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Numero d'incarto:
10.2003.247
Data decisione, Autorità:
12.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.247/bep
DA
965/2003
Bellinzona
12
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Paola Belloli-Ducoli in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ , ____________________.1980, di __________ e
__________ n. , nato a __________ /, attinente di
__________ /, domiciliato a __________, Via __________ __________,
celibe, imprenditore
difeso da: Avv. __________ __________, __________ __________,
prevenuto
colpevole di rimozione od omissione di apparecchi protettivi per
negligenza
per
avere, a __________, nel periodo 1999 - 2000, a seguito della "Campagna di
sicurezza nelle panetterie- pasticcerie e confetteria" promossa nel corso
del 1995/1996 dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul
lavoro, contravvenuto per negligenza alle prescrizioni emanate in materia di
prevenzione degli infortuni comunicategli con scritto 13.11.1995 dall'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro, omettendo di apporre entro il termine impartito,
scadente al 31.12.1998, le coperture necessarie alle impastatrici a braccia
tuffanti __________ e __________ ed in seguito, considerato che alla decisione
2.3.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro con la quale veniva impartito
un ultimo termine per adattare le installazioni allo stato attuale della
tecnica, non era stato dato seguito, omesso, contrariamente alla decisione
13.10.1999 dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, di allontanare
immediatamente dai locali dell'azienda le suddette impastatrici a braccia
tuffanti non conformi allo stato della tecnica in materia di sicurezza,
mettendo in tal modo scientemente in pericolo la vita o l'integrità delle
persone;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e di luogo;
reato
previsto dall'art. 230 cifra 2 CP;
perseguito con
decreto d’accusa n. DA / di data __________ 2003 e
correzione 14 aprile 2003 del Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, __________, che propone la condanna
dell'accusato:
-
Alla
multa di fr. 400.--;
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.-- e delle spese giudiziarie di fr.
100.--;
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata entro un anno,
se l'imputato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra
4, risp. art. 106 cpv. 3 CPS);
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 21 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il
dibattimento 12 maggio 2003, al quale sono comparsi l'accusato ed il suo
difensore, mentre il Procuratore Pubblico con scritto 28 aprile 2003 ha
rinunciato a intervenire al pubblico dibattimento, postulando nel contempo la
conferma del decreto d'accusa impugnato;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato, poiché manca l'elemento
soggettivo del reato dal momento che il sig. Vialetto non era a conoscenza del
problema, in quanto era il nonno che se ne occupava;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se
__________ __________ è autore colpevole di rimozione od omissione di
apparecchi protettivi per negligenza.
-
Sulle
pene proposte e sulle spese.
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli
art. 230 cifra 2 CP; 9 e segg., 273 e segg CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti;
dichiara __________
__________,
autore colpevole di rimozione
od omissione di apparecchi protettivi per negligenza per avere, a __________,
nel periodo 1999 - 2000, a seguito della "Campagna di sicurezza nelle
panetterie- pasticcerie e confetteria" promossa nel corso del 1995/1996
dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro,
contravvenuto per negligenza alle prescrizioni emanate in materia di
prevenzione degli infortuni comunicate alla ditta __________ Sagl con scritto
13.11.1995 dall'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, omettendo di apporre le
coperture necessarie alle impastatrici a braccia tuffanti __________ e __________
ed in seguito, considerato che alla decisione 2.3.1999 dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro con la quale veniva impartito un ultimo termine per
adattare le installazioni allo stato attuale della tecnica, non era stato dato
seguito, omesso, contrariamente alla decisione 13.10.1999 dell'Ufficio
dell'ispettorato del lavoro, di allontanare immediatamente dai locali
dell'azienda le suddette impastatrici a braccia tuffanti non conformi allo
stato della tecnica in materia di sicurezza, mettendo in tal modo scientemente
in pericolo la vita o l'integrità delle persone;
condanna __________
__________,
-
alla
multa di fr. 400.--;
-
al
pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 350.--.
ordina l'iscrizione
della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata entro un anno se il
condannato avrà pagato la multa e tenuto buona condotta (art. 49 cifra 4 CP).
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il suo tramite, dichiarazione di
ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque
giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della
sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, Via __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Emanuele Stauffer, Via __________,
__________,
Ufficio dell'ispettorato del lavoro, Viale __________,
__________,
Avv. __________ __________, Via __________
-, __________,
Comando
della Polizia cantonale, __________,
Ufficio
dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto, __________,
Servizio
di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il
presidente: La
segretaria:
Distinta
spese a carico di __________,
fr. 400.00 multa
fr. 200.00 tassa
di giustizia
fr. 150.00 spese
giudiziarie
fr. 750.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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