AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
10.2002.65
Data decisione, Autorità:
24.04.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.65/AMM
DAP
1587/2001
Bellinzona
24
aprile 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Carmela
Fiorini per giudicare
__________ __________, di __________ e __________ n. __________, nata a
__________ il __________ __________ 1980, attinente di __________, domiciliata
a __________ __________, Via __________ __________, nubile, venditrice
(patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di furto
di poca entità, art. 139 in relazione con l'art. 172ter CP
per
avere, a __________ il __________ __________ 2001, sottratto a danno del
negozio __________ un paio di pantaloni del valore di fr. 59.90 (refurtiva
recuperata e restituita alla parte civile),
contravvenzione
alla LF sul trasporto pubblico, art. 51 cpv. 1 LTP
per
avere, il 23 e il 24 maggio 2001 da __________ a __________ e da __________ a
__________, viaggiato utilizzando i treni regionali delle FFS senza essere in
possesso di un titolo di trasporto valido;
e meglio come
al decreto d’accusa DAP / di data __________ 2001 del
Procuratore pubblico Marco Villa,
__________, che ha proposto la condanna
-
alla
pena di 3 giorni di arresto sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
1 anno,
-
al
versamento alla parte civile FFS di fr. 205.– a titolo di risarcimento,
-
al
rinvio della parte civile __________ __________ al competente foro civile,
-
al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 50.– e delle spese giudiziarie di fr.
50.–;
vista l'opposizione
interposta tempestivamente il 30 luglio 2001 dall'accusata;
considerato che
i reati di cui al decreto d'accusa in esame sono contravvenzioni nel senso
degli art. 101 segg. CP (cfr. anche, per l'infrazione alla LF sul trasporto
pubblico, il rinvio di cui all'art. 333 cpv. 1 CP);
che
secondo l'art. 109 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002,
l'azione penale si prescrive in un anno;
che
per l'art. 72 n. 2 cpv. 1 vCP "la prescrizione è interrotta da ogni atto
d'istruzione di una autorità incaricata del procedimento come pure da ogni
decisione del giudice diretti contro l'agente, in particolare dalle citazioni e
dagli interrogatori, dagli ordini d'arresto o di perquisizione domiciliare, da
un ordine di perizie, come pure dall'esercizio di ogni rimedio giuridico contro
una decisione";
che,
in concreto, dal mese di agosto 2001 al 7 gennaio 2003 non è stato compiuto
nessun atto interruttivo di prescrizione a norma della predetta disposizione;
che
l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione
relativa nel mese di agosto 2002;
che
l'accusata deve pertanto essere prosciolta dall'addebito;
per questi
motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 109 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ è prosciolta dall'accusa di furto di poca entità e di
contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico per i fatti descritti nel
decreto di accusa DAP / del _______ 2001.
-
La
tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, __________ __________,
– avv. __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Marco Villa, __________,
– Ferrovie Federali Svizzere, __________,
– __________ __________, __________,
– Comando della Polizia cantonale, __________,
– Ufficio del GIAR, __________,
– Ministero pubblico della Confederazione, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster