Acquittal for false attestation: no intent to deceive notary

10.2003.337Other CourtOct 20, 2005Dismissed

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Omnilex summary

The Bellinzona Pretura penale heard two accused charged under Art. 253 CP for allegedly inducing a notary to certify understated sale prices in deeds concerning a condominium unit. After the defendants opposed the summary decrees and were heard at trial, the court accepted the defense argument that there was no deceitful conduct and no intent to mislead the notary, who knew the project and its construction status. Both accused were acquitted. The court ordered the fees and costs to be borne by the State and declared the judgment final.

Omnilex headnote

Art. 253 CP; fraudulent obtaining of a false attestation requires a deceitful inducement of the public official to certify a legally relevant false fact and, at minimum, intent to mislead. Mere negligence, drafting habit, or a mistaken continuation of a customary procedure does not suffice where the evidence shows no deceptive conduct toward the notary and no awareness of falsity in the certification. In assessing intent, the court may consider the notary’s own knowledge of the transaction context and the parties’ prior drafting practice (consid. on subjective element).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.337

Data decisione, Autorità: 20.10.2005, PRPEN

Titolo: indotto un pubblico ufficiale ad attestare in un istromento notarile di compra-vendita un valore non corrispondente al vero

LESA 1

Incarto n. 10.2003.337, 10.2003.338/CEG DA 1339/2003

Bellinzona 20 ottobre 2005

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giovanni Celio

sedente con Flavio Biaggi in qualità di Segretario, per giudicare

ACCU 1 ,

e

ACCU 2 ,

prevenuta colpevole I. ACCU 1, di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero;

e meglio,

per avere indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 42'000.--, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno;

fatti avvenuti a __________, in data __________;

reato previsto dall’art. 253 CP;

perseguita con decreto d’accusa del 23 aprile 2003 n. DA 1339/2003 del AINQ 1 che propone la condanna:

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

prevenuto colpevole II. ACCU 2, di

conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,

per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero;

e meglio,

per avere indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 35'000.--, sapendo invece che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 400'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno;

fatti avvenuti a __________, in data __________;

reato previsto dall’art. 253 CP;

perseguito con decreto d’accusa del 23 aprile 2003 n. DA 1336/2003 del AINQ 1, che propone la condanna:

Alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.-- (cento);

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente da entrambi gli accusati in data 6 maggio 2003;

indetto il dibattimento 20 ottobre 2005, al quale sono comparsi entrambi gli accusati, assistiti dal difensore DI 1, __________, mentre il Procuratore pubblico AINQ 1 con lettera 22 agosto 2005 ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità degli accusati, data lettura dei decreti d'accusa, proceduto all'interrogatorio degli accusati;

sentito il difensore, il quale chiede che entrambi gli accusati vengano prosciolti.

Alle parti è imputabile un’ammessa negligenza, un’errore, che tuttavia non è passibile di punibilità nell’ambito dell’art. 253 CP. Non v’è alcun dolo, nemmeno eventuale, di ingannare una notaia, condannata con separato decreto d’accusa, che aveva redatto una quindicina di rogiti riguardanti lo stesso fondo e che ne conosceva lo stato di edificazione, come comprova peraltro il paragrafo (“si evidenzia inoltre che trattasi di una PPP in fase di costruzione. Infatti il fondo base particella no. __________ RFD __________ non è ancora stato interamente edificato”) inserito nel precedente rogito di costituzione di diritto di compera __________, che riguarda la stessa palazzina oggetto del rogito __________.

Nemmeno si può dire che ACCU 2 abbia mai trasmesso dati erronei alla notaia. Egli, come risulta dalla documentazione prodotta, ma anche da quella già formante l’incarto, ha sempre indicato che il prezzo era relativo al “costo del terreno” e che il “contratto d’appalto per l’edificazione” sarebbe “stato firmato separatamente”, come sempre nello studio della notaia dopo la firma del rogito. ACCU 2 non ha fatto altro che, in tutta buona fede, effettuare un’operazione di “copia e incolla” (come dimostrano i documenti) di quanto sempre fatto, senza alcuna intenzione di trarre vantaggi di sorta o di ingannare la notaia, che, tranne un’eccezione, aveva rogato tutti gli atti pubblici delle palazzine di __________. Notasi poi che nessuna bozza dei rogiti è mai stata trasmessa dalla notaia alle parti precedentemente alla firma, né la notaia ha chiesto alcunché agli accusati. Del resto mai gli stessi hanno dichiarato per scritto o oralmente che il fondo non fosse edificato, quando invece lo era: semplicemente ACCU 2 ha proceduto come sempre aveva fatto, senza rendersi conto che in caso di edificazione il prezzo da indicare nell’atto notarile era quello totale e non solo quello del terreno;

sentiti per ultimi gli accusati;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. E’ ACCU 1 autrice colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in data 25.03.2002, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________, datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 42'000.--, sapendo (o dovendo comunque presumere dalle circostanze) che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 430'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?

  2. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

  3. Può ACCU 1 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  4. L'eventuale condanna di ACCU 1 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  5. E’ ACCU 2 autore colpevole di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, per avere, usando inganno, indotto un pubblico ufficiale ad attestare, in un documento pubblico, un fatto di importanza giuridica contrario al vero; e meglio, per avere, a __________ in data __________, indotto il notaio __________ a rogare l’istromento notarile n. __________ datato __________, concernente la compravendita della PPP n. __________ di cui al fondo base n. __________ RFD __________, indicando, in urto con la verità, che il prezzo della compravendita era di Frs. 35'000.--, sapendo invece che, trattandosi di una PPP già edificata, il prezzo complessivo pattuito per il negozio giuridico ammontava, in realtà, a Frs. 400'000.--, così come peraltro indicato nel contratto di appalto sottoscritto dalle parti il medesimo giorno?

  6. In caso di risposta affermativa, deve, e se sì, in quale misura essere ridotta la pena proposta?

  7. Può ACCU 2 beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova?

  8. L'eventuale condanna di ACCU 2 va iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni potrà avvenire la cancellazione?

  9. A chi vanno caricate le tasse e le spese?

Letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo negativamente ai quesiti posti sub 1 e 5; decaduti gli altri,

proscioglie ACCU 1

dall’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1339/2003 del 23 aprile 2003;

proscioglie ACCU 2

dall’accusa di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP) per quanto avvenuto nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. DA 1336/2003 del 23 aprile 2003;

assegna le tasse e le spese allo Stato;

avvertite le parti del diritto di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;

dichiara la sentenza definitiva.

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, Berna

Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,

Sezione esecuzione pene e misure, Torricella,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,

Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano.

Il giudice: Il segretario:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

false attestationintentdeceitnotaryacquittalcourt costs

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether ACCU 1 committed fraudulent obtaining of a false attestation under Art. 253 CP

Extracted holding

No. The court found at most negligence or an error, but no intent, including eventual intent, to deceive the notary.

Extracted reasoning

The notary was familiar with the building project and the parties’ usual practice; the accused had consistently indicated the price as land cost and the separate construction contract, without evidence of a deceptive plan or false factual statement to the notary.

Key legal question

Whether ACCU 2 committed fraudulent obtaining of a false attestation under Art. 253 CP

Extracted holding

No. The court held that ACCU 2 did not transmit erroneous data to the notary and acted in good faith by following the usual drafting practice.

Extracted reasoning

The documents showed that ACCU 2 described the amount as the land cost and the construction contract as to be signed separately; there was no proof of any intention to mislead the notary.

Key legal question

Allocation of court costs and fees

Extracted holding

Costs and fees are borne by the State.

Extracted reasoning

Given the acquittals, the financial burden was not placed on the accused.

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