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Numero d'incarto:
10.2003.222
Data decisione, Autorità:
07.05.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2003.222 ROC/MAM
DA
805/2003
Bellinzona
7
maggio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Claudio Rotanzi
sedente con Michele Maggi in qualità
di Segretario assessore, per giudicare
__________ __________;
difeso da: __________
prevenuto colpevole di trascuranza
degli obblighi di mantenimento
per
avere, a __________, nel periodo 1. aprile 1996 - 31 dicembre 1998,
omesso,
benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo,
di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento
fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile
del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di
divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio
1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.--
mensili ;
fatti
avvenuti nelle riferite circostanze di tempo e luogo;
reato
previsto dall' art. 217 cpv. 1 CP;
perseguito con
decreto d’accusa no. DA / di data __________ 2003 del che
propone la condanna dell'accusato:
-
Alla
pena di 3 (tre) mesi di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 3 (tre) anni.
-
Al
versamento alla parte civile __________ __________ dell'importo di fr.
35'180.-- oltre interessi al 5 % a partire dal 1. gennaio 1999, a titolo di
risarcimento (art. 208 cpv. 1 lett. b CPPT).
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.-- (duecento) e delle spese
giudiziarie di fr. 200.-- (duecento).
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
vista l'opposizione
interposta tempestivamente in data 14 marzo 2003 dall'accusato;
indetto il
pubblico dibattimento del 7 maggio 2004, al quale hanno partecipato l’accusato,
assistito dal proprio difensore lic. iur. __________ __________, __________,
come pure il Procuratore Pubblico, nonché la parte civile;
preliminarmente il
Procuratore pubblico ha ritirato la proposta contenuta nel dispositivo no. 2
del decreto d’accusa impugnato (pretese di parte civile) trattandosi di res iudicata.
Egli ha inoltre proposto, con il consenso di tutte le parti e del Giudice, la
modifica del periodo del reato di cui al decreto d’accusa e relativo al mancato
pagamento dei contributi alimentari in favore dell’ex coniuge, segnatamente a
fare tempo dal 1. Giugno 1997 al 31 dicembre 1998;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusato;
sentito il
Procuratore Pubblico, il quale ha chiesto la conferma
del decreto d’accusa,
con
le modifiche di cui sopra, postulando inoltre l’ammonimento formale del
prevenuto;
sentita la
parte civile, la quale si è confermata in quanto esposto dal Procuratore;
sentito il
difensore il quale ha postulato, in via principale, l’assoluzione
del prevenuto,
e,
subordinatamente, una massiccia riduzione della pena;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti:
- È
__________ __________ colpevole di
trascuranza degli obblighi di mantenimento
per
avere, a Locarno, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,
omesso,
benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo,
di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento
fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile
del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di
divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio
1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.--
mensili ;
- In caso di risposta affermativa
al quesito no. 1., se deve
essergli inflitta
una pena, di che natura ed in che misura.
- In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2, se deve essere
concessa la sospensione
condizionale della pena e per quale
lasso di tempo.
- In caso di risposta
affermativa al quesito 3., se l’accusato deve essere
ammonito formalmente a’sensi
dell’art. 41 cfr. 3 CPS;
-
In
caso di risposta affermativa al quesito no. 2., se la condanna deve essere
iscritta a casellario giudiziale e cancellata trascorso il periodo fissato dall’art.
80 CPS, rispettivamente dall’art. 41 cfr. 4 CPS.
-
In
caso di risposta affermativa al quesito 1., se devono
essere accollate al
condannato le tasse e le spese di giudizio e in quale misura
letti ed
esaminati gli atti;
rispondendo affermativamente
ai quesiti 1, 2, 3, 5 e 6 e negativamente al quesito 4;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
richiamati gli
artt. 217 cpv. 1 CP, sulla procedura, gli artt. 257 e segg. CPP, 273 e segg
CPP, e art. 39 lett. a LTG;
dichiara __________
__________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a
__________ in data __________.1945, attinente di __________ __________,
domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;
colpevole
di trascuranza degli obblighi di mantenimento
per
avere,
a
__________, nel periodo 1. giugno 1997 - 31 dicembre 1998,
omesso,
benché ne abbia avuto i mezzi, rispettivamente li possa aver avuti per farlo,
di prestare alla ex moglie __________ __________ i contributi di mantenimento
fissati dalla decisione cautelare del 21 luglio 1995 della Prima Camera Civile
del Tribunale di Appello in fr. 935.-- mensili e, a partire dalla sentenza di
divorzio del Pretore della Giurisdizione di __________ - Città del 27 luglio
1998, quindi da agosto e sino al 31 dicembre 1998, fissati in fr. 1'800.--
mensili ;
di
conseguenza
condanna __________
__________, fu __________ e fu __________ nata __________, nato a
__________ in data __________.1945, attinente di __________ __________,
domiciliato a __________a, Via __________, divorziato, artista in proprio;
-
Alla
pena di 70 giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di 4 (quattro) anni.
-
Al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 300.-- e delle spese giudiziarie di
fr. 300.-- (trecento).
-
La
condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà cancellata trascorso il
periodo fissato dall'art. 80 CPS, rispettivamente dall'art. 41 cifra 4 CPS.
Intimazione:
Comando della Polizia cantonale,
__________,
Ufficio del Giudice
dell'istruzione e dell'arresto, __________
Sezione esecuzione pene e misure,
__________,
Servizio di coordinamento
cantonale in materia di casellario giudiziale, __________
Ministero pubblico della
Confederazione, __________
La
sentenza è definitiva.
Il
Giudice: Il
Segretario assessore:
Claudio Rotanzi Michele
Maggi
Distinta
spese a carico di _______ ______________
fr. 0.00 multa
fr. 300.00 tassa
di giustizia
fr. 300.00 spese
giudiziarie
fr. 0.00 spese
di inchiesta
fr. 0.00 testi
fr. 600.00 totale
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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