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Numero d'incarto:
10.2003.11
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, ICCA
Incarto n.
10.2003.11
Lugano,
14 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per giudicare sull'istanza di delibazione del
27 marzo 2003 presentata da
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardante
la sentenza emessa il 13 agosto 2002 con cui il 4° Tribunale di diritto del
Distretto di Kadiköy (Kadıköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi), Provincia
di Istanbul, ha rettificato la data di nascita dell'istante nei registri turchi
dello stato civile;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di delibazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 24 giugno 2002 __________ ha adito il 4° Tribunale di diritto del Distretto
di Kadiköy, nella Provincia di Istanbul, per ottenere la correzione della
propria data di nascita (20 dicembre 1950 anziché 20 dicembre 1952) nei
registri turchi dello stato civile;
con
sentenza del 13 agosto 2002 il tribunale ha accolto la richiesta e ha ordinato
all'ufficio dello stato civile del Distretto di Eminönü, nella Provincia di
Istanbul, la rettifica in questione;
che
__________ si è rivolto il 27 marzo 2003 a questa Camera, postulando la delibazione
di tale sentenza, in modo da annunciare la data di nascita corretta all'Ufficio
delle assicurazioni sociali e a quello del controllo abitanti;
che
l'istanza non ha formato oggetto di intimazione, sia perché la rettifica
interessa il solo istante, sia perché nel Cantone Ticino il Procuratore
pubblico non ha più alcuna competenza in materia civile;
che, ciò
premesso, nulla osta all'emanazione del giudizio;
e considerando
in diritto: che
in ossequio all'art. 32 cpv. 1 LDIP le decisioni o i documenti stranieri concernenti
lo stato civile sono iscritti nei registri relativi “se così dispone l'autorità
cantonale di vigilanza”;
che
nondimeno, ove la decisione straniera – pur riguardando questioni di stato
civile – non implichi trascrizioni in registri svizzeri (come nel caso
specifico, l'istante non figurando in registri svizzeri dello stato civile),
torna applicabile il principio generale secondo cui l'istanza di riconoscimento
o di esecuzione dev'essere proposta “all'autorità competente del Cantone in
cui è fatta valere la decisione straniera” (art. 29 cpv. 1 prima frase LDIP);
che nel
Cantone Ticino competente a riconoscere e dichiarare esecutive le sentenze
civili emanate all'estero è la Camera civile di appello (art. 511 cpv. 1 CPC),
la quale statuisce con procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 311
segg. CPC, cui rinvia l'art. 511 cpv. 2);
che i
requisiti cui soggiace il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere
sono disciplinati dagli art. 25 a 27 LDIP, salvo norme particolari contenute
nella legge stessa o in trattati internazionali ratificati dalla Svizzera (art.
1 cpv. 2 LDIP);
che sul
riconoscimento e l'esecuzione di sentenze straniere circa la rettifica di registri
dello stato civile la legge federale sul diritto internazionale privato non
enuncia disposizioni specifiche;
che fra
la Svizzera e la Turchia non risultano esistere nemmeno convenzioni bilaterali
o multilaterali sul riconoscimento o l'esecuzione di sentenze civili;
che nella
fattispecie la delibazione è regolata pertanto dalle norme generali contemplate
art. 25 a 27 LDIP;
che, ciò
premesso, in conformità all'art. 25 LDIP una decisione straniera è riconosciuta
in Svizzera se vi era la competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato
in cui la decisione è stata pronunciata (lett. a), se la decisione non può più
essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e
se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 (lett. c);
che la
competenza dell'autorità estera è data – tranne casi estranei a quello in esame
– se il convenuto era domiciliato nello Stato del giudizio (art. 26 lett. a
LDIP);
che in
concreto l'azione di rettifica promossa dall'istante, di carattere civile
contenzioso (CIEC, Guide pratique international de l'état civil, rubrica
“Turchia”, punto n. 2.2.1, in: www.ciec1.org), era diretta contro la Direzione
dello stato civile, rappresentata dal Procuratore della Repubblica;
che ci si
può domandare se la Direzione dello stato civile sia equiparabile a un
“convenuto domiciliato nello Stato del giudizio” a mente dell'art. 26 lett. a
LDIP;
che,
comunque sia, nelle azioni volte alla rettifica dello stato civile la Svizzera
riconosce, oltre alla competenza dei tribunali o delle autorità svizzeri del
domicilio, anche – secondo dottrina – quella dei tribunali o delle autorità
estere del luogo in cui si trova il registro (Jametti
Greiner/Geiser in: Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, IPR,
Basilea 1996, n. 8 ad art. 33);
che
quindi, in concreto, la sentenza da delibare può senz'altro ritenersi emessa da
un tribunale competente;
che nel
caso precipuo tale decisione non può più formare oggetto di ricorso ed è
definitiva dal 30 settembre 2002, come attesta il giudice che ha emanato la
sentenza in un attergato apposto il 9 ottobre 2002 sull'esemplare della
sentenza stessa prodotto ai fini della delibazione;
che non
si scorge per il resto alcun motivo di rifiuto giusta l'art. 27 LDIP, la
rettifica dello stato civile non essendo né incompatibile con l'ordine pubblico
svizzero (dov'è esplicitamente prevista, anzi, all'art. 45 CC) né denotando
alcun apparente vizio di procedura, l'istante avendo sostenuto la sua causa con
successo davanti al Procuratore della Repubblica;
che nelle
condizioni descritte sono date le condizioni cumulative dell'art. 25 LDIP;
che gli
oneri del giudizio odierno vanno a carico dell'istante, non essendovi alcuna
parte “soccombente” (nell'accezione dell'art. 148 cpv. 1 CPC) cui possa esserne
addebitato il pagamento;
che per
gli stessi motivi non possono essere attribuite ripetibili;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'istanza
è accolta, nel senso che la sentenza emessa il 13 agosto 2002 con cui il 4°
Tribunale di diritto del Distretto di Kadiköy (Kadıköy 4. Asliye Hukuk
Mahkemesi), Provincia di Istanbul, ha rettificato la data di nascita
dell'istante nei registri turchi dello stato civile è riconosciuta e dichiarata
esecutiva.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'istante.
- Intimazione
all'avv. __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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