Fine for disobeying an authority order upheld

10.2003.275Other CourtSep 26, 2003Modified

Summary

The Pretura penale of Bellinzona convicted the accused in absentia of disobeying an authority decision after she failed, from late July 2002 onward, to comply with an order requiring immediate delivery of warehouse keys to a tenant. The court confirmed the offence under Art. 292 SCC, imposed a CHF 150 fine with a three-month payment deadline and warning of conversion into arrest, and ordered CHF 400 in court costs. It also granted the civil party CHF 1,000 in compensation for representation costs. The judgment was declared immediately enforceable as to costs and compensation.

Regest

Art. 292 SCC; disobedience to an authority decision; a person who, after being validly and expressly warned under Art. 292 SCC, knowingly fails to comply with a binding order commits the offence of disobedience. In first-instance criminal proceedings, the court may confirm a summary penalty order in part and adjust the sanction according to the circumstances. Where the judgment is rendered in absentia, the court may declare costs and compensation immediately enforceable, while the convicted person retains the statutory right to seek a new trial within the prescribed period if the conditions for contumacious proceedings are met.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.275

Data decisione, Autorità: 26.09.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.275 DA 1171/2003

Bellinzona, 26 settembre 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Giorgio Bassetti

sedente con il segretario Mattia Pontarolo per giudicare

__________ __________, .1946, di __________ e fu __________ n. , nata a __________ __________ /, attinente di __________ /, domiciliata a __________ __________, Via __________ __________, divorziata, casalinga

prevenuta colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità,

per non aver ottemperato, a __________ a partire da fine luglio 2002, alla decisione della Pretura di __________ __________ del 15 luglio 2002, emanata sotto la comminatoria dell’art. 292 CPS, decisione che prevede l’obbligo di mettere immediatamente a disposizione a __________ le chiavi del locale magazzino __________ a __________, preso in locazione da quest’ultimo;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall' art. 292 CPS;

perseguito con decreto d’accusa del __________ 2003 no. DA __________ del Procuratore pubblico Luca Maghetti, __________, che propone la condanna dell'accusato:

Alla multa di fr. 150.— (centocinquanta), con l’avvertenza che la stessa deve essere pagata entro 3 (tre) mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata in arresto (art. 49 cfr. 3 CPS).

Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.— (cinquanta) e delle spese giudiziarie di fr. 50.— (cinquanta).

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l’imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cfr. 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS).

vista l'opposizione al decreto d’accusa interposta tempestivamente in data 17 aprile 2003 dall'accusato;

indetto il dibattimento 26 settembre 2003, al quale era presente il patrono di parte civile, avv. __________ __________, __________, mentre l'accusata, regolarmente citata a mezzo della raccomandata 20 agosto 2003, non è comparsa e il Procuratore pubblico ha rinunciato a comparire postulando la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

data lettura del decreto d'accusa;

acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico;

prodotti dall’avv. __________, __________a, i seguenti ulteriori documenti:

doc. 3: decisione 25 ottobre 2001 dell’ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________;

doc. 4: decisione del 9 gennaio 2002 del suddetto ufficio di conciliazione;

doc. 5: verbale e decisione 24 luglio 2003 del predetto ufficio;

doc. 6: copia fotostatica scritto 17 aprile 2001 __________ __________ / __________ Seria;

doc. 7: copia no. 9 ricevute di pagamento per un importo complessivo di fr. 4’290.—;

data la parola al patrono di parte civile, avv. __________, il quale chiede la conferma integrale del decreto di accusa in narrativa. Per quanto attiene alle pretese di parte civile, si riserva di farle valere in toto in sede civile. A titolo di ripetibili per le spese di patrocinio sostenute nell’ambito del presente procedimento penale, chiede che l’imputata venga condannata a corrispondergli l’importo di fr. 1'200.—;

letti ed esaminati gli atti;

posti a giudizio, con l’accordo del patrono di parte civile, i seguenti quesiti:

  1. È __________ __________ autrice colpevole del reato di disobbedienza a decisioni dell’autorità?

  2. In caso di risposta affermativa al quesito precedente, quale pena gli deve essere comminata?

  3. In caso di condanna al pagamento di una multa, la stessa deve essere iscritta a casellario giudiziale?

  4. Se la pretesa fatta valere dalla parte civile a titolo ripetibili per le spese sostenute nell’ambito del presente procedimento penale, prudenzialmente indicate in fr. 1'200.-, possa essere accolta.

  5. Il giudizio sugli oneri processuali.

Preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 63, 292 CPS ; 9 litt. c e 12 litt. c dell’Ordinanza sul casellario giudiziale informatizzato; 273 e segg., 277 CPP;

rispondendo affermativamente ai quesiti no. 1 e parzialmente 4, negativamente al quesito no. 2,

dichiara __________ __________,

autrice colpevole di disobbedienza a decisioni dell'autorità, art. 292 CPS, per i fatti compiuti a __________ __________ __________ a partire da fine luglio 2002, nelle circostanze di luogo e tempo descritte nel decreto di accusa No. DA __________/__________del __________ __________ 2003;

condanna __________ __________, __________.1946 di __________ e fu __________ n. , attinente di __________ /, domiciliata a __________ __________, divorziata,

  1. alla multa di fr. 150.00 (centocinquanta);

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.00 (fr. 800.00 in caso di motivazione scritta);

  3. al pagamento al signor __________ __________ dell’importo di fr. 1'000.00 (mille) a titolo di ripetibili.

Assegna alla condannata il termine di tre mesi per il pagamento della multa e l’avverte che in caso di mancato pagamento entro il termine la pena sarà commutata in arresto;

avverte la condannata in contumacia della sua facoltà di presentare, nel termine di sei mesi dall'emanazione della sentenza, istanza per un nuovo giudizio, ritenuto che in caso contrario il giudizio contumaciale di condanna diverrà definitivo, a condizione che l'accusata abbia avuto conoscenza della citazione per il dibattimento odierno. Per le tasse e spese, nonché per i risarcimenti la presente sentenza è immediatamente esecutiva (art. 277 cpv. 5 CPP).

Intimazione a:

__________, Via __________, __________, Procuratore pubblico Luca Maghetti, Via __________, __________, __________, Via __________, __________, Avv. __________, Via __________ , __________,

e, alla crescita in giudicato della sentenza,

intimazione a: Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.

Il giudice: Il segretario:

Distinta spese a carico di __________,

fr. 150.00 multa

fr. 300.00 tassa di giustizia

fr. 100.00 spese giudiziarie

fr. 550.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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