Negligent removal or omission of protective devices

10.2003.247Other CourtMay 12, 2003Modified

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Omnilex summary

The Bellinzona Pretura penale convicted the accused of negligent removal or omission of protective devices. He had not complied with labor-inspectorate safety prescriptions concerning dough mixers in a bakery/pastry business, despite repeated orders and deadlines to install covers or remove the non-compliant machines. The defense argued that he lacked knowledge of the problem because the grandfather handled it, but the court rejected this and imposed the summary-penalty fine. The accused was fined CHF 400 and ordered to pay CHF 350 in costs, with the conviction to be entered in the criminal record and later erased if the fine is paid and he behaves well.

Omnilex headnote

Art. 230 cifra 2 CP; negligent omission of protective devices in the workplace. Where the competent labor authority has clearly communicated safety prescriptions and subsequently ordered adaptation or removal of non-compliant machinery, the operator who nevertheless leaves the dangerous installations in service acts negligently if he omits the required measures and thereby endangers life or bodily integrity. The offense is not excluded merely because the accused claims ignorance when the circumstances show that the compliance duty concerned the business and was formally notified. The court may confirm the summary penal order and impose a fine and costs; the criminal-record entry may be subject to the statutory conditional erasure (consid. unspecified).

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2003.247

Data decisione, Autorità: 12.05.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2003.247/bep DA 965/2003

Bellinzona 12 maggio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Paola Belloli-Ducoli in qualità di segretaria, per giudicare

__________ , ____________________.1980, di __________ e __________ n. , nato a __________ /, attinente di __________ /, domiciliato a __________, Via __________ __________, celibe, imprenditore difeso da: Avv. __________ __________, __________ __________,

prevenuto colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza

per avere, a __________, nel periodo 1999 - 2000, a seguito della "Campagna di sicurezza nelle panetterie- pasticcerie e confetteria" promossa nel corso del 1995/1996 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, contravvenuto per negligenza alle prescrizioni emanate in materia di prevenzione degli infortuni comunicategli con scritto 13.11.1995 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, omettendo di apporre entro il termine impartito, scadente al 31.12.1998, le coperture necessarie alle impastatrici a braccia tuffanti __________ e __________ ed in seguito, considerato che alla decisione 2.3.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro con la quale veniva impartito un ultimo termine per adattare le installazioni allo stato attuale della tecnica, non era stato dato seguito, omesso, contrariamente alla decisione 13.10.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, di allontanare immediatamente dai locali dell'azienda le suddette impastatrici a braccia tuffanti non conformi allo stato della tecnica in materia di sicurezza, mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone;

fatti avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;

reato previsto dall'art. 230 cifra 2 CP;

perseguito con decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 e correzione 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna dell'accusato:

  1. Alla multa di fr. 400.--;

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr. 100.--;

  3. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno, se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);

vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 21 marzo 2003 dall'accusato;

indetto il dibattimento 12 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 28 aprile 2003 ha rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la conferma del decreto d'accusa impugnato;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato, poiché manca l'elemento soggettivo del reato dal momento che il sig. Vialetto non era a conoscenza del problema, in quanto era il nonno che se ne occupava;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se __________ __________ è autore colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza.

  2. Sulle pene proposte e sulle spese.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 230 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti;

dichiara __________ __________,

autore colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per negligenza per avere, a __________, nel periodo 1999 - 2000, a seguito della "Campagna di sicurezza nelle panetterie- pasticcerie e confetteria" promossa nel corso del 1995/1996 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro, contravvenuto per negligenza alle prescrizioni emanate in materia di prevenzione degli infortuni comunicate alla ditta __________ Sagl con scritto 13.11.1995 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, omettendo di apporre le coperture necessarie alle impastatrici a braccia tuffanti __________ e __________ ed in seguito, considerato che alla decisione 2.3.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro con la quale veniva impartito un ultimo termine per adattare le installazioni allo stato attuale della tecnica, non era stato dato seguito, omesso, contrariamente alla decisione 13.10.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, di allontanare immediatamente dai locali dell'azienda le suddette impastatrici a braccia tuffanti non conformi allo stato della tecnica in materia di sicurezza, mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle persone;

condanna __________ __________,

  1. alla multa di fr. 400.--;

  2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, Via __________ __________, __________,

Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, Via __________, __________, Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Viale __________, __________, Avv. __________ __________, Via __________ -, __________,

Comando della Polizia cantonale, __________,

Ufficio dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,

Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.

La sentenza è definitiva.

Il presidente: La segretaria:

Distinta spese a carico di __________,

fr. 400.00 multa

fr. 200.00 tassa di giustizia

fr. 150.00 spese giudiziarie

fr. 750.00 totale

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

workplace safetynegligenceprotective devicescriminal finesummary penalty ordercriminal recordoccupational hazard

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Key legal question

Whether the accused was guilty of negligent removal or omission of protective devices under Art. 230(2) CP.

Extracted holding

Yes. The court found that he negligently failed to comply with safety prescriptions and orders concerning the mixers, thereby endangering life or bodily integrity.

Extracted reasoning

The inspectorate had communicated the safety requirements and issued further deadlines and a removal order; the accused did not comply, which satisfied the offense.

Key legal question

What sentence and costs should be imposed, including criminal-record consequences.

Extracted holding

A fine of CHF 400 and procedural costs of CHF 350 were imposed; the conviction was ordered entered in the criminal record, to be erased within one year if the fine is paid and good conduct is maintained.

Extracted reasoning

The court confirmed the penalty proposed in the summary penal order, with costs charged to the accused.

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