20 novembre 2003, la
delibazione di tale sentenza nel Cantone Ticino, in modo da ottenere la cancellazione
del titolo di pegno dal registro fondiario;
che con
ordinanza del 27 novembre 2003 il giudice delegato ha invitato l'istante a far
apporre la conferma del passaggio in giudicato sull'esemplare della sentenza prodotto
a questa Camera per la delibazione e ad allegare un estratto del registro fondiario
relativo alla proprietà per piani n. __________;
che
l'istante ha ottemperato alla richiesta il 4 dicembre successivo;
che nelle
circostanze descritte nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
secondo l'art. 510 CPC le sentenze civili pronunciate da tribunali confederati
sono riconosciute e dichiarate esecutive nel Cantone Ticino se sono passate in
giudicato (lett. a) e se le parti sono state regolarmente citate, rappresentate
o giudicate in contumacia (lett. c);
che la
procedura è quella sommaria contenziosa di camera di consiglio (art. 511 cpv. 2
CPC per analogia), nella quale il giudice statuisce previo contraddittorio
(art. 363 CPC);
che, di
per sé, lo sconosciuto detentore della cartella in questione andrebbe quindi
citato all'udienza;
che nella
fattispecie una simile convocazione si tradurrebbe nondimeno in un mero esercizio
di forma;
che, in
effetti, l'annullazione di una cartella ipotecaria ha luogo – davanti al
giudice di merito – secondo la procedura d'ammortamento dei titoli al
portatore, col termine di un anno per le pubblicazioni (art. 870 cpv. 2 CC);
che
l'ammortamento di titoli al portatore (art. 981 segg. CO) è – per diritto
federale – un procedimento di volontaria giurisdizione (Furter in: Basler Kommentar, OR II, 2ª edizione, n. 9 in fine
ad art. 971), trattato nel Cantone dei Grigioni con procedura sommaria dal
presidente del tribunale (Kreispräsident: art. 9 cpv. 30 e art. 10
EGzZGB: Bündner Rechtsbuch 210.100);
che in
tale ambito lo sconosciuto detentore della cartella ipotecaria gravante la nota
proprietà per piani è già stato diffidato invano a manifestarsi con tre
pubblicazioni sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (art. 984 cpv. 1 CO) e
con tre pubblicazioni sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, onde la
verosimile infruttuosità di ulteriori citazioni edittali (art. 123 cpv. 2 CPC);
che, del
resto, anche il dispositivo della sentenza emanata dal Kreisamt Maienfeld
è stato pubblicato sui due organi ufficiali citati dianzi (art. 986 cpv. 2 CO),
senza che lo sconosciuto detentore risulti avere dato in qualche modo segni di
vita;
che la
sentenza da delibare ha acquisito forza di giudicato, come risulta dall'attestazione
apposta il 2 dicembre 2003 dal presidente del Tribunale sul secondo foglio
dell'esemplare della sentenza prodotta davanti a questa Camera;
che lo
sconosciuto detentore della cartella ipotecaria è stato regolarmente diffidato
a esibire il titolo – come detto – con triplice pubblicazione nel Foglio
ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale del Cantone dei
Grigioni;
che sono
dati, ciò premesso, i requisiti cumulativi dell'art. 510 lett. a e c CPC;
che gli
oneri dell'attuale procedura vanno a carico dell'istante, non essendovi alcun
“soccombente” a norma dell'art. 148 cpv. 1 CPC;
che per
gli stessi motivi non è possibile attribuire ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza del 31 ottobre 2003 con cui il presidente
del Kreisamt Maienfeld ha pronunciato l'ammortamento della cartella
ipotecaria al portatore di nominali fr. 34 670.– con interesse massimo al 7%
iscritta in secondo grado sulla proprietà per piani n. __________, pari a 32.190/1000
della particella n. __________ RFD di __________, è riconosciuta e dichiarata
esecutiva nel Cantone Ticino.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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