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Numero d'incarto:
10.2003.300
Data decisione, Autorità:
16.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.300
DA
1091/2003
Bellinzona
16 luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Fulvio Campello in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________, fu __________ __________ __________
__________ __________ __________ e __________ __________ __________
, nato il __________ 1972 a __________ __________ (),
cittadino tunisino, residente a __________, celibe, muratore, attualmente
disoccupato,
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di conseguimento fraudolento di una
falsa attestazione, per avere, a __________, in data 15 luglio 2000, usando
inganno, fornendo al momento della sua domanda d'asilo false generalità,
indotto i funzionari del Dipartimento istituzioni ad attestare contrariamente
al vero il nominativo di __________, 19 agosto 1976, cittadino
tunisino sul permesso "N" di richiedente l'asilo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 253 CPS, richiamato l'art.
41 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto
d’accusa del __________ 2003 DA n. / del Procuratore pubblico
Fiorenza Bergomi, __________, che propone la condanna:
-
Alla
pena di 15 (quindici) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 2 (due) anni.
-
Al pagamento della tassa di
giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--.
ed inoltre Ordina,
ad avvenuta crescita in giudicato del presente decreto, la confisca del
documento "N" indicante false generalità (art. 58 CPS).
La condanna verrà iscritta a
casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il periodo fissato dall'art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 10 aprile 2003 dal
difensore;
indetto il
dibattimento 16 luglio 2003, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito
dal difensore, gli interpreti signori __________ e __________, mentre il
Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il difensore, il quale spiega
dapprima le ragioni di natura formale della sua opposizione. In effetti, il DA
è pieno di imprecisioni: i dati personali falsi non possono essere stati
forniti dall'imputato prima del 17 luglio 2000, data della domanda d'asilo, e
quindi non il 15 luglio. La data figurante sul decreto d'accusa è errata e si
riferisce solo alla data d'entrata e non quella della fornitura dell'identità.
L'imputato non ha mai dato false indicazioni ad autorità cantonali. Giusta
l'art. 26 cpv. 1 della Legge sull'asilo, sono le autorità federali ad essere
competenti in materia (cfr. anche ordinanza n. 3 sull'asilo relativa al
trattamento dei dati personali). L'ufficio cantonale si occupa unicamente della
registrazione dell'indirizzo; pertanto nessun ufficio del dipartimento delle
istituzioni è stato ingannato. L'autorità cantonale non ha attestato nulla,
siccome incompetente. Inoltre, il reato non potrebbe essere stato perpetrato a
__________: l'ufficio in questione si trova a __________.
Dal punto di vista materiale,
il reato non è stato adempito né soggettivamente, né oggettivamente. L'art. 253
CPS non è qui applicabile: il permesso "N", in effetti, non è un
documento pubblico ai sensi di questa norma: secondo l'art. 30 della
relativa ordinanza, esso non costituisce a priori un'informazione certa
d'identità. L'imputato avrebbe, comunque, potuto ottenere il permesso
"N" anche fornendo false generalità. La direttiva sull'asilo prodotta
specifica che il libretto "N" non costituisce una prova formale
dell'identità della persona (cfr. DTF 80 IV 112).
Dal punto di vista soggettivo,
bisogna rilevare che il signor __________ non è una persona colta e viene dalla
__________. Egli ha agito solo su consiglio di altri asilanti e per paura che,
se avesse fornito dati corretti, questi sarebbero stati comunicati alle
autorità del suo paese, con rischio di ripercussioni per la sua famiglia.
Il difensore chiede pertanto
che il suo patrocinato venga prosciolto. In via sussidiaria, postula
l'applicazione dell'art. 34 CPS;
sentito da
ultimo l'accusato ; il quale si dichiara innocente;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
È
il signor __________ __________ autore colpevole di conseguimento fraudolento
di una falsa attestazione?
-
In caso
affermativo deve essere ridotta la pena proposta e se sì in che misura?
-
L’imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della pena e, se sì, a quali
condizioni?
-
Deve
essere confiscato il documento "N" indicante false generalità?
-
L’eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno
caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 58, 63, 253 CPS; 9 e ss., 273 e ss. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
proscioglie __________, fu __________ __________ ,
nato il __________ 1972 a __________ (), cittadino tunisino,
residente a __________, celibe, muratore, attualmente disoccupato,
dall'accusa di
conseguimento fraudolento di una falsa attestazione,
per i fatti compiuti a
__________ il 15 luglio 2020 nelle circostanze descritte nel decreto di accusa
DA n. __________/__________del __________ 2003;
carica le
spese e la tassa di giustizia allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________, __________,
Procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, __________,
avv. __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
Ufficio
reperti, Comando di Polizia Cantonale, __________
Sezione
cantonale degli stranieri, Ufficio giuridico, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico dello Stato:
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 120.00 spese
interpreti
fr. 470.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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