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Numero d'incarto:
10.2002.339
Data decisione, Autorità:
21.01.2004, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.339/AMM
Bellinzona
21
gennaio 2004
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura Rossini in qualità
di segretaria per giudicare
__________ (difeso dall'avv. __________ __________,
__________)
accusato di coazione,
per avere, a __________, presso
la discoteca __________, la sera del __________ __________ 2000, usando
minaccia di grave danno all'incolumità fisica __________ __________ __________,
costretto quest'ultimo a cancellare le riprese relative alla discoteca
__________ e al bar __________ effettuate quella sera;
reato previsto dall'art. 181
CP;
perseguito con decreto d’accusa DAP
/ dell'__________ __________ 2002 del _AINQ0 che propone la
condanna dell'imputato:
-
alla pena di 5
(cinque) giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova
di 2 (due) anni,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 100.–;
vista l’opposizione al decreto
d’accusa interposta dall'accusato il 12 agosto 2002;
indetto il
dibattimento 21 gennaio 2004, al quale sono comparsi l'accusato con il difensore
e la parte civile con il proprio legale, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato
a presenziare chiedendo la conferma del decreto d'accusa;
accertate le
generalità dell'accusato, data lettura del decreto d'accusa, proceduto all'interrogatorio
dell'accusato;
sentiti – il legale di parte civile, il quale conclude per la conferma del decreto
d'accusa e per la condanna dell'accusato alla rifusione del danno patito di
complessivi fr. 2829.70 (di cui fr. 1753.70 per spese legali);
– il
difensore, il quale conclude per il proscioglimento dell'accusato;
sentito da
ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti:
-
se l'imputato è colpevole di
coazione, commessa nelle circostanze di cui sopra
-
in caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputato,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova;
- il giudizio sulle pretese
civili e sugli oneri processuali;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la motivazione
scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 181 CP; 9 segg. e 273
segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________ __________
dall'accusa di coazione,
art. 181 CP, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAP
__________/dell' __________ 2002;
carica le spese allo Stato;
Intimazione
a:
– Ministero pubblico della Confederazione, Berna,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
Lugano.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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