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Numero d'incarto:
10.2002.334
Data decisione, Autorità:
10.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.334/AMM
DAP
2535/1999
Bellinzona
10
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Isabella
Marchetti per giudicare
__________ __________ __________, fu __________ __________ e
fu __________ n. __________, nata a __________ il __________ __________
__________, attinente di __________, domiciliata a __________, via __________
__________, vedova, __________
accusata di ingiuria,
art. 177 CP;
per fatti
avvenuti tra il __________ e il __________ __________ 1999 a
__________;
perseguita con
decreto d’accusa DAP / di data __________ __________ 1999
del Procuratore pubblico Rosa Item,
__________, che propone quanto segue:
-
__________ __________ è mandata esente da pena, essendo l'ingiuria stata provocata
direttamente dall'ingiuriato con un comportamento sconveniente, segnatamente
seguendola e scattando delle foto della stessa contro la sua volontà,
- non
si prelevano tasse o spese di giudizio;
e inoltre rinvia
la parte civile __________ __________ al competente foro civile per le pretese
di risarcimento;
vista l'opposizione
interposta dalla parte civile il 29 novembre 1999;
considerato che
il reato di cui al decreto d'accusa in esame configura un delitto contro l'onore
nel senso degli art. 173 segg. CP;
che
secondo l'art. 178 CP, nella versione in vigore fino al 30 settembre 2002,
l'azione penale si prescrive in due anni;
che
per l'art. 72 n. 2 cpv. 2 vCP "in ogni caso d'interruzione comincia a decorrere
una nuova prescrizione. Nondimeno, l'azione penale è prescritta in tutti i casi
quando il termine ordinario della prescrizione sia superato della metà; o, se
si tratta di reati contro l'onore e di contravvenzioni, col decorso di un termine
pari al doppio della durata normale";
che
dal mese di marzo 2000 non è stato compiuto nessun atto interruttivo di
prescrizione a norma della predetta disposizione;
che
l'azione penale nei confronti dell'accusata si è quindi estinta per prescrizione
relativa due anni dopo di allora, ossia nel mese di marzo 2002;
che
inoltre l'eventuale reato è avvenuto, secondo il decreto d'accusa, tra il
__________ e il __________ __________ 1999;
che,
anche volendo prescindere dalla prescrizione relativa, l'azione penale nei
confronti dell'accusata si è in ogni caso estinta per prescrizione assoluta
quattro anni dopo, ossia il 4 settembre 2003;
che
l'accusata deve quindi essere prosciolta dall'imputazione (sulle conseguenze
della prescrizione dell'azione penale, cfr. DTF inedita
./__________ del 2 ottobre 2002, consid. 3.4);
per questi
motivi, visti gli art. 72 n. 2 e 178 vCP; 273 segg. CPP;
pronuncia: 1. __________
__________ __________ è prosciolta dall'accusa di ingiuria per i fatti
descritti nel decreto d'accusa DAP / di data __________
__________ 1999 del Procuratore pubblico Rosa Item.
-
Non
si prelevano né tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________ __________, __________,
– Procuratore pubblico Rosa Item, __________,
– __________ __________, __________ __________ __________,
– Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
– Ufficio del GIAR, Lugano.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione e revisione penale. Il ricorso deve essere presentato al giudice
della Pretura penale, in triplice esemplare, entro venti giorni dalla notificazione
della sentenza, con la precisa indicazione dei motivi e delle norme di legge
che si ritengono lese.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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