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Numero d'incarto:
10.2003.290
Data decisione, Autorità:
08.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.290/CEG
DA
1179/2003
Bellinzona
8
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Giovanni Celio
sedente con Flavio Biaggi in qualità
di Segretario, per giudicare
__________ __________, __________.1937, fu __________, nato a __________,
attinente di __________, domiciliato a __________, Via __________, coniugato,
impresario
difeso da: Avv. __________ __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di violazione delle regole dell'arte
edilizia,
per avere omesso, a __________
nel marzo 2001, in qualità di responsabile della sicurezza del cantiere per
conto dell'impresa di costruzioni generali __________ __________ SA, di
controllare che vi fosse un accesso al tetto sicuro e conforme agli art. 8 cpv.
2 lett. e) ed art. 9 OLCostr (in effetti era stata posata una passerella non
regolamentare, larga solo ca 25 cm, non fissata e senza corrimano), mettendo
con ciò in pericolo la vita o l'integrità delle persone, in particolare di
__________ __________ che in data 22 marzo 2001 è caduto riportando ferite non
gravi;
fatti avvenuti nelle riferite circostanze di
tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 229 cpv. 2 CP;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 no. DA / del Procuratore pubblico Luca Maghetti,
__________, che propone la condanna:
- Alla multa di fr. 300.--
- Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 100.--.;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003;
indetto il pubblico dibattimento in data
8 settembre 2003, al quale è comparso l'accusato personalmente, assistito dal
suo difensore, avv. __________ __________, __________, mentre il Procuratore
pubblico Luca Maghetti con lettera 16 luglio 2003 ha rinunciato ad intervenire
al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto
d'accusa impugnato;
accertate le generalità dell'imputato, data lettura
del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;
sentiti il teste __________ , 1938,
cittadino italiano, residente a __________
__________ (__________), via __________, muratore pensionato, coniugato,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il teste __________ C,
1967, cittadino jugoslavo, residente a __________, via __________, muratore-macchinista
presso __________ __________ SA, coniugato,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il teste __________ , 1963,
cittadino italiano, residente a __________ __________ (__________), tecnico
edile, coniugato,
il quale avvertito della sua
facoltà di rifiutare la deposizione nei casi di cui agli art. 124, 125 e 126
CPP e ammonito a dire la verità previa lettura dell'art. 307 CP, giura;
il difensore, il quale ha
postulato l'assoluzione del proprio assistito. Innanzitutto poiché non
sussisteva, nel caso concreto, alcun obbligo di costruire un'altra passerella
oltre a quella esistente, poiché in ogni caso, come confermato dai testi al
dibattimento e in ossequio alle disposizioni di sicurezza, l'accesso al tetto
(dislivello 1.20 m) per la posa dei coppi era garantito dalla scala a pioli di
ponteggio (esistente) o organizzando un passamano. In queste condizioni
l'accusato non poteva aspettarsi accadesse nulla di pericoloso, avendo messo in
atto tutto il possibile per prevenire un incidente. Inoltre, come confermato
dai testi, l'asse incriminato è stato posato da terzi all'insaputa di chi
deteneva la responsabilità per la sicurezza e per un periodo provato come
brevissimo (ca. il 20 % della posa dei coppi, pari concretamente a ca. una
giornata intera di lavoro). Da ultimo il difensore ha richiamato le DTF 104 IV
104, 112 IV 7 e 117 IV 270 in particolare per quanto concerne la responsabilità
in materia di sicurezza dell'appaltatore generale in caso di subappalto, come
in concreto. Egli ha sostenuto pertanto non potesse essere rimproverata alcuna
negligenza al suo assistito e che andasse pertanto prosciolto.
per ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
E' __________ autore colpevole
di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza?
-
In caso di risposta affermativa
deve e se sì in quale misura essere ridotta la pena proposta?
-
L'eventuale condanna deve
essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
potrà avvenire la cancellazione?
-
A chi vanno caricate le tasse e
le spese?
Letti ed esaminati gli atti;
preso atto che nessuna parte ha chiesto
nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della
sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 1 segg. CP; 9 e segg., 273
e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo negativamente ai quesiti posti,
proscioglie __________ __________,
dall'accusa di violazione delle
regole dell'arte edilizia per negligenza,
assegna tasse e spese allo Stato per
complessivi fr. 410.-- ;
avvertite le parti del diritto
di presentare, tramite questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto
di richiedere, entro lo stesso termine, la motivazione della sentenza;
dichiara la sentenza
definitiva.
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 100.-- tassa di giustizia
fr. 100.-- spese giudiziarie
fr. 210.-- testi
fr. 410.-- totale
Intimazione
a:
__________, Via __________, __________,
Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________,
__________,
Avv. __________ __________, Via __________, __________,
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, ___________.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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