Illegal stay convicted; theft charge acquitted

10.2002.283Other CourtMar 31, 2004Partially Granted

Summary

The Bellinzona Pretura penale, sitting in absentia, convicted the accused only for illegal stay in Switzerland and acquitted her of theft. It imposed 10 days' detention and a 3-year expulsion from Switzerland, both conditionally suspended for a 2-year probation period, and ordered CHF 400 in court costs. The prosecution had sought confirmation of the summary penalty order, which had originally proposed a longer custodial sentence and expulsion.

Regest

Art. 23 cpv. 1 LDDS; conditional sentencing and expulsion under the CP: where only the immigration offence is proven, the court must acquit on the unproven theft charge and tailor the penalty accordingly. In absentia proceedings do not relax the burden of proof. Conditional suspension may be granted both for the custodial sentence and the ancillary expulsion when the statutory requirements are met (consid. not stated). Costs follow the partial success of the prosecution and the conviction.

Full text

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 10.2002.283

Data decisione, Autorità: 31.03.2004, PRPEN

Incarto n. 10.2002.283/AMM DAC 619/2001

Bellinzona 31 marzo 2004

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per giudicare

__________ __________ con domicilio legale a __________

accusata di 1. furto,

per avere, a __________ l'8 giugno 2001, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, ai danni di __________ __________, nella camera __________ dell'Ospedale __________ dove quest'ultima era ricoverata, con un sotterfugio per farla uscire momentaneamente dalla camera, approfittato per sottrarre da un cassetto del comodino denaro contante per complessivi fr. 600.–;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 e 6 LDDS (recte: 139 n. 1 CP);

  1. violazione della LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri,

per aver soggiornato illegalmente in Svizzera, in particolare a __________, dal mese di novembre 2000 al 13 giugno 2001, priva del richiesto permesso di soggiorno;

reato previsto dall'art. 23 cpv. 1 LDDS;

perseguita con decreto d’accusa DAC / del __________ 2001 del __________, che propone la condanna:

  1. alla pena di 30 (trenta) giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, da espiare,

  3. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.– e delle spese giudiziarie di fr. 200.–,

  4. rinvia la parte civile __________ __________ al competente foro civile per il giudizio sulle sue eventuali pretese di risarcimento;

vista l’opposizione al decreto d’accusa interposta dall'accusata il 2 agosto 2001;

indetto il dibattimento 31 marzo 2004, al quale l'accusata – regolarmente citata a mezzo raccomandata del 22 marzo 2004 non ritirata – non è comparsa, mentre il Procuratore pubblico ha rinunciato a presenziare chiedendo la conferma del decreto d'accusa;

proceduto nelle forme contumaciali;

posti a giudizio i seguenti quesiti:

  1. se l'imputata è autrice colpevole di:

1.1 furto, commesso nelle circostanze di cui sopra,

1.2 infrazione alla LDDS, commessa nelle circostanze di cui sopra;

  1. in caso di risposta affermativa al quesito n. 1:

2.1 quale pena e/o pena accessoria dev'essere inflitta all'imputata,

2.2 se dev'essere concessa la sospensione condizionale della pena e/o pena accessoria e, se sì, per quale periodo di prova;

  1. il giudizio sugli oneri processuali e sulle pretese civili;

visti gli art. 23 cpv. 1 LDDS; 41, 55, 63 e 139 n. 1 CP; 9 segg. e 273 segg. CPP; 39 LTG;

rispondendo ai quesiti posti come segue:

dichiara __________


autrice colpevole di violazione della LF sulla dimora e il domicilio degli stranieri, art. 23 cpv. 1 LDDS, per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa DAC __________/__________del __________ 2001;

proscioglie __________


dall'accusa di furto, art. 139 n. 1 CP, per i fatti descritti nel medesimo decreto d'accusa;

condanna __________

  1. alla pena di 10 (dieci) giorni di detenzione, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  2. alla pena accessoria dell'espulsione dal territorio svizzero per un periodo di 3 (tre) anni, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni,

  3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 400.–;

ordina l'iscrizione della condanna a casellario giudiziale, che sarà cancellata trascorso il periodo fissato dagli art. 80 e 41 n. 4 CP;

L'indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione orale dei dispositivi.

Distinta di pagamento a carico di __________:

fr. 150.– tassa di giustizia

fr. 250.– spese giudiziarie

fr. 400.– totale

Intimazione a:

Ministero pubblico della Confederazione, __________, Ufficio federale dell'immigrazione, dell'integrazione e dell'emigrazione, __________,

e, al passaggio in giudicato della sentenza, a

Comando della Polizia cantonale, __________,

Sezione dei permessi e dell'immigrazione, __________,

Sezione esecuzione pene e misure, __________,

Servizio di coordinamento in materia di casellario giudiziale__________,

Ufficio del GIAR, __________.

Il giudice: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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