Acquittal for railway service disruption

10.2002.96Other CourtMay 21, 2003Confirmed

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Omnilex summary

The Pretura penale of Bellinzona heard an opposition to a summary penalty order issued by the public prosecutor against a railway employee accused of negligent disruption of railway service after an alleged collision during shunting. After the hearing, the court acquitted the accused and charged the costs to the State. No written reasons were requested and no appeal declaration was filed within the stated time.

Omnilex headnote

Art. 238 cpv. 2 CP; acquittal in a railway service disruption case and allocation of costs after opposition to a decree d’accusa. Where no party requests a written judgment under Art. 276 cpv. 2 CPP and no appeal declaration is filed, the court may dispose of the case summarily; following an acquittal, procedural costs may be charged to the State pursuant to the applicable cantonal cost rules.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.96

Data decisione, Autorità: 21.05.2003, PRPEN

Incarto n. 10.2002.96/AMM DAP 2258/2002

Bellinzona 21 maggio 2003

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Isabella Marchetti in qualità di segretaria, per giudicare

__________ __________, fu __________ __________ e di __________ n. __________, nato a __________ il __________ __________ 1957, attinente di __________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________, coniugato, capo manovra specializzato __________ (difeso dall'avv. __________ __________, __________)

accusato di perturbamento del servizio ferroviario,

per aver negligentemente messo in grave pericolo l'integrità delle persone e la proprietà altrui allorquando, in qualità di capo manovra specializzato presso la stazione ferroviaria di , ometteva di verificare il funzionamento dei freni della carrozza ristorante n. - regolarmente lasciata sul binario 131 così che, in occasione del lancio della stessa, contravvenendo al punto 3.2.2 del regolamento __________ inerente alla manovra dei convogli ferroviari, la stessa risultava priva di controllo collidendo violentemente contro la carrozza postale n. -- sostante sul binario tronco __________,

reato previsto dall'art. 238 cpv. 2 CP;

fatti avvenuti il 12 gennaio 2002 a __________ perseguito con decreto d’accusa DAP / del __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, che propone la condanna:

  1. Alla multa di fr. 300.–

  2. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;

indetto il dibattimento per il 21 maggio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il difensore;

accertate le generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio dell'accusato;

sentito il difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato;

sentito da ultimo l'accusato;

posti a giudizio i seguenti quesiti

  1. Se l'imputato è autore colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze di cui sopra.

  2. In caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 se ed eventualmente quale pena dev'essere inflitta all'imputato;

2.2 Se l'eventuale condanna dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni avverrà la cancellazione.

  1. Il giudizio sugli oneri processuali.

letti ed esaminati gli atti;

preso atto che nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;

visti gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

proscioglie __________ __________

dall'accusa di perturbamento del servizio ferroviario, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP __________/__________del __________ 2002;

carica le spese allo Stato;

le parti sono state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice, dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).

Intimazione a:

__________ __________, __________, Avv. __________ __________, __________, Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________, Ministero pubblico della Confederazione, __________, Comando della Polizia cantonale, __________, Ufficio del GIAR, __________.

La sentenza è definitiva.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Keywords

railway safetynegligenceacquittalcriminal liabilityprocedural costssummary penalty orderopposition

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the accused was guilty of railway service disruption under Art. 238(2) CP

Extracted holding

The court acquitted the accused of the charge.

Extracted reasoning

The judgment ends with an acquittal and orders the costs borne by the State; no written reasons were requested, so the file contains no detailed reasoning.

Key legal question

Allocation of procedural costs

Extracted holding

The costs were charged to the State.

Extracted reasoning

Following the acquittal, the court ordered the judicial costs to be borne by the State.

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