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Numero d'incarto:
10.2003.279
Data decisione, Autorità:
24.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.279/ROC/MAM
DA
1107/2003
Bellinzona
24
luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________, fu __________ e __________
__________ nata __________, nato a __________ il __________.1975, attinente
di __________, domiciliato a __________, celibe, impiegato
difeso da: Avv. __________ __________, __________,
prevenuto
colpevole di circolazione malgrado la revoca della licenza di condurre;
per avere, condotto
la vettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data
30.01.2003 per il periodo 9.12.2002 - 8.07.2003;
fatti
avvenuti a __________ il 24 gennaio 2003;
reato
previsto dall'art. 95 cifra 2 LCS;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del
Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 10 (dieci) giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 1 (un) anno.
-
Alla
multa di fr. 200.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3
(tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto
(art. 49 cifra 3 CPS).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.-- e delle spese giudiziarie di
fr.
50.--.
4.La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 15 aprile 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento in data 24 luglio 2003, al quale hanno partecipato l’accusato,
come pure il proprio difensore, mentre che il procuratore Pubblico con lettera
del 10 giugno 2003, ed avvalendosi della facoltà concessagli dall’art. 274 cpv.
2 CPP ha rinunciato ad intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel
contempo la conferma del decreto d’accusa impugnato
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all’istruzione dibattimentale;
sentito il
difensore, il quale chiede il proscioglimento del prevenuto
dall’accusa di
circolazione
malgrado la revoca, quanto precede in applicazione dell’art. 34
CPS
(stato di necessità);
sentito da
ultimo l'accusato che si rimette a quanto affermato dal difensore;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- È
__________ colpevole di
circolazione
malgrado la revoca
per
avere, a __________ in data 24.01.2003
condotto
la vettura __________ targata __________ sebbene la licenza di condurre gli
fosse
stata revocata dalla competente Autorità amministrativa in data 30.01.2003 per
il periodo 9.12.2002 - 8.07.2003;
- In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve essergli inflitta una
pena, di che natura ed in
che misura.
- In caso di risposta
affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione condizionale della pena e per quale lasso di tempo.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario
giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art.
41 cfr. 4 CPS.
- In caso di risposta
affermativa al quesito 1., se devono essere accollate
al condannato le tasse e le
spese di giudizio e in quale misura.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 95 cifra 2 LCS, 34 CPS, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e
segg. CPP e art. 39 lett. a LTG;
rispondendo
negativamente al quesito 1, venendo contestualmente a
cadere tutti gli altri quesiti posti;
proscioglie __________
__________, __________.1975,
fu __________ e __________ __________ nata __________, nato a __________,
attinente di __________, domiciliato a __________, celibe, impiegato, dall’accusa
di circolazione malgrado la revoca ex art. 95 cfr. 2 LCS;
decreta Le spese del
presente procedimento sono a carico dello Stato .
Intimazione
a:
- __________ __________, Via
__________ __________, __________,
- Procuratore pubblico Antonio
Perugini, Viale __________, __________,
- Avv. __________ __________, Via
__________, __________,
- Comando della Polizia cantonale,
__________,
- Ufficio dei Giudici
dell’Istruzione e dell’Arresto, __________
- Sezione della Circolazione,
Ufficio
del Giudice dell'istruzione e dell'arresto, Lugano
La
sentenza è definitiva.
Il
giudice: Il
segretario assessore:
Distinta spese a
carico dello Stato
fr.
70.- spese giudiziarie (indennità teste)
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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