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Numero d'incarto:
10.2002.303
Data decisione, Autorità:
09.09.2003, PRPEN
Incarto
n.
10.2002.303/AMM
Bellinzona
9
settembre 2003
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con il cancelliere Giovanni
Pozzi in qualità di segretario per giudicare
__________ __________, nata __________, di __________ __________ e
__________ n. __________, nata a __________ il __________ 1962, cittadina
turca, domiciliata a __________, via __________ __________, coniugata,
casalinga, invalida
(difesa dall'avv. __________ __________, __________)
accusata di truffa,
per avere, a __________ nel
corso del mese di marzo del 1995, per procacciare a sé e ad altri un indebito
profitto, ingannato con astuzia il defunto __________ __________ inducendolo in
tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio per complessivi fr.
54 000.– e meglio per avere, approfittando della fiducia riposta in lei da
__________ __________, proposto a quest'ultimo l'acquisto di una casa in
__________ al prezzo di fr. 62 000.– sottacendogli la circostanza a lei
nota che cittadini stranieri senza residenza in __________ non possono
acquistare beni immobili nella predetta nazione e affermando contrariamente al
vero che l'importo sarebbe stato destinato all'acquisto per suo conto della
prospettata casa in __________, ingannato con astuzia __________ __________,
inducendolo in tal modo a versare l'importo di fr. 62 000.– sul conto del
di lei cognato __________ __________ aperto presso la __________ __________
__________ di __________, di cui fr. 50 000.– costituenti risparmi propri
e fr. 12 000.– ottenuti a titolo di prestito da __________ __________
stessa e dal di lei marito __________ __________ ai quali egli restituì
successivamente fr. 4000.–, importo prelevato e impiegato da __________
__________ per altri scopi che l'acquisto della casa;
reato previsto dall'art. 146
cpv. 1 CP;
perseguita con decreto d’accusa DAC
/ del __________ 2001 del Procuratore generale Luca
Marcellini, __________, che propone la condanna dell'imputata:
-
alla pena di 3
(tre) mesi di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2
(due) anni,
-
al versamento
alla parte civile, eredi fu __________ __________, dell'importo di fr.
54 000.– (cinquantaquattromila) a titolo di risarcimento,
-
al pagamento
della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 1200.–,
e inoltre 4. ordina la
confisca e la restituzione alla parte civile, cresciuto in giudicato il
presente decreto, dei due coltelli a lama fissa sequestrati il 14 novembre 1996
durante la perquisizione domiciliare;
vista l’opposizione
al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 3 aprile 2001;
indetto il
dibattimento 9 settembre 2003, al quale sono comparsi l'accusata, il difensore,
il sostituto Procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, la parte civile
__________ e l'interprete __________ __________;
accertate le
generalità dell'accusata, data lettura del decreto d'accusa, proceduto
all'interrogatorio dell'accusata;
sentiti – il sostituto procuratore, il
quale conclude per la conferma del decreto d'accusa;
– la parte civile, la quale si
allinea alla posizione dell'autorità inquirente;
– il difensore, il quale conclude
per il proscioglimento dell'accusata o, in subordine, per una congrua riduzione
della pena in considerazione della situazione personale dell'accusata e del
lungo tempo trascorso;
sentita da
ultimo l'accusata;
posti a
giudizio i seguenti quesiti
-
Se l'imputata è autrice
colpevole di truffa, commessa nelle circostanze di cui sopra.
-
In caso di risposta affermativa
al quesito n. 1:
2.1 quale pena dev'essere
inflitta all'imputata,
2.2 se dev'essere concessa la
sospensione condizionale della pena e, se sì, per quale periodo di prova.
-
Se dev'essere ordinata la
confisca e la restituzione alla parte civile, passata in giudicato la sentenza,
dei due coltelli a lama fissa sequestrati il 14 novembre 1996 durante la
perquisizione domiciliare.
-
Se l'eventuale condanna
dev'essere iscritta a casellario giudiziale e, se sì, quando e a quali
condizioni avverrà la cancellazione.
-
Il giudizio sulle pretese
civili e sugli oneri processuali;
preso atto che
le parti sono d'accordo che, qualunque sia l'esito del giudizio, i due coltelli
a lama fissa sequestrati vengano restituiti alla parte civile __________ alla
conclusione dell'attuale dibattimento;
letti ed
esaminati gli atti;
preso atto che
nessuna parte ha chiesto nel termine di cui all'art. 276 cpv. 2 CPP la
motivazione scritta della sentenza, né ha formulato dichiarazione di ricorso;
visti gli art. 41, 63, 58 seg. e 146
cpv. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;
rispondendo ai quesiti posti come segue:
proscioglie __________
dall'accusa di
truffa, per i fatti descritti nel decreto d'accusa DAC __________/__________del
__________ 2001;
carica le spese allo Stato;
Intimazione
a:
__________, __________,
avv. _________ ______________, __________,
Sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna,
__________,
__________ c/o __________ __________, __________,
Ministero pubblico della Confederazione, __________
Comando della Polizia cantonale, __________,
Ufficio del Giudice dell'istruzione e dell'arresto,
__________.
La
sentenza è definitiva.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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