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Numero d'incarto:
10.2002.333
Data decisione, Autorità:
30.01.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.333/AMM
DAP
1011/2002
Bellinzona
30
gennaio 2003
Decreto
di stralcio
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
Richiamata l'opposizione 18 luglio
2002 di
, ..,
fu __________ e fu __________ n. __________, nato a __________, cittadino
tedesco, domiciliato a __________, Via __________, coniugato, __________
__________, nata ,
.., di __________ __________ e __________
__________, nata a __________ __________ __________ __________, cittadina
italiana, domiciliata a __________, Via __________, coniugata, __________
interposta
al decreto d’accusa no. DAP / di data __________ __________
2002 del Procuratore pubblico Franco Lardelli,
__________;
considerato che
il decreto d'accusa del __________ __________ 2002 è stato intimato per
raccomandata a entrambi i prevenuti con invio separato, al loro domicilio di
__________, lo stesso __________ __________ 2002;
che
i plichi postali sono tornati al mittente il 10 maggio 2002 con la menzione
"non ritirato";
che
la notificazione di atti giudiziari per raccomandata si reputa avvenuta, in
caso di mancato ritiro da parte del destinatario, il settimo e ultimo giorno di
giacenza presso l'ufficio postale (DTF 127 I 34 consid. 2a/aa con riferimenti);
che
nella fattispecie la notificazione del decreto d'accusa agli interessati è
quindi validamente avvenuta il 10 maggio 2002 (doc. 27);
che
in una lettera del 20 febbraio 1997 __________ __________ ha invero esortato
l'ufficio postale di __________ a "prendere nota che non venga rimandata
al mittente nessuna raccomandata o qualsiasi altro invio postale, nel caso di
un eventuale non ritiro al vostro ufficio entro sette giorni come prescritto
dalla legge postale", così come a far proseguire "tali invii postali,
non ritirati, … alla mia Casella postale __________, __________
__________" (doc. 29, foglio 3);
che
tale scritto è stato altresì firmato in calce il 24 febbraio 1997, per accettazione,
da un impiegato del medesimo ufficio postale;
che
tuttavia un siffatto accordo – redatto oltre cinque anni prima dell'intimazione
litigiosa e, per altro, di dubbia compatibilità con la regolamentazione postale
(cfr. doc. 31) – non basta a procrastinare il termine di notifica di invii raccomandati
sancito dalla predetta giurisprudenza del Tribunale federale;
che
ciò vale a maggior ragione per la notifica del decreto d'accusa a __________
__________, la quale non è neppure menzionata nella nota lettera del 20
febbraio 1997;
che
l'opposizione interposta dai prevenuti al decreto d'accusa del 29 aprile 2002,
datata 18 luglio 2002 e spedita al Ministero pubblico il giorno successivo per
lettera semplice non prioritaria (doc. 29), è dunque manifestamente tardiva;
che,
comunque sia, i prevenuti sono stati informati al più tardi il 24 giugno 2002
dal Ministero pubblico dell'avvenuta intimazione del decreto d'accusa (cfr.
doc. 24 e 25);
che
essi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbero potuto
rendersi conto in quel momento della lamentata irregolarità e porvi rimedio;
che
gli interessati hanno invece atteso più di venti giorni dalla conoscenza
dell'invio litigioso per sollevare opposizione, la quale risulta quindi anche
sotto questo profilo intempestiva;
per questi
motivi,
visti gli
art. 208 e 210 CPP,
decreta: 1. Il
procedimento è stralciato dai ruoli per tardiva opposizione e il decreto d'accusa
diventa esecutivo.
-
L'incarto
è ritornato al Ministero pubblico per quanto di sua competenza.
-
La
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese relative al presente decreto sono a
carico degli opponenti in solido.
-
Intimazione
a:
– __________ __________, Via __________, __________;
– __________ __________, Via __________, __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– __________ __________, Via __________, __________.
Il giudice: La
segretaria:
Distinta
spese: Tassa di giustizia fr. 300.–
Spese
postali e telefoniche fr. 50.–
Totale fr. 350.–
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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