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Numero d'incarto:
10.2002.96
Data decisione, Autorità:
21.05.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.96/AMM
DAP
2258/2002
Bellinzona
21
maggio 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Isabella Marchetti in
qualità di segretaria, per giudicare
__________ __________, fu __________ __________ e di __________ n.
__________, nato a __________ il __________ __________ 1957, attinente di
__________, domiciliato a __________, via __________ __________ __________,
coniugato, capo manovra specializzato __________ (difeso dall'avv. __________
__________, __________)
accusato di perturbamento del servizio
ferroviario,
per aver negligentemente messo
in grave pericolo l'integrità delle persone e la proprietà altrui allorquando,
in qualità di capo manovra specializzato presso la stazione ferroviaria di
, ometteva di verificare il funzionamento dei freni della carrozza
ristorante n. - regolarmente lasciata sul binario 131 così
che, in occasione del lancio della stessa, contravvenendo al punto 3.2.2 del
regolamento __________ inerente alla manovra dei convogli ferroviari, la stessa
risultava priva di controllo collidendo violentemente contro la carrozza
postale n. -- sostante sul binario tronco __________,
reato previsto dall'art. 238
cpv. 2 CP;
fatti avvenuti il 12 gennaio 2002 a __________
perseguito con decreto d’accusa DAP /
del __________ 2002 del Procuratore pubblico Antonio Perugini,
__________, che propone la condanna:
-
Alla multa di
fr. 300.–
-
Al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–.
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 7 ottobre 2002;
indetto il
dibattimento per il 21 maggio 2003, al quale sono intervenuti l'accusato e il
difensore;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentito il
difensore, il quale chiede l'assoluzione dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se l'imputato è autore
colpevole di perturbamento del servizio ferroviario, commesso nelle circostanze
di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 se ed eventualmente quale
pena dev'essere inflitta all'imputato;
2.2 Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali condizioni
avverrà la cancellazione.
- Il giudizio sugli oneri
processuali.
letti ed esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 238 cpv. 2 CP; 9 segg.
e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai
quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di perturbamento
del servizio ferroviario, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
__________/__________del __________ 2002;
carica le spese allo Stato;
le parti sono
state avvertite del diritto di presentare, per il tramite di questo giudice,
dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale entro il
termine di cinque giorni e del diritto di richiedere entro lo stesso termine la
motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP).
Intimazione
a:
__________ __________, __________,
Avv. __________ __________, __________,
Procuratore pubblico Antonio Perugini, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________,
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del GIAR, __________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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