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Numero d'incarto:
10.2003.273
Data decisione, Autorità:
15.07.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.273
DA
972/2003
Bellinzona
15 luglio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Fulvio Campello in
qualità di segretario, per giudicare
__________ __________ __________, di
__________ e __________ nata __________, nato il __________ 1969 a
__________, attinente di __________, domiciliato a __________ __________,
celibe, ingegnere, attualmente disoccupato
difeso da: avv. __________ __________, __________,
prevenuto colpevole di 1. circolazione
in stato d'ebrietà, per aver condotto l'autovettura __________ targata
__________ essendo in stato d'ubriachezza, così come risulta dal controllo
medico del 16 dicembre 2002, concludente per uno stato d'ebrietà
"media", malgrado fosse già stato condannato nel 1995 e nel 1999 per
analogo reato;
fatti
avvenuti a __________ il 16 dicembre 2002;
reato
previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCS;
opposizione alla prova del sangue, per essersi intenzionalmente
opposto alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata
dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del
suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 16 dicembre
2002;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 3 LCS;
perseguito con decreto d’accusa del __________
2003 DA n. ____________________ del Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna:
-
Alla
pena di 90 (novanta) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di 5 (cinque) anni.
Alla multa di fr. 1'500.--, con l'avvertenza che la stessa deve essere
pagata entro 3 mesi ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà commutata
in arresto (art. 49 cifra 3 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla
pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti
dal Ministero Pubblico del Canton __________ il 12 luglio 1999
(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- e delle spese
giudiziarie di fr. 300.--.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata
trascorso il periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente
dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta tempestivamente in data 14 aprile 2003 dal
difensore avv. __________ __________;
indetto il
dibattimento 15 luglio 2003, al quale hanno partecipato l'accusato, assistito
dal difensore, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare,
postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il difensore, il quale, in via
principale, chiede che il suo patrocinato venga prosciolto da ogni accusa in
virtù del principio in dubio pro reo. In effetti, non vi sono prove
certe che permettano di concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, che
egli si sia messo alla guida del veicolo in stato d'ebrietà. In via sussidiaria,
chiede una massiccia riduzione delle pene e la non revoca della sospensione
condizionale di quella precedentemente comminata. Difatti, non bisogna
dimenticare che il signor __________ aveva quasi raggiunto la fine del periodo
di prova di quattro anni, senza aver mai commesso la minima infrazione.
Inoltre, pur avendo rifiutato di sottoporsi alla prova del sangue, ha
collaborato tranquillamente con il medico chiamato ad esaminarlo. Non va
infine, dimenticato che la qui contestata guida in stato d'ebrietà non ha
coinvolto né persone né cose.
La presente procedura ha già
avuto pesanti ripercussioni sulla vita privata e professionale dell'imputato.
Da
ultimo, l'avvocato fa notare come in questo caso, differentemente dalle volte
precedenti, la prognosi appare favorevole, giacché il suo assistito ha
dimostrato di avere imparato la lezione;
sentito da
ultimo l'accusato, il quale ribadisce la propria innocenza, poiché da
matematico quale è, mancando le prove, non riesce a riconoscere di avere
commesso i reati a lui imputati. Ad ogni modo, anche lui è dell'opinione che
simili fatti non accadranno più;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
1.È
il signor __________ _________ ________________ autore colpevole di:
1.1 Circolazione
in stato d'ebrietà?
1.2 Opposizione
alla prova del sangue?
2.In
caso affermativo deve, e se sì in che misura, essere ridotta la pena proposta?
3.L'imputato
può beneficiare della sospensione condizionale della condanna?
4.L'eventuale
condanna deve essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, a quali
condizioni potrà avvenire la cancellazione?
5.Deve
essere revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena
inflittagli il 12 luglio 1999?
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 41, 49, 63, CPS; 91 cpv. 1, 91 cpv. 3 LCS; 9 e ss., 273 e ss. CPP;
39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________
__________ __________, di __________ e __________ nata __________,
nato il __________ 1969 a __________, attinente di __________, domiciliato a
_________ ______________, celibe, ingegnere, attualmente disoccupato
autore colpevole:
di circolazione in stato d'ebrietà, art. 91 cpv. 1 LCS,
d'opposizione alla prova del sangue, art. 91 cpv. 3 LCS;
per i fatti compiuti a
__________ __________ e __________ il __________ 2002, nelle circostanze
descritte nel decreto d'accusa DA n. __________/__________del __________ 2003;
condanna __________,
-
alla pena di 90 (novanta) giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 5
(cinque) anni,
-
alla
multa di fr. 3'000.--,
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di questa sede di complessivi fr.
150.-- (fr. 400.-- d'aumento in caso di motivazione scritta), oltre a quelle
del decreto d'accusa di complessivi fr. 500.--;
non revoca il beneficio della sospensione
condizionale concesso alla pena di 75 (settantacinque) giorni di detenzione
decretata nei suoi confronti dal Ministero Pubblico il 12 luglio 1999
(art. 41 cifra 3 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il
periodo di prova di ulteriori 2 (due) anni;
ordina l'iscrizione della condanna
a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli
art. 80 e 41 cifra 4 CPS;
assegna al
condannato il termine di tre mesi per il pagamento della multa e lo avverte che
in caso di mancato pagamento entro il termine, la pena sarà commutata in
arresto (art. 49 cifra 3 CPS);
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ i, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
avv. __________, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Sezione
esecuzione pene e misure, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________,
Sezione
della circolazione, __________,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________.
La sentenza
è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 3000.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 350.00 spese
giudiziarie
fr. 3'650.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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